LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37494-2019 proposto da:
I.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO PRUITI;
– ricorrente –
contro
B.R.A., Z.A., Z.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NICODEMO, rappresentate e difese dall’avvocato DANIELA SEGNALINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4213/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte d’appello disposto l’arretramento dell’intero manufatto realizzato in violazione delle distanze legali e non invece del solo tetto di copertura che costituirebbe la parte eccedente l’ingombro precedentemente demolito;
Ritenuto che, trattandosi di violazione di carattere processuale è necessario l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo e secondo grado;
ritenuto che non sussiste l’evidenza decisoria;
visto l’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio di primo e secondo grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021