LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12236-2020 proposto da:
M.F., M.G., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TECCE, rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE GIARDINO, ANTONIO MANNETTA;
– ricorrenti –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTANIO BRAGADIN 128, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ARPAIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA;
– controricorrente-
contro
G.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1325/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
Che:
con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,112 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto separare le cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si era verificata l’omessa integrazione del contraddittorio.
RITENUTO
che:
– la quaestio iuris relativa all’autonomia delle domande di pagamento in relazione ad un’opera di cui si chiede la demolizione – ed in relazione alla quale il giudice ha dichiarato la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio – non è connotata dall’evidenza decisoria;
– visto l’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021