Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18095 del 24/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22485/2015 R.G. proposto da:

P.R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Bonafaccia, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituito al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– resistente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nn. 954 e 956/02/2015 depositate il 18 febbraio 2015, non notificate.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con due sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, veniva parzialmente accolto sia l’appello proposto da P.R.A. (sentenza n. 954) e sia l’appello dell’Agenzia delle Entrate (sentenza n. 956) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n. 139/1/2013 che, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP, addizionali regionali per l’anno di imposta 2006, riprese disposte a seguito di indagini bancarie.

Nelle more del giudizio interveniva parziale annullamento delle riprese in autotutela e la CTP rideterminava i ricavi non contabilizzati, confermando i costi non detraibili accertati.

2. La CTR non riuniva gli appelli proposti da ciascuna delle due parti contro la medesima sentenza di primo grado e, respinte le eccezioni preliminari, faceva applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014 ritenendo non legittima l’applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, quanto ai prelevamenti in contestazione nella fattispecie e, quanto ai versamenti, condivideva solo in parte le doglianze sollevate dal contribuente, “riducendo ad Euro 13.900,00 i maggiori compensi accertati, fermo il resto” e compensava le spese di lite.

3. Avverso le due decisioni propone ricorso il contribuente, affidato a cinque motivi, che illustra con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, per aver la CTR compiuto accertamenti in fatto (riconducibilità delle movimentazioni bancarie in entrata alla documentazione contabile del verificato solo parziale, aleatorietà del recupero di somme di cui il contribuente ha tenuto conto nella sua dichiarazione dei redditi) che avrebbero dovuto necessariamente portare all’accoglimento integrale dell’appello.

5. Il motivo è infondato. I passaggi argomentativi su cui si appunta il ricorrente riguardano una considerazione ampia circa la dichiarazione del contribuente per l’anno di imposta, mentre l’iter argomentativo successivo esamina le singole movimentazioni, solo parte delle quali sono state ritenute dal giudice d’appello giustificate. Pertanto, nessun contrasto sussiste tra la motivazione, in cui il giudice d’appello ha ritenuto solo parzialmente fondate le giustificazioni dei singoli versamenti contestati, e il dispositivo che ha accolto l’appello proposto dal contribuente per quanto di ragione.

6. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, agli artt. 24 e 97 Cost., per aver la CTR ritenuto nella fattispecie il contraddittorio non obbligatorio e meramente facoltativo.

7. Il motivo è infondato, nei termini che seguono. Le Sez. Unite 9 dicembre 2015 n. 24823, mai superate, hanno chiarito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino””. La medesima decisione ha inoltre sancito la necessità di operare, per i tributi armonizzati, una “prova di resistenza” ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”. Nel caso di specie, in cui è pacifico e risulta dal p.v.c. notificato il 19.7.2011 che per l’anno di imposta 2006 nella fase amministrativa non è occorsa una delle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, per le imposte dirette va escluso l’obbligo di contraddittorio endopro-cedimentale.

Il rilievo è inoltre infondato anche quanto alla ripresa IVA, dal momento che il contribuente non solo non menziona specificamente nè in ricorso nè nella memoria autorizzata la prova di resistenza, ma neppure riproduce o sintetizza adeguatamente il contenuto delle 24 fatture che non sarebbero state considerate dalla Guardia di Finanza nel redigere il p.v.c. cui fa riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

8. Con il terzo motivo, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 comma 1, n. 2, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dell’art. 53 Cost., dell’art. 2697 c.c., in relazione alle medesime circostanze accertate dalla sentenza impugnata evidenziate nel primo motivo e che avrebbero dovuto condurre all’accoglimento integrale dell’appello, mentre per determinate movimentazioni le giustificazioni non sono state ritenute “sufficientemente valide”.

Il motivo, relativo alle circostanze già oggetto del primo motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni ivi espresse, anche perchè chiaramente diretto ad ottenere una rivalutazione dell’apprezzamento del merito compiuto dalla CTR, precluso al giudice di legittimità.

7. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dell’art. 53 Cost., dell’art. 2697 c.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, avendo il giudice d’appello omesso di prendere in considerazione 20 fatture emesse dal contribuente, dichiarate e contabilizzate.

Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente neppure sintetizza il contenuto nè riproduce le fatture oggetto di doglianza, e così facendo non consente alla Corte di poter apprezzare nè se la circostanza sia non contestata come afferma a pag.39 del ricorso nè la decisività del mancato esame delle fatture.

8. Con il quinto motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente prospetta la nullità della sentenza per aver la CTR pronunciato su questioni non devolute al suo giudizio, non avendo tenuto conto del fatto che l’Agenzia non aveva mai contestato “concretamente” le giustificazioni fornite dal contribuente alle singole movimentazioni, limitandosi ad affermazioni di stile.

Il motivo è inammissibile, in quanto il mezzo non censura utilmente l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito in senso sfavorevole al contribuente, non chiarendo in che misura la contestazione delle giustificazioni non sarebbero state concrete e, dunque, la censura oggetto di scrutinio si rivela essere in ultima analisi generica e aspecifica (Cass. nn. 19959 e 25332 del 2014), un tentativo di ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice di legittimità.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e nessuna statuizione dev’essere adottata in punto di spese di lite, alla luce della mancata difesa effettiva da parte dell’Agenzia, meramente costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

La Corte dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza idella parte ammessa alla prenotazione a debito. sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472