LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 38465-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO;
– ricorrente –
contro
T.M.P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21112/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/04/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS NICOLA.
RILEVATO
– che, con sentenza del l’11 giugno 2019 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente la domanda proposta da T.M.P. nei confronti dell’INPS, presso cui la T. prestava servizio quale professionista dell’area legale, avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nel secondo livello differenziato di professionalità con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per gli anni a venire, riconoscendo gli effetti economici con esclusione del periodo 1.11.2011/31.12.2014 e limitando a questo arco temporale la condanna dell’INPS al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la propria giurisdizione, in ragione dell’essere la procedura espletata volta alla progressione interna alla medesima area professionale e fondata la pretesa della T., per essere sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, l’inclusione della stessa in posizione utile nell’ambito della graduatoria che, all’esito del regolare svolgimento della procedura selettiva indetta per la copertura di sei posti nel secondo livello differenziato professionale dell’area legale, risultava essere stata formata, in coerenza con l’atto deliberativo che indiceva la predetta procedura, sulla base dei requisiti di cui all’art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, a prescindere dalla mancata sottoscrizione della graduatoria medesima da parte del Presidente dell’Istituto;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la T.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che nelle more dell’udienza di trattazione, l’INPS depositava istanza, datata 18 marzo 2021, di rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, implicando questa la risoluzione di una questione di giurisdizione;
– che, con ordinanza in data 23 marzo 2021 il Primo Presidente, ritenuta l’opportunità di rimettere a questa Sezione, investita della decisione della causa, ogni relativa valutazione anche con riguardo alla necessità di investire della questione le Sezioni Unite;
– che il 29 marzo successivo l’Istituto ricorrente depositava memoria;
– che, all’odierna udienza di trattazione il Collegio ha verificato la pendenza innanzi alla Sezione IV – Lavoro di altra causa iscritta al n. R.G. 27979/2017, connessa oggettivamente alla presente, ravvisando l’opportunità della trattazione in quella sede anche della causa in questione.
P.Q.M.
La Corte, considerata la pendenza presso la Sezione ordinaria della causa n. 27979/2017 vertente sulla medesima questione, dispone la trasmissione della presente causa alla Sezione IV Lavoro, per la trattazione in quella sede.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021