Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18090 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9007/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope s dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 14, presso lo studio “Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario”, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n 03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 10 marzo 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1.- Enel Produzione s.p.a. ha impugnato gli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle entrate, a seguito di una procedura DOCFA dell’anno 2005, relativo a una centrale elettrica (denominata Pietrafitta nuova) con il quale l’ufficio ha rettificato in aumento la rendita proposta, includendo nei beni utili a determinarla gli impianti e i macchinari e in particolare, non solo le turbine ma anche gli alternatori.

La società ha contestato tra l’altro la carenza di motivazione dell’avviso in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, la illegittima inclusione degli impianti e dei macchinari tra i beni suscettibili di attribuzione di rendita, la carenza di prova e la incongruità e la eccessività del valore accertato. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello la società, e la CTR dell’Umbria ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (riguardante anche altre due centrali, Bastardo e Pietrafitta vecchia, oggetto di separato ricorso); nella relazione finale il consulente ha proposto due separati calcoli a seconda che si includano o meno nei beni che concorrono a formare la stima anche trasformatori e alternatori. Il giudice d’appello ha recepito ed applicato il calcolo n. 1 ritenendo che mentre concorrono a formare la rendita catastale i macchinari direttamente preposti alla produzione di energia elettrica, ovverossia i generatori di vapore, le turbine, i camini ed i condensatori non vi concorrono i trasformatori e gli alternatori. Ciò in quanto – afferma il giudice d’appello – è da ritenere che siano “esclusi dall’attribuzione della rendita catastale tutti gli impianti posti a valle del generatore di forza motrice cioè appunto gli alternatori ed i trasformatori”. Ha poi quantificato il valore complessivo delle centrali richiamando l’elaborato peritale, ritenuto immune da vizi logici ed integralmente condivisibile.

3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Ha resistito la società con controricorso e presentando ricorso incidentale. l’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. La società ha depositato memoria, il processo è stato trattato alla udienza camerale del 2 marzo 2021.

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 46, come interpretato in via autentica del D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies. Deduce che ha errato la CTR ad escludere gli alternatori e i trasformatori dal computo a fini della rendita perchè anche questi elementi contribuiscono a costituire insieme agli altri manufatti già considerati nel computo un unico bene complesso, cui la norma fa riferimento.

Il motivo è fondato.

3 Il D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, ha disposto che “ai sensi e per gli effetti della L n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, del R.D. n. 632 del 1939, art. 4, convertito con modificazioni dalla L n. 1249 del 1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del citato R.D.L, art. 10, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo”.

Nell’esegesi di questa norma, i giudici di legittimità hanno affermato che, in virtù di quanto disposto dal sopra menzionato art. 1-quinquies (norma di natura strettamente interpretativa), le centrali elettriche non possono escludere le “turbine” e tutti gli altri impianti mobili dal computo della rendita catastale ai fini dell’ICI, in quanto esse costituiscono una parte essenziale dell’impianto fisso, senza le quali verrebbe meno la classificabilità dell’unità immobiliare come centrale elettrica. Questa Corte ha ritenuto che le “turbine”, insieme ai serbatoi, alle ciminiere, alle pompe, ai ventilatori, alle caldaie, sono elementi essenziali costitutivi del bene “centrale elettrica”, ovvero impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, in quanto è “impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso…che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica”(Cass. n. 24060/2006; Cass. n. 4030/2012), poichè anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura(v. Cass. n. 3354/ 2015).

Pertanto la distinzione tra impianti poste a monte e valle del generatore, utilizzata dal giudice d’appello non è affatto decisiva e dirimente: è invece decisivo che questi elementi costituiscano una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, “anche se fisicamente non incorporati al suolo”, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura; se l’alternatore è quella macchina che converte l’energia meccanica in energia elettrica, non sarebbe in ogni caso scorporabile da una centrale elettrica senza che questa perda la usa identità, strutturale e funzionale. Il giudice d’appello dovrà quindi procedere ad un nuovo esame della causa, al fine di determinare correttamente la rendita catastale includendo tra i beni che concorrono a formarla anche i trasformatori e gli alternatori.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e con l’art. 198 c.p.c. per avere la CTR violato il principio dell’onere della prova e in via indiretta il principio del contraddittorio avendo fatte proprie le risultanze di una CTU che ha tenuto conto di documentazione contabile non prodotta in giudizio dalla parte interessata e senza il consenso della controparte. Deduce che il consulente si è basato su documentazione prodotta dall’Enel in occasione della consulenza stessa e non versata in atti precedentemente.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non deduce di avere esplicitamente sollevato detta eccezione di nullità nella prima udienza utile dopo il deposito della consulenza (Cass. n. 31886/2019), come imposto dall’art. 157 c.p.c., comma 2, ma si limita ad affermare di avere depositato memoria in cui rileva questa “novità”, senza però trascriverne il contenuto in modo da consentire a questa Corte il controllo sulle effettiva tempestiva deduzione della nullità stessa.

5.- Con il ricorso incidentale la società impugna quella parte della sentenza ove si afferma che il valore deve essere quantificato in Euro 1.791,597,86 così come evidenziato nell’elaborato peritale e lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1939, art. 28, e dell’art. 2697 c.c. censurando la sentenza impugnata per la eccessività del valore attribuito all’impianto per mancata applicazione del coefficiente di vetustà e obsolescenza e la mancata valutazione forfettaria degli oneri aggiuntivi.

Il motivo è inammissibile.

Si deve in primo luogo precisare che la CTR ha recepito in sentenza quale valore corretto la stima complessiva finale dei tre impianti (solo uno dei quali oggetto del presente giudizio) ma ciò non rileva perchè è pacifico che la CTU ha avuto ad oggetto i tre impianti dalla società (Bastardo, Pietrafitta vecchia e Pietrafitta nuova) ma ciascuno di essi è stato separatamente esaminato nell’elaborato peritale. In ogni caso, con l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza il valore non è più determinato in Euro 1.791.597,86, perchè la CIR dovrà procedere ad un nuovo esame sulla base del principio di diritto sopra enunciato. Quanto al resto, si deve ricordare che si tratta di una procedura DOCFA a struttura fortemente partecipativa ed eseguita con sopralluogo con conseguente attenuato onere di motivazione dell’avviso (v. Cass. 30166/2019, Cass.31809/2018 e altre), che in questa sede non si può sollecitare le revisione delle valutazioni di fatto, e che il giudice di merito può motivare le proprie affermazioni anche facendo richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio ((lassi 1075/2020).

Ne consegue in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR dell’Umbria in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Doppio contributo unificato se dovuto per il ricorso incidentale.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Umbria in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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