LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel . Est. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35942/2018 R.G. proposto da:
I.S. s.a.s. di S.I. & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, dall’Avv. Luigi Iovino, elettivamente domiciliata in Roma al viale Ippocrate n. 33, presso lo studio dell’Avv. Giorgio Nucaro Amici;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è
domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4059/01/2018 del 24/4/2018, non notificata, della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante collegamento da remoto.
RILEVATO
che:
In data 17/6/2016 l’Agenzia delle Entrate – Territorio, ufficio provinciale di Napoli, notificò alla società I.S. s.a.s. di S.I. & C. (d’ora in poi anche “la società” o “la società ricorrentè) l’avviso di accertamento catastale n. *****, avente ad oggetto un immobile sito in *****, attualmente via Martiri di Nassirya.
In particolare, l’Ufficio modificò la categoria e il classamento di due unità immobiliari risultanti da un frazionamento e da un cambio di destinazione operati da un tecnico per conto della società.
La società impugnò vittoriosamente in primo grado l’avviso di accertamento.
Su appello dell’Ufficio, la CTR riformò la sentenza di prime cure, rigettando il ricorso del contribuente.
Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La società ricorrente ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RITENUTO
che:
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, mancata conformità della motivazione della sentenza della CTR agli orientamenti giurisprudenziali; insufficiente motivazione del classamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7”, la società ricorrente ha dedotto diffusamente un vizio di motivazione da cui sarebbe afflitto l’avviso di rettifica catastale;
la società ricorrente, tuttavia, non ha trascritto nel ricorso l’avviso di rettifica, non lo ha allegato al ricorso e non ha nemmeno indicato la sua allocazione nell’ambito del fascicolo processuale di merito;
il ricorso, pertanto, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (ex multis, Cass., sez. 5, n. 16147/2017);
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro cinquecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021