LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 655-2014 proposto da:
ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVINCIA *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO DEL FEDERICO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso sentenza n. 301/2013 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 14/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– ATER-Azienda territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica per la Provincia di ***** ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, pubblicata il giorno 14.5.2013, che – rigettando l’appello di essa contribuente ed accogliendo quello incidentale dell’Ufficio – ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 1437/1/10, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento notificatale il *****;
– l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione in pubblica udienza;
– dall’intestazione della sentenza impugnata, risulta che essa è stata resa in contraddittorio con Equitalia Pragma s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Di Salvo;
– non risulta che la predetta sia stata evocata in giudizio, in questa sede;
Ritenuto che:
– tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione, per il concreto svolgersi delle vicende del procedimento, sussista indubbiamente litisconsorzio necessario processuale, sicchè occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, a norma dell’art. 331 c.p.c., tenuto anche conto del subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del Gruppo Equitalia a far data dal 1 luglio 2017, per effetto del disposto del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mandando la Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021