Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18157 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3347-2020 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA, 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASENTO, 37, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI TOMASSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2805/2019 della CORTE D’APPELLO) di ROMA, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Roma ha rigettato, riformando in parte qua la pronuncia di primo grado, la domanda con la quale I.A. aveva chiesto il riconoscimento, nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (di seguito, Asl), del diritto all’inquadramento al livello DS dal 1.9.2003, in forza dell’art. 19, comma 1, lett. b) CCNL 19.4.2004;

2. la Corte territoriale riteneva che, essendo mancata la procedura selettiva o la valutazione aziendale, non potesse riconoscersi allo I., già in cat. C prima del 2001 e transitato in cat. D per effetto automatico del CCNL del comparto sanità 2000-2001, l’ulteriore progressione in categoria DS di cui alla norma collettiva del 2004.

3. lo I. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso della Asl;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

4. la Asl ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. b) CCNL 19.4.2004, sostenendo che l’unica condizione prevista dall’art. 19 comma 1 lett. b) CCNL 2004 fosse il trattarsi di personale con funzioni di coordinamento riconosciute al 31.8.2001, che poteva anche essere personale di categoria C transitato in categoria D per effetto del CCNL 2000-2001, se sussisteva la apposita valutazione aziendale per l’attribuzione dell’indennità di coordinamento, nel caso di specie attestata dalla sentenza in giudicato del Tribunale di Cassino tra le medesime parti;

2. il collegio osserva che le pronunce che hanno affrontato la questione sulla progressione al livello DS (Cass. 18 maggio 2019, n. 14508; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28629) hanno solo genericamente affermato che presupposto di ciò fosse l’inquadramento in categoria D, con svolgimento di funzioni di coordinamento, al 1.9.2001;

3. manca invece ancora una presa di posizione esplicita sul fatto che non solo chi già al 31.8.2001 fosse inquadrato in categoria D e svolgesse funzioni di coordinamento potesse, nel 2003, acquisire il livello economico DS, ma che tale beneficio spettasse anche a chi, collocato in categoria C al 31.8.2001, fosse salito al livello D in conseguenza diretta della contrattazione 2000-2001 ed avesse visto al contempo riconoscersi l’indennità di coordinamento per effetto della valutazione aziendale di cui all’art. 10, comma 7, del c.c.n.l. 2000/2001;

4. a tal fine deve infatti verificarsi se il rinvio dell’art. 19 lett. b) CCNL 19 aprile 2004 all’art. 10 del c.c.n.l. 2000/2001 debba intendersi riguardare tutte le ipotesi di cui al predetto art. 10 o solo quella di cui ai commi 2 e 3 del medesimo;

5. l’assenza di precedenti specifici e il rilievo nomofilattico impongono pertanto la rimessione della controversia alla sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla Quarta sezione per la trattazione della causa in quella sede.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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