Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.18062 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18890-2014 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MILLEVOI 73-81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

P.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Conseguenze di legge;

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. P.P.M. impugnava l’iscrizione ipotecaria notificata nell’anno 2009 sugli immobili di sua proprietà, eccependo la carenza di legittimazione passiva, nonchè la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

La società Equitalia Nord s.p.a. – incorporante la società Equitalia Esatri s.p.a. costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione ai ruoli emessi per la riscossione di crediti non tributari.

La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso dichiarando la illegittimità delle iscrizioni ipotecarie.

Proposto appello, la C.T.R. della Lombardia dichiarava l’inammissibilità del gravame per avere la concessionaria proposto, in spregio di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, l’appello senza individuare i relativi motivi, ravvisando l’assenza di specificità nel gravamene confezionato.

Avverso la sentenza n. 240/2017 depositata il 20 gennaio 2017, la concessionaria propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2. Con la prima censura si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere i giudici regionali omesso di esaminare i tre motivi di appello formulati dalla concessionaria e la nuova documentazione prodotta a supporto del motivo sub 2), limitandosi ad affermare l’inammissibilità del gravame per avere la ricorrente esposto nuovamente le medesime eccezioni già esaminate dai primi giudici, violando l’appellante il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, norma che impone il principio di specificità della impugnazione.

La concessionaria deduce, al riguardo, che la decisione ‘di secondo grado che non esamini un motivo di censura è ricorribile in cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

3. Con il secondo motivo, che prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), la ricorrente lamenta l’omessa illustrazione – nel corpo della sentenza impugnata – delle censure formulate dall’appellante alla decisione di prime cure, critiche che erano state svolte in tre motivi nell’atto di appello, dopo l’esposizione dei fatti. Lacuna che, ai sensi delle norme rubricate determina la nullità della sentenza, non essendo individuabili le ragioni che hanno convinto la commissione tributaria regionale a disattendere le censure, così rendendo impossibile l’individuazione del thema decidendum.

4. Il terzo mezzo del ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1973, art. 1 e art. 19, comma 1, lett e) bis, ex art. 360 c.p.c., n. 1), per avere i giudici regionali ritenuto di poter statuire in ordine alla iscrizione ipotecaria anche con riferimento ai quei crediti posti a base dell’ipoteca privi della natura tributaria.

Rimarca, a tal proposito, la ricorrente che anche con riferimento alla impugnazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria, il giudice tributario deve accertare quale sia la natura tributaria o non tributaria dei crediti posti a fondamento dell’atto opposto.

Di guisa che la CTR della Lombardia, nel confermare nel merito la decisione di primo grado – che aveva respinto l’eccezione di giurisdizione sollevata dalla società Equitalia Nord, sul presupposto della inscindibilità dei carichi sui quali si fonda l’iscrizione ipotecaria -, aveva erroneamente disatteso l’eccezione proposta con l’impugnazione.

5. Il quarto motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1973, art. 21, e degli artt. 2697 e ss c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3), per avere il decidente omesso di esaminare l’eccezione di tardività del ricorso originario, nonchè di vagliare la documentazione prodotta a sostegno della ritualità della notifica del 29 luglio 2009 dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

6. Con l’ultimo mezzo, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè degli artt. 2697 e ss c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3); per avere i giudici di appello omesso di esaminare la documentazione attestante l’avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto opposto.

Sostiene difatti la concessionaria di aver prodotto nel giudizio di appello gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento poste a base della iscrizione ipotecaria; documentazione completamente trascurata nella decisione impugnata.

7. La prima censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La sentenza si condensa nella statuizione di inammissibilità dell’appello per l’assenza di specificità dei motivi di impugnazione, come prescritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, osservando come l’appellante avesse ribadito le medesime difese svolte nel giudizio di primo grado senza proporre alcuna critica alle motivazioni della decisione appellata.

Sennonchè, la concessionaria non denuncia affatto l’erroneità della pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ma l’omesso esame ex art. 112 c.p.c. delle censure di appello, adducendo l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con la conseguenza che la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce l’unica vera ragione della decisione, non risulta essere stata oggetto di impugnazione.

8. Parimenti non superano il vaglio di inammissibilità i successivi motivi che attingono la sentenza nella parte in cui, valutando il merito della controversia, ha confermato la statuizione di primo grado.

Giova premettere che, in quanto riflettenti rispettivamente l’omessa illustrazione delle censure di appello e l’omessa individuazione del thema decidendum, nonchè la legittimità della iscrizione ipotecaria e la fondatezza dell’eccezione di carenza parziale di giurisdizione, le censure da due a cinque, proposte dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l’appello, ha esaminato soltanto ad abundantiam il merito dei motivi proposti dal ricorrente, avendone preliminarmente rilevato l’inammissibilità, per difetto di specificità e pertinenza, ed avendo espressamente precisato che tale rilievo doveva ritenersi sufficiente a giustificare la reiezione del gravame.

E’ noto che quando, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbia ugualmente proceduto all’esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce l’unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393;Cass., sez. VI 19/12/2017, n. 30395; Cass. sez. I 16/06/2020, n. 11675; S.U. 01/02/2021, n. 2155), la cui mancata impugnazione ha comportato nella specie il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la concessionaria ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Euro 200,00 per esborsi, iva e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’udienza, tenuta mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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