LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29859-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COSMEF SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 360/2018 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
A seguito di indagini finanziarie, l’Ufficio di Cosenza emise a carico di Cosmef Immobiliare s.r.l. avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale veniva contestato – con il metodo analitico-induttivo – un maggior reddito, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi. La società propose istanza di accertamento con adesione, ma senza esito, sicchè impugnò l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Cosenza, che accolse il ricorso con sentenza del 20.12.2013, annullando l’atto impugnato. La C.T.R. della Calabria, però, accolse parzialmente l’appello dell’Ufficio con sentenza del 15.3.2018, dichiarando assoggettata ad IVA l’operazione di Euro 150.000,00 (derivante da tre bonifici di Euro 50.000,00 cadauno ricevuti dalla società), e rigettando nel resto il gravame.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi. La società non ha resistito, benchè regolarmente intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, e commi 4 e 5, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto l’idoneità della prova fornita dalla società circa le movimentazioni bancarie – avendo la stessa proceduto alla mera indicazione dei beneficiari del prelievo – e conseguentemente ritenuto necessaria, a tal punto, ulteriore prova a carico dell’Ufficio, così determinandosi la violazione delle norme in rubrica, sotto almeno tre profili: a) anzitutto, perchè l’onere della prova posto a carico del contribuente dal citato art. 32, non si esaurisce nella mera indicazione del beneficiario dei prelevamenti, occorrendo in definitiva che questi dimostri, con detta indicazione, che il movimento è estraneo ad operazioni imponibili, non potendo replicarsi mediante la mera offerta di un indizio; b) inoltre perchè i documenti offerti in giudizio non erano stati esibiti in precedenza a seguito dell’invito a comparire, comprensivo dell’avvertimento di legge, con conseguente inutilizzabilità ai sensi del citato art. 32, comma 4; infine, c) perchè una volta acclarata la correttezza della ripresa fiscale per i tre bonifici bancari da Euro 50.000,00 cadauno, non si vede per quale ragione non si sia raggiunto il medesimo convincimento anche per l’IRES e l’IRAP.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 6 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole ancora dell’erroneità della decisione nella parte in cui ha rilevato che, pur a fronte del ritardo nella fatturazione, non s’era in concreto verificata nessuna violazione, non essendovi nessun danno per l’Erario.
2.1 – Il primo motivo è palesemente fondato.
Ancora da ultimo, è stato affermato che “In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (Cass. n. 13112 del 2020). Non basta, insomma, la mera indicazione del beneficiario, come ritenuto dalla C.T.R., occorrendo che essa – supportata dalla relativa documentazione – sia invece finalisticamente e logicamente diretta a fornire la prova richiesta dalla legge, onde potersi considerare assolto il relativo onere probatorio.
Le ulteriori questioni proposte col primo motivo (v. par. 1.1, sub b e c) restano conseguentemente assorbite.
3.1 – Anche il secondo motivo è fondato.
Infatti, avuto riguardo al combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 4, primo periodo (nel testo vigente ratione temporis), e art. 6, comma 4, la fattura relativa al pagamento di tutto o parte del corrispettivo della compravendita di immobili, effettuato prima della stipulazione dell’atto traslativo, deve essere emessa al momento di detto pagamento, che segna anche la determinazione del periodo d’imposta (Cass. n. 1961 del 2020).
Con ogni evidenza, dunque, la C.T.R. ha falsamente applicato alla fattispecie la deroga di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, stesso art. 21, comma 4, lett. a), giacchè la relativa disciplina – che consente la fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni imponibili – concerne esclusivamente le cessioni di beni mobili o la prestazione di servizi, e non la cessione di beni immobili, come è nella specie.
Ulteriormente erronea è poi l’affermazione della C.T.R. secondo cui la società non sarebbe assoggettabile alla sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, irrogata a causa della tardiva emissione della fattura in questione, non essendosi cagionato alcun danno all’erario, per essere stata la fattura stessa emessa entro il pertinente periodo trimestrale di liquidazione dell’IVA previsto dal D.P.R. n. 542 del 1999, art. 7.
La previsione del citato art. 6, infatti, mira a sanzionare proprio la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, compreso anche il ritardo nella fatturazione. Pertanto, posto che il ritardo nella emissione della fattura concreta la fattispecie sanzionata ex lege, affermarne nella sostanza il rilievo meramente formale (evocandosi il mancato cagionamento di alcun danno all’erario) equivarrebbe a ritenere detta norma nella sostanza mai applicabile, il che costituisce, evidentemente, una conclusione tanto paradossale quanto impossibile da seguire, giacchè l’illecito amministrativo in discorso costituisce – per richiamare un concetto penalistico – un illecito “di pericolo”.
4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che nell’esame dell’appello erariale si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia dinanzi alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021