LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 6475/2013 proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;
– ricorrente –
contro
La società R.V. & Figli s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Walter Tammetta elettivamente domiciliata in Roma, via Vincenzo Ugo Taby, presso il sig. Pietro Pernarella;
– controricorrente –
Equitalia sud s.p.a.;
– intimata –
Avverso la decisione della Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 546/40/12 depositata il 26.07. 2012 Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 20/11/2020.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione di Latina, n. 506/40/12 depositata il 9 luglio 2012.
La vicenda trae origine dalla notifica, in data 30.05.2011, della cartella di pagamento per Euro 138.511,58 alla società ” R.V. & Figli s.r.l.” per violazioni rilevate a fini Ires, Irap e Iva a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata dalla società per il periodo d’imposta 2007.
La contribuente aveva opposta la cartella di pagamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva respinto il ricorso. Avverso tale decisione la società aveva proposto appello che la CTR di latina accoglieva.
L’Ufficio ha impugnato deducendo un solo motivo.
Ha resistito la società con controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
L’Ufficio ha dedotto, come unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il giudice regionale, a motivo del rigetto del gravame dell’Amministrazione, ha affermato che “l’organo accertatore non poteva fare ricorso al procedimento previsto dal citato articolo e conseguentemente liquidare la maggiore imposta in quanto nel caso di specie doveva notificare ed emettere un nuovo avviso di accertamento”.
L’affermazione non appare conforme all’ambito delineato dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per tale particolare modalità di controllo da parte dell’Amministrazione sulle dichiarazioni, che presentino errori di agevole percezione.
Ambito che questa Corte ha più volte definito nel senso che “In tema di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. ” (Sez. 5 – del 5/11/2020, n. 24747), Nel caso di specie, in esito al controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione della società R., l’Ufficio aveva ritenuto di disconoscere le perdite scomputabili di anni precedenti, indicate, in misura di Euro 73.035,00, nel quadro RN della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007.
Il giudice regionale ha ritenuto che, nella fattispecie, l’Amministrazione non potesse iscrivere a ruolo il maggior tributo a titolo di IRAP, IRES e IVA e ed emettere la cartella di pagamento notificata da Gerit s.p.a., ma avrebbe dovuto necessariamente emettere un avviso di accertamento.
Nel controricorso, la resistente, a sostegno della decisione, ha dedotto che l’ipotesi per la quale l’Ufficio aveva ritenuto di poter procedere con le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, non rientrasse in nessuno dei casi da esso previsto ed ha richiamato, per suffragare tale prospettazione, la pronuncia di questa Corte del 30/11/2012 n. 21349.
E’, per contro, da ritenere che la stessa richiamata decisione non avvalori la tesi propugnata dalla contribuente e fatta propria dalla Commissione tributaria regionale. Infatti, detta sentenza, uniformemente a quelle successive, pone, come limiti per il ricorso alla particolare procedura di controllo, che vizi e irregolarità della dichiarazione debbano essere ad essa attssa intrinseci non potendo l’amministrazione “desumere aliunde i parametri della verifica” e che emergano a seguito di “mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate” e non sia necessaria “un’indagine interpretativa della documentazione allegata ovvero una valutazione giuridica della norma applicata”.
Nessuno di questi limiti risulta superata in occasione della correzione operata nel caso di specie posto che l’Ufficio non ha dovuto svolgere alcuna istruttoria extra-dichiarazione o procedere ad interpretazione di documenti allegati o di norme giuridiche. Ed infatti, questa stessa Corte ha anche affermato che “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile….quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche” (Sez. 5 -, del 08/06/2018, n. 14949). Precisando che, in presenza delle suddette modalità, il disconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria di un credito d’imposta (nella specie di uni perdita d’impresa) può bensì avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, purchè sia preceduta da un avviso quanto meno bonario. Ed è quanto avvenuto nel caso in esame laddove l’Ufficio ha provveduto al disconoscimento di una perdita indicata in dichiarazione, mediante un controllo meramente cartolare, cioè sulla base di un riscontro obiettivo dei dati della dichiarazione. Non mancando di far precedere l’iscrizione a ruolo da una comunicazione di irregolarità al contribuente, c.d. avviso bonario, come anche richiesto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.
Deve, pertanto, ritenersi che la CTR, con la sua decisione, non abbia applicato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso, in accoglimento del motivo dedotto dall’Ufficio, va, dunque, accolto. La sentenza va cassata con rinvio del giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione di Latina, in diversa composizione per il riesame in base ai principi richiamati oltre che per la definizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, per il riesame oltre che per la definizione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021