Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18070 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18338-2019 proposto da:

SOES SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA, 81 C/O ST.

MONTI STEFANO, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO FONTANAROSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHRISTIAN LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE GAETA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 66, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8557/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 8557/19/18, depositata il 5 dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dal Comune di Gaeta, così pronunciando in integrale riforma della decisione di primo grado che, per suo conto, aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla TARSU dovuta dalla contribuente per l’anno 2008;

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– nella fattispecie ricorreva il presupposto impositivo, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’occupazione o la detenzione dell’area rileva ex se, e per il solo fatto oggettivo di detenere o occupare un’area scoperta, indipendentemente dal relativo titolo;

– sussisteva, altresì, l’effettiva capacità di produrre rifiuti delle “aree destinate a parcheggio a pagamento”, in quanto “ai fini dell’esclusione dal pagamento della Tarsu occorre che sussista la condizione dell’inutilizzabilità dell’area per fatti oggettivi e permanenti e non per contingenze relative alle soggettive modalità di utilizzo, per presenza umana solo sporadica e non costante, come assume la parte.”;

– l’avviso di accertamento era stato legittimamente emesso “in considerazione della mancata denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, non contestata dalla parte, da effettuarsi entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.”;

2. – Soes S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro articolati motivi, illustrati con memoria;

– il Comune di Gaeta resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge processuale con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,21 e 61, ed agli artt. 170 e 327 c.p.c., assumendo, in sintesi, che la rimessione in termini dell’appellante, ai fini della proposizione dell’impugnazione, era stata illegittimamente disposta dal giudice del gravame in quanto l’atto di appello non era stato notificato presso il difensore domiciliatario, – il cui trasferimento, presso il nuovo studio legale, era stato comunicato all’Ordine degli avvocati in data antecedente alla stessa richiesta di rimessione in termini, – e la stessa rimessione in termini disposta dopo la scadenza del termine per impugnare, e senza previo deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale relativa alla prima notifica;

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, deducendo la ricorrente che, – diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame in ordine alla legittimità dell’avviso di accertamento “in considerazione della mancata denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, non contestata dalla parte, da effettuarsi entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.”, – nella fattispecie veniva in considerazione una detenzione già in corso sin dall’anno 2007, così che avrebbe dovuto ritenersi perfezionata la decadenza quinquennale prevista dall’art. 1, comma 161, cit., in ragione di una notifica eseguita (il 2 febbraio 2015 e, ad ogni modo, non prima del dicembre 2014) in data successiva alla scadenza (31 dicembre 2013) di detto quinquennio;

– col terzo articolato motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, ed al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, sull’assunto che, – venendo in considerazione la gestione del servizio correlato alla sosta a pagamento degli autoveicoli, in aree comunali, e senz’alcuna attribuzione dell’area in disponibilità del concessionario di detto servizio, – malamente evocato rimaneva il precedente utilizzato dal giudice del gravame a fronte di una fattispecie concreta che, – importando la permanente disponibilità delle aree in capo agli utenti della strada, – esponeva l’insussistenza del presupposto impositivo della TARSU;

– il quarto motivo reca anch’esso la denuncia di violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, ed al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 15 e 211, deducendo la ricorrente che, – potendosi già presumere, per comune conoscenza e logica, che negli spazi destinati a sosta degli autoveicoli non si producono ex se rifiuti, – la gravata sentenza aveva omesso di considerare che la presunzione di produzione di rifiuti, posta dall’art. 62, comma 1 cit., rimaneva, nella fattispecie, resistita dai divieti (di getto e deposito di rifiuti) di cui alla disposizione del codice della strada (art. 15, cit.), divieti questi dalla cui violazione consegue la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore;

2. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;

2.1 – come rilevato dalla Corte, secondo un consolidato indirizzo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di ricorso, così che il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione, per il principio di autosufficienza, deve essere contenuta nello stesso ricorso, nè può risolversi in un mero rinvio agli atti processuali (cfr., ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32549; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 30 settembre 2015, n. 19410; Cass., 2 dicembre 2014, n. 25482; Cass., 10 novembre 2011, n. 23420; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 20 settembre 2006, n. 20405);

2.2 – nella fattispecie, la ricorrente non mette la Corte nella condizione di poter verificare lo stesso error in procedendo denunciato posto che nè viene riassunto il contenuto del provvedimento di rimessione in termini adottato dalla Commissione tributaria regionale,

– onde accertarne i relativi contenuti e presupposti, – nè vengono riprodotti gli atti di notifica eseguiti da controparte, così che i contenuti della censura in trattazione finiscono per assumere natura ipotetica ed astratta;

– nè può dubitarsi dell’applicabilità dell’istituto della rimessione in termine (art. 153 c.p.c., comma 2) ai mezzi di impugnazione (v., per tutte, Cass. Sez. U., 4 dicembre 2020, n. 27773);

3. – il secondo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, – è fondato e va accolto;

3. – in relazione al termine di decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, – alla cui stregua “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”, – la disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia, – secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” (D.Lgs. n. 503 del 1997, art. 70, comma 1),

– impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., 21 giugno 2016, n. 12795);

– la Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo che fa riferimento al “20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione”, – e non anche al 20 gennaio “dell’anno” successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, – ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo “all’anno successivo” l’avrebbe espressamente previsto, così come avvenuto, ad esempio, col D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, che, in tema di ICI, dispone che “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato,… entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione.”;

3.1 – nel caso che ne occupa la detenzione era già in corso sin dall’anno 2007 sicchè, trattandosi di omessa denuncia, il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2013, a fronte di avviso di accertamento notificato nel dicembre 2014;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;

– compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il Comune di Gaeta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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