LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTERIO Carla – Presidente –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 29692-2020 proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SGUEGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO SGUEGLIA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 12369/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
che è stata, dalla Sezione Lavoro di questa Corte, segnalata alla Presidenza della Sesta Sezione Civile la necessità di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 12369/2019, limitatamente alla parte in cui compare come componente del collegio il cons. Annalisa Di Paolantonio, mentre era subentrato il cons. Roberto Bellè in quanto la Dott.ssa Di Paolantonio era incompatibile, avendo fatto parte del collegio giudicante della sentenza impugnata quale componente, di talchè la composizione esatta del collegio di questa Corte era la seguente: Pres. Amelia Torrice; Consiglieri: Lucia Tria rel., Caterina Marotta, Francesca Spena e Roberto Bellè;
che il relatore designato all’esame del ricorso ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c. nei sensi di ritenere l’istanza fondata perchè dall’esame dell’ordinanza e dall’esame del fascicolo si evinceva l’errore materiale denunciato (in termini cfr. Cass. n. 22141 del 2019);
che il Coordinatore delegato della Sesta Sezione Civile – Lavoro, considerato che si ravvisava la possibilità di definire il giudizio come da proposta del relatore, ha fissato l’adunanza per il giorno 21.4.2021;
che, ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore di F.M. ha precisato, con memoria del 12.4.2021, di non essere in grado di dedurre alcunchè perchè non aveva ricevuto la notificazione dei testo della “richiesta di ufficio” che aveva rilevato il suddetto errore.
CONSIDERATO
che è necessario, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo affinchè sia rinnovata la proposta dando atto, in essa, anche della consistenza dell’errore, per la particolarità della fattispecie che ha avuto origine da una segnalazione da parte di una Sezione di questo stesso ufficio e che, quindi, non ha comportato per le parti la notifica dell’istanza di correzione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando la Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021