LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritto al n. 26602 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. 4D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Claudio Preziosi, col quale elettivamente si domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede staccata di Salerno, depositata in data 25 marzo 2014, n. 3085/14;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dagli atti che in relazione all’anno d’imposta 2006 l’Agenzia delle entrate ha recuperato nei confronti della s.r.l. 4D, che esercita attività di supermercato, maggiore materia imponibile ai fini dell’iva, dell’irap e delle imposte dirette, perchè a suo avviso l’acquisto dell’immobile adibito a supermercato e le spese per la ristrutturazione di esso non erano riferibili alla contribuente;
– l’acquisto scaturiva difatti da un contratto preliminare di vendita per persona da nominare, laddove la dichiarazione di nomina secondo l’Ufficio non era, almeno tempestivamente, avvenuta in favore della società, mentre le spese di ristrutturazione erano antecedenti al contratto;
– la contribuente ha impugnato il conseguente avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto il successivo appello dell’Agenzia, giacchè ha ritenuto che si sia verificato l’effetto acquisitivo ex tunc e che, in virtù di esso, vi fossero stati la formalizzazione dell’assunzione da parte della società degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto preliminare, nonchè l’accollo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare commerciale;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso, che illustra con memoria.
CONSIDERATO
che:
– con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’Agenzia esclude nella sostanza che la società abbia acquisito l’immobile e che abbia assunto l’onere economico delle spese di ristrutturazione che lo hanno riguardato, per la mancanza di prova della tempestività dell’electio amici concernente il contratto preliminare di vendita dal quale è poi scaturito l’acquisto definitivo, o comunque di una cessione del contratto preliminare (primo motivo, col quale si deduce la violazione degli artt. 1402-1403 e 1350 c.c., e falsa applicazione dell’art. 1404 c.c., e la violazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109), nonchè per l’apparenza della motivazione sul punto (secondo motivo);
– la complessiva censura è infondata;
– va anzitutto ribadito che, in caso di contratto stipulato per sè o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio nè deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall’altro contraente (Cass. 28 novembre 2017, n. 28394);
– inoltre, la clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sè o per persona da nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare, sia con riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex art. 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art. 1407 c.c., quanto di un contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; la clausola, inoltre, può anche portare a configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all’uopo concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo;
– tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva – va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli art. 1362 e ss. c.c., e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici (Cass. 22 agosto 2019, n. 21576);
– nel caso in esame, a fronte delle statuizioni concernenti l’effettivo verificarsi e dell’effetto acquisitivo dell’immobile, e dell’accollo delle spese di ristrutturazione, l’Agenzia propone censure che postulano una diversa e in questa sede inammissibile ricostruzione dei fatti, introducendo generiche contestazioni sull’inerenza delle spese di ristrutturazione, del tutto difformi dal canone di specificità;
– il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a pagare le spese, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre a 200,00 Euro a titolo di rimborso spese, e al 15% a titolo di spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021
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