LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27411-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
P.C.T., AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA;
– intimati –
avverso il decreto n. RG 610/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PONTERIO CARLA.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Latina, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., ha omologato, con riguardo a P.C.T., l’invalidità civile superiore al 66% con decorrenza dalla data della visita di revisione, 7.12.2017 ed ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00, e alle spese di c.t.u.;
2. avverso la statuizione relativa alle spese l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; P.C.T. non ha svolto difese;
3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
4. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113,116 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il tribunale accertato l’esistenza del requisito sanitario ai fini della prestazione di “esenzione ticket” erogabile dall’AsI e negato l’esistenza del requisito richiesto ai fini della prestazione (assegno di inabilità) erogabile dall’INPS e, nonostante ciò, posto le spese a carico dell’Istituto, benchè vittorioso;
5. con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, del D.L. n. 463 del 1983, art. 11, conv. dalla L. n. 638 del 1983 e successive modificazioni; della L. n. 407 del 1990, art. 5, comma 3, e del D.M. Ministero Salute 1 febbraio 1991, art. 6 in relazione all’art. 445 bis c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto l’INPS unico legittimato passivo nel giudizio in oggetto proposto per l’accertamento dello status di invalido, mentre avrebbe dovuto condannare alle spese gli altri enti (ASL di Latina) chiamati in giudizio e competenti ad erogare le prestazioni per le quali era stato chiesto l’a.t.p.o.;
6. il tema sotteso ad entrambe le censure, che possono essere trattate congiuntamente” è finalizzato alla individuazione, per i procedimenti proposti i sensi dell’art. 445 bis c.p.c., in cui siano richieste prestazioni plurime e la cui erogazione compete ad enti diversi, del soggetto processuale legittimato passivo rispetto alla condanna al pagamento delle spese processuali;
7. deve premettersi che nel caso in esame la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. chiedendo l’accertamento del requisito sanitario utile per il conseguimento della pensione di inabilità, dell’assegno mensile di assistenza, ovvero della invalidità pari al 67% per conseguire l’esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. esenzione ticket);
8. la ricorrente aveva citato in giudizio l’INPS e l’Azienda Sanitaria Locale di Latina, in quanto enti preposti, rispettivamente, alla erogazione delle diverse prestazioni di interesse;
9. a seguito dell’indagine peritale il Tribunale di Latina ha omologato il requisito della invalidità civile, riconoscendo una riduzione della capacità lavorativa pari al 67% dal 7.12.2017, ed ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese del procedimento;
10. l’Inps ha proposto ricorso per cassazione (anche nei confronti di ASL di Latina) con i motivi sopra illustrati rilevando di essere risultato vittorioso rispetto alla domanda di accertamento del requisito sanitario (invalidità del 100% oppure del 74%) utile per il conseguimento della pensione o dell’assegno di inabilità;
11. questa Corte, esprimendosi in fattispecie similare rispetto alla presente, ha statuito, con riguardo alla condanna alle spese dell’INPS, che “non risultando integrata la condizione di invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74h, ha errato il giudice a porre le spese di lite a carico dell’INPS” (v. Cass. n. 27356/2020);
12. in tale pronuncia questa S.C. ha dunque reso conseguente al mancato riconoscimento del requisito utile per la prestazione di competenza denstituto, la assenza di soccombenza di quest’ultimo ed ha considerato erronea in diritto la condanna al pagamento delle spese;
13. in altra pronuncia (Cass. n. 28058/2020), relativa a controversia sovrapponibile a quella in esame, in cui era stata condannata alle spese I’ASL, la S.C., premesso che “in linea generale, il decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo può essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. soltanto per la parte relativa alla statuizione sulle spese”, (Cass., Sez. Lav., n. 11919 del 9 giugno 2015), ha giudicato inammissibile il ricorso rilevando che “Nel caso di specie, la parte -pur dichiarando formalmente di impugnare la sentenza della corte d’appello sulle sole spese- si è limitata a richiamare nei motivi la c.d. questione di legittimazione, che è questione attinente al merito della controversia e non alle spese, che dalla soluzione della prima solo dipendono”;
14. quest’ultima statuizione, ove intesa nel senso di precludere l’accertamento, in sede di giudizio di cassazione ex art. 111 Cost., della legittimazione passiva (rectius, della titolarità passiva del rapporto previdenziale) nei limiti in cui ciò è funzionale alla individuazione del soggetto soccombente, ai fini della regolazione delle spese di lite, sembra porsi in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 27356/2020;
15. la conseguenza di tale esclusione rende peraltro palese come, chiamata questa Corte a statuire sulle spese del giudizio per a.t.p.o., ex art. 111 Cost, ciò non potrebbe fare se si intendesse l’accertamento dei legittimati passivi del giudizio come questione di merito non proponibile in cassazione, e non, come invece si ritiene, accertamento necessario e funzionale rispetto alla doverosa statuizione sulle spese;
16. l’incidenza concreta di tali diverse possibilità decisionali porterebbe infatti, in un caso, a lasciare priva di decisione in punto di spese la controversia in cui si escluda la legittimazione dell’INPS, come nel caso in esame, ma non si provveda ad individuare altro soggetto tenuto al pagamento, ovvero, adottando una diversa decisione, si determini, invece, in via funzionale, il soggetto legittimato, al fine di rendere completa la decisione con la corretta attribuzione delle spese processuali;
17. su tali temi e sulle diverse opzioni possibili si rimette la causa, per una ulteriore riflessione, alla Sezione ordinaria, trattandosi di materia ancora molto incidente sul contenzioso di merito, per il quale l’azione di orientamento nomofilattico risulta altamente incisiva.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta Lavoro.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021
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