LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14996/2015 proposto da:
M.R., nato a ***** il ***** ed ivi residente alla ***** (C.F.: *****), e P.F., nata a ***** il ***** e residente in ***** alla *****
(C.F.: *****), elettivamente domiciliati in Roma presso l’Avv. Nicola Pagnotta del Foro di Roma, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Stefania Martin del Foro di Padova (C.F.:
*****), con studio in Padova, alla Via N. Tommaseo 69/d), in virtù di procura alle liti apposta a margine del ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche presso l’Avv. Nicola Pagnotta, con studio in Roma alla Via F. Denza n. 15 –
00197 Roma (C.F.: *****);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
– avverso la sentenza n. 2043/30/2014 emessa dalla CTR Veneto in data 11/12/2014 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, notificava, nel maggio del 2012, due avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti M.R. (nn. *****, Irpef ed accessori 2007, T6501GFQ1405, Irpef ed accessori 2008) ed il coniuge P.F. (nn. *****, Irpef ed accessori 2007, *****, Irpef ed accessori 2008).
Gli avvisi accertavano un maggior reddito (per il M., quanto all’anno 2007, Euro 169.289,00 in luogo di Euro 74.336,00 dichiarati e, quanto all’anno 2008, Euro 160.743,00 anzichè Euro 61.041,00, e per la P., in relazione all’anno 2007 Euro 93.898,00 contro Euro 20.358,00 e, con riferimento all’anno 2008, Euro 85.703,00 in luogo di Euro 23.421,00) attraverso l’applicazione del cd. metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, applicando i coefficienti del redditometro, nelle quantificazioni aggiornate con Decreto del direttore dell’Agenzia del 14.2.2007, ai beni posseduti dagli stessi.
I contribuenti adivano la CTP di Vicenza, la quale, con sentenza n. 94/01/2013 del 19.6.13, riuniti i ricorsi, li respingevano.
Avverso tale sentenza, proponevano gravame, con appello depositato il 16.4.2014, i coniugi M..
Con controdeduzioni dell’11.6.2014, l’Ufficio chiedeva rigettarsi il proposto gravame.
Con sentenza n. 2043 dell’11.12.2014, la CTR Veneto rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) premesso che il nuovo redditometro poteva trovare applicazione solo a partire dalla dichiarazione 2010 per i redditi del 2009, i primi giudici avevano citato le spese sostenute dai contribuenti al solo fine di dare atto che gli stessi avevano tentato di dimostrare la possibilità di affrontarle con i redditi dichiarati, tentativo reso vano dalla constatazione della reale esistenza dei beni, previsti dal redditometro, indicatori della capacità economica;
2) il possesso, da parte del M., di due Ferrari, di una Jaguar, di una Mercedes, di una Porche e di una Lancia Fulvia, di una imbarcazione da diporto, di sei abitazioni secondarie (una delle quali a ***** ed una a *****), oltre al 50% di una villa a ***** ed altri beni, comprovava la giustezza della presunzione legale applicata dall’Ufficio;
3) dal canto suo, la P. possedeva tre automobili, due abitazioni secondarie (una ad ***** e l’altra a *****), oltre ad altri beni elencati negli avvisi;
4) l’elaborazione redditometrica si fondava su elementi oggettivi certi;
5) gli interessati avrebbero potuto dimostrare di aver goduto, nel biennio 2007/2008, di redditi esenti o già tassati, ma si erano limitati a trattare delle spese sostenute nel periodo;
6) la determinazione del reddito effettuata sulla base di indici di maggiore capacità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non richiedeva, in capo all’Ufficio, di provare ulteriormente i fatti posti a fondamento dell’accertamento sintetico;
7) il possesso dei “beni indicatori” che avevano portato alla determinazione del reddito accertato non era stato posto in dubbio, sicchè la correttezza degli avvisi di accertamento doveva ritenersi comprovata.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M.R. e P.F., sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
Con istanza del 27.6.2017 i ricorrenti, premesso di aver ottenuto, con ordinanza del 20.3.2013 emessa dalla CTP di Vicenza, la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati previa prestazione di idonea fideiussione bancaria corrispondente all’importo indicato con durata della garanzia fino al deposito della sentenza di prime cure e che, all’esito della sentenza sfavorevole di primo grado, avevano aderito alla definizione di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (cd. rottamazione dei ruoli), effettuando medio tempore il saldo totale dell’importo richiesto da Equitalia, hanno chiesto l’emissione di un’ordinanza urgente di rilascio del titolo originale della fideiussione al fine della restituzione dello stesso all’istituto bancario emittente.
Con memoria del 2.10.2017, i medesimi hanno depositato l’istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, contestualmente chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso (avendo provveduto integralmente al versamento di quanto dovuto), con compensazione delle spese.
Con nota del 23.1.2019 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto dell’intervenuto integrale pagamento dell’importo indicato per il perfezionamento della definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1, del D.M. 10 settembre 1992, e successive modifiche e degli artt. 2927-2929 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver, a suo dire, la CTR adeguatamente valutato la natura ed il contenuto della prova contraria ammessa di fronte alla presunzione legale semplice stabilita dal cd. redditometro.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e degli artt. 2927-2929 c.c., la falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, conv. in L. n. 122 del 2010, e del D.M. 10 settembre 1992, e la violazione del D.M. 24 dicembre 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR escluso l’applicabilità retroattiva del cd. nuovo redditometro.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR considerato la presenza di redditi esenti (della figlia) in misura maggiore, di proventi di disinvestimenti previ ad acquisti di titoli e di minori spese erroneamente conteggiate (assicurazione e metratura immobili).
3.1. Con memoria del 2.10.2017, i ricorrenti hanno depositato l’istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, contestualmente chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso (avendo provveduto integralmente al versamento di quanto dovuto), con compensazione delle spese.
Con nota del 23.1.2019 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto dell’intervenuto integrale pagamento dell’importo indicato per il perfezionamento della definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3.2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione (nel caso di specie, peraltro, presente), giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015).
Dato atto della rinuncia dei ricorrenti, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c..
In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018).
In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021