LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27886/2014 R.G. proposto da:
A.A., (C.F. *****), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marina Petrolo e Mariacristina Petrolo, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 46, presso lo studio della prima;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2047/38/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 1 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.
RILEVATO
che:
1. A.A. impugnò la cartella di pagamento n. *****, emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, della dichiarazione IRPEF relativa all’anno di imposta 2003, deducendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e la nullità della stessa cartella in ragione del mancato invio della comunicazione preventiva, dell’inesistenza della relata di notifica, della non corrispondenza della cartella al modello legale, dell’assenza della sottoscrizione, della mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, del vizio di motivazione, oltre che l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate.
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse il ricorso con sentenza che fu riformata in grado di appello, avendo la Commissione tributaria regionale del Lazio accertato, in accoglimento del gravame erariale, la tardività della notificazione del ricorso di primo grado e dichiarato inammissibile l’impugnazione con esso proposta.
3. Avverso tale pronuncia A.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 56 e 59, nonchè dell’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c..
Ad avviso del ricorrente, la Commissione tributaria regionale non si è avveduta dell’inammissibilità dell’appello erariale ancorchè questo fosse affidato all’unico motivo di doglianza riguardante la tardività del ricorso di primo grado e si fosse, quindi, formato il giudicato interno sulle statuizioni di merito non censurate con il gravame.
1.1. Con il secondo articolato motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione sull’inammissibilità dell’appello, l’omessa motivazione “in relazione al primo capoverso a pag. 3 della sentenza della Commissione Regionale laddove il Collegio espone che i termini per impugnare la cartella sono perentori, ma nulla argomenta in merito a quanto eccepito dal contribuente”; l'”omessa motivazione in relazione al secondo capoverso a pag. 3 della sentenza della Commissione Regionale”.
1.2. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la nullità della sentenza per errata o falsa applicazione degli artt. 112,434 e 437 c.p.c..
Lamenta, in particolare, il ricorrente che i giudici d’appello hanno esaminato la controversia nel merito, nonostante l’Ufficio si fosse limitato a dedurre la sola questione in rito della tardività del ricorso di primo grado.
1.3. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente “in relazione al terzo capoverso a pag. 3 della sentenza della Commissione Regionale”.
Assume il ricorrente che la commissione regionale si è limitata a citare per relationem una massima inconferente rispetto alla res controversa senza contestualizzarla nella fattispecie concreta.
2. Il primo motivo è infondato.
Il principio invocato dal ricorrente, secondo il quale è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., non trova applicazione nel caso di specie, nel quale con l’appello è stato denunciato il difetto di un presupposto processuale, quale è il rispetto del termine di decadenza previsto per l’impugnazione della cartella esattoriale.
Costituisce, invero, ius receptum il principio per il quale il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, non può esaminarle nel merito e nel caso in cui lo faccia le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. 1, ord. n. 11675 del 16/06/2020).
3. Neanche il secondo motivo, nella sua articolazione composita, può trovare accoglimento.
Sebbene i giudici d’appello non abbiano estrinsecato le ragioni poste a fondamento dell’implicito rigetto delle eccezioni di inammissibilità del gravame e di inesistenza della relata di notifica della cartella impugnata svolte dal contribuente, la censura di omessa motivazione non è, comunque, idonea a giustificare la cassazione con rinvio.
Infatti, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., una volta verificato il vizio di motivazione apparente, è possibile omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, allorquando i rilievi che ne sono a fondamento siano infondati, essendo in tal caso inutile il ritorno della causa in fase di merito.
Come chiarito da questa Corte, il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perchè meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (Cass. Sez. L, ord. 1/3/2019, n. 6145).
Tanto premesso, per quel che riguarda l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente in ragione del fatto che il gravame erariale fosse limitato alla sola questione della tardività del ricorso introduttivo, valga quanto è stato esposto con riferimento al primo motivo di ricorso.
Per quanto concerne, invece, le censure attinenti all’omessa considerazione, da parte dei giudici d’appello, dell’assenza della relazione di notifica della cartella esattoriale impugnata e l’apodittica affermazione della veridicità delle date di notifica considerate dalla sentenza impugnata, si osserva, in primo luogo, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 3, 26/6/2020, n. 12883; Cass. Sez. 5, 28/12/2018, n. 33563; Cass. Sez. 3, 29/7/2016, n. 15795).
In secondo luogo, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa (Cass. Sez. 5, 31/10/2014, n. 23213).
Le eccezioni di cui si lamenta il rigetto immotivato da parte della commissione tributaria regionale non si confrontano con i principi richiamati in quanto si limitano a censurare l’assenza della relata di notifica della cartella di pagamento (e la produzione in appello della “stampata meccanografica dell’avviso di ricevimento”) e l’omessa indicazione, da parte dei giudici d’appello, delle fonti di convincimento utilizzate per affermare che la notificazione si sia perfezionata nella data indicata nella pronuncia di inammissibilità, senza precisare se il contribuente abbia conseguito la conoscenza dell’atto di riscossione in una data diversa.
4. Neanche il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, meritano accoglimento.
Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha statuito con motivazione apparente su questioni di merito, nonostante l’impugnazione vertesse esclusivamente sulla tardività del ricorso di primo grado.
I motivi, sebbene si attestino su censure in tesi condivisibili giacchè, come reso evidente dallo stesso impianto argomentativo della sentenza impugnata, la Commissione territoriale regionale, pur in assenza di specifica doglianza del contribuente, ha affrontato la questione della necessità dell’avviso bonario della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, sia pure ad abundantiam, ossia dopo avere accolto il motivo di impugnazione vertente sull’inammissibilità del ricorso di primo grado – devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse sopravvenuto, dal momento che, stante la reiezione dei primi due motivi, il loro eventuale accoglimento non condurrebbe ad alcun risultato pratico favorevole al ricorrente.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021