LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15492/2016 proposto da:
HOTEL SOLIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Daniela Gambardella e Giovanni Francesco Biasiotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Adriana n. 8;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6861/10/15 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 18/12/2015;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
Che:
1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 6861/10/15, depositata il 18/12/2015, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro relativa all’atto del ***** con il quale la contribuente aveva acquistato un albergo sito in ***** rilevandone il maggior valore (dichiarato Euro 224.744,89, accertato Euro 1.496.000,00); avviso che risultava congruamente motivato.
2 Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
4. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.
La ricorrente – dopo aver premesso che l’avviso impugnato era privo di adeguata motivazione, non essendo ad esso allegato il listino prezzi delle aziende pubblicato dalla Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari (F.I.M.A.A.) sulla cui base l’Amministrazione finanziaria aveva operato la rettifica della base imponibile ed essendo, comunque, i relativi criteri privi di attendibilità – osserva che la CTR non ha verificato tali circostanze e, dunque, ha violato l’onere probatorio gravante sul punto sull’Agenzia delle entrate.
2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, avendo la CTR fondato il proprio decisum sugli indici ricavabili dal listino F.I.M.A.A. nonostante esso non fosse stato depositato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 131,156 e 161 c.p.c., avendo la CTR ritenuto corretto il valore del 245% dell’incasso medio annuo realizzato dall’azienda oggetto di cessione su cui calcolarne il relativo valore ai fini dell’imposta in esame, valore che viene dato per pacifico tra le parti essendo esso, al contrario, oggetto di specifica doglianza e, comunque, non spiegando l’iter logico motivazione in base al quale si è giunti all’affermazione della correttezza di tale valore.
4. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.
4.1 Va in primo luogo rilevato che la contribuente propone una inconciliabile sovrapposizione di argomentazioni laddove, da un lato, lamenta la mancata allegazione del listino F.I.M.A.A. e, dall’altro, censura la presunta inattendibilità dei criteri da esso utilizzati.
Tale ultima doglianza, infatti, ha ragione di esistere solo in quanto il contribuente, a conoscenza delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione finanziaria ad emettere l’atto impugnato, ne contesti il fondamento.
In proposito assume rilievo la circostanza che dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente, sin dalla fase antecedente alla tutela giurisdizionale proposta, era stata posta in condizione di conoscere le motivazioni sulle quali l’avviso di rettifica si fondava, avendo contestato l’attendibilità delle stesse.
Risulta, quindi, priva di pregio la censura relativa alla mancata allegazione del suindicato listino della F.I.M.A.A., non potendosi ad essa collegare alcun vulnus all’esercizio del diritto di difesa facente capo al contribuente tale da giustificare una pronuncia di illegittimità del relativo provvedimento impositivo.
Tali conclusioni si pongono in continuità con il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 22148 del 22/09/2017 Rv. 645464 – 01) secondo cui “In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento”.
Nella specie per come risulta dalla sentenza della CTR tali elementi risultano riscontrati avendo l’Ufficio compiuto una descrizione minuziosa dei beni (caratteristiche, ubicazione, consistenza, destinazione) e fatto riferimento “alla stima in quanto fondata sui dati dichiarati dalla parte e sulle rilevazioni raccolte dalla Federazione Italiana mediatori per procedere alla rivalutazione secondo il parametro statistico della rivalutazione immobiliare, allegata alla rettifica”.
4.2 Quanto, poi, alla presunta inattendibilità dei criteri contenuti nel listino F.I.M.A.A., va premesso che in tema di cessione d’azienda deve essere considerato nel valore della stessa, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, l’avviamento commerciale, ossia la capacità di profitto dell’azienda trasferita calcolato secondo i parametri del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4.
Sul punto questa Corte (Cass. n. 18941 del 17/07/2018 Rv. 649775 – 01) ha affermato che “Al fine dell’interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, vigono i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre”; criteri che valgono a determinare i valori minimi d’avviamento in funzione dell’accertamento con adesione di talchè la loro applicazione integra un indizio a favore dell’Amministrazione (Cass. n. 16705 del 2007 Rv. 599867) tanto che questa può impiegare un parametro diverso solo dando conto della maggiore affidabilità specifica (Cass. n. 4931/2012).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che “ai fini della determinazione del valore dell’avviamento dell’azienda, i criteri di cui al D.P.R. n. 460 del 1996 possono essere utilizzati nonostante l’abrogazione di tale decreto da parte del D.Lgs. n. 218 del 1997, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore dell’avviamento aziendale rispetto a quello accertato” (Sez. 5 -, Sentenza n. 7750 del 20/03/2019 (Rv. 653325 – 01).
In particolare, il richiamato art. 2, comma 4, prevedeva che “Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni (…)”.
Va a questo punto affermato che le affermazioni sopra indicate della giurisprudenza di legittimità, circa l’utilizzabilità dei criteri di cui all’art. 2 cit., non valgono ad assurgere gli stessi a sistema inderogabile sulla cui base giungere alla determinazione dell’avviamento dell’impresa ai fini dell’imposta in esame, ma solo ad attribuire loro una forza presuntiva su cui giungere a tale determinazione 4.3 Nel caso di specie, l’atto di accertamento aveva ad oggetto la cessione avvenuta nell’ambito di una riorganizzazione interna alla compagine imprenditoriale – da parte della SOLIS INVICTUS S.r.l. di due alberghi rispettivamente a due società neo costituite, la HOTEL SOLIS S.r.l., odierna ricorrente, e la HOTEL INVTUS S.r.l. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva applicato alla media degli utili della SOLIS INVICTUS S.r.l. relativi al triennio 2007-2009, il 245% così pervenendo al valore complessivo dell’azienda di Euro 2.422.952,85 (rispettivamente Euro 1.496.000,00 per l’albergo attribuito alla ricorrente, e Euro 926.000,00 per l’altro albergo).
4.4 A fronte di tali dati la CTR, dopo aver premesso che l’Amministrazione finanziaria, nel calcolare l’avviamento dell’azienda oggetto di cessione ha fatto riferimento ai dati forniti dalla contribuente “utilizzando solo i dati dichiarati relativi all’azienda ceduta ed applicando il coefficiente di valutazione minimo pari a tre”, ha, poi, affermato che “nel caso specifico la media del volume di affari del triennio precedente è pari a Euro 988.593,00 ed il coefficiente di redditività è pari al 245% (n.d.r. riportando quello indicato nel listino prezzi F.I.M.A.A.) e ne consegue che l’avviamento calcolato è pari all’importo determinato dall’Ufficio per cui quanto rettificato è da ritenere legittimo”.
Le affermazioni della CTR, seppure frutto di un uso atecnico dei termini si fondano sul dettato normativo di cui al cit. art. 2, comma 4, laddove “media del volume di affari” dove intendersi riferita alla media dei ricavi e il riferimento all’uopo fatto a Euro 988.593,00, seppure non espressamente indicato, deve essere interpretato come il risultato riferito ad entrambi gli alberghi risultante dall’applicazione della percentuale di redditività. Su quest’ultimo dato l’ulteriore moltiplicazione del 245% pari al 2.45, risulta, infine, sempre rispettosa del cit. art. 2, comma 4, che prevede una moltiplicazione per 3.
In conclusione, la valutazione dell’avviamento compiuto dall’Amministrazione risulta conforme a quello indicato dalla norma sopra indicata assumendo, poi, rilievo la circostanza che, per come affermato dalla CTR, la contribuente non ha offerto elementi di prova contraria rispetto a quelli forniti dall’Agenzia delle entrate circa una diversa valutazione da attribuire all’azienda.
Da quanto sopra risulta la non fondatezza delle ulteriori censure afferenti al presunto omesso esame su fatto decisivo e sulla nullità della sentenza, in quanto esse non tengono conto, da un lato del riportato percorso logico argomentativo seguito dalla CTR e, dall’altro, del fatto che essa ha dato conto del fatto che a fronte degli elementi offerti dall’Amministrazione la contribuente non aveva fornito alcuna prova contraria.
5. Segue la condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
– Rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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