Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1818 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11107-2019 proposto da:

C.D., V.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GINO DI MASCIO;

– ricorrenti –

contro

BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA, 97, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA PERRUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLORINDA PETROSEMOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 361/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata l’01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto da C.D. e V.R., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza n. 361/2019, depositata in data 19 febbraio 2019, con la quale la Corte d’Appello di l’Aquila ha rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con cui il Tribunale di Chieti aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta e finalizzata ad ottenere, previa accertamento della usurarietà degli interessi moratori pattuiti nei due contratti di mutuo fondiario rispettivamente n. ***** rep. N. ***** del 1999 e n. ***** rep. N. ***** del 2001, la restituzione di tutti gli interessi corrispettivi incassati dall’istituto di credito;

– che il Tribunale di Chieti aveva rigettato la domanda sul rilievo che, nel caso sottoposto al suo esame, non vi era stata alcuna applicazione di interessi moratori, dato che i debitori avevano puntualmente pagato le rate di mutuo e, in ogni caso, gli interessi moratori erano inferiori al tasso soglia anti-usura;

che la Corte d’ Appello, pur ritenendo in concreto l’intervenuto superamento del tasso soglia, ha rigettato la domanda degli attori sul rilievo che la nullità degli interessi moratori (comunque mai applicati) non si comunicava alla spettanza degli interessi corrispettivi pattuiti in misura lecita, con conseguente non applicabilità della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, a questi ultimi interessi;

– che la Banca Popolare dell’Emilia Società Cooperativa si è costituita in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

– che i ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., commi 1 e 5, della L. n. 24 del 2001, art. 1, di conversione del D.L. n. 394 del 2000, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, commi 2 e 3, convertito in L. n. 2 del 2009, sul rilievo che in una ipotesi, come quella di specie, di usurarietà degli interessi moratori sin dal momento della stipula dei contratti di mutuo la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere un valido e legittimo interesse ad agire ex art. 1421 c.c., e art. 100 c.p.c.;

2. che il motivo è infondato;

che va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato, sia in giurisprudenza che in dottrina, che l’interesse ad agire deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale e deve essere quindi esistente fino al momento della decisione;

– che, pertanto, nel caso di specie, deve rilevarsi la carenza dell’interesse ex art. 100 c.p.c., dei ricorrenti per entrambi i contratti di mutuo dagli stessi stipulati, in quanto estinti già al momento della decisione di primo grado dell’azione di accertamento e restituzione da essi proposta;

che, in particolare, quanto al contratto di mutuo stipulato nel 1999, come emerge dallo stesso ricorso (pag.3), lo stesso prevedeva il pagamento di 180 rate mensili aventi decorrenza 31 agosto 1999, con conseguente estinzione del finanziamento nell’agosto 2014, e quindi prima della emanazione dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., (4 dicembre 2014);

che, sulla base delle stesse allegazioni di parte ricorrente, anche il mutuo del 2001 si era da tempo estinto (essendo state previste 120 rate mensili con decorrenza 8 febbraio 2001), e ciò ben prima dell’instaurazione dell’azione giudiziaria intrapresa dai ricorrenti, avvenuta nel marzo 2014;

che, pertanto, solo relativamente al contratto di mutuo del 1999, al momento della proposizione dell’azione, vi era un interesse (seppur venuto meno al momento della decisione) degli attori all’accertamento in astratto della eventuale nullità del contratto per usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito, che consentisse di ottenere la formazione di un giudicato di accertamento idoneo a paralizzare la eventuale futura richiesta della banca di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia;

che, come già sopra evidenziato, tuttavia, tale interesse non sussisteva per entrambi i contratti già al momento della pronuncia del provvedimento di primo grado, in quanto, in ragione dell’avvenuto puntuale pagamento di tutte le rate da parte dei ricorrenti, era ormai certo che nel futuro non sarebbe mai stato applicato a loro carico alcun interesse moratorio (vedi sul tema recentissima Cass. S.U. n. 19597/2020, punto VI, pag. 29 e 30);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 108 del 1996, dell’art. 644 c.p., comma 5, della L. n. 24 del 2001, art. 1, del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, commi 2 e 3, convertito in L. n. 2 del 2009, e art. 1815 c.c., comma 2, sul rilievo che, nonostante l’usurarietà ab origine degli interessi moratori pattuiti nei contratti di mutuo, la Corte Territoriale non ha applicato la naturale e conseguente sanzione di cui all’art. 1815 c.c., comma 2, ovvero la non debenza di alcun interesse;

4. che il motivo è assorbito, in ragione dell’accertata carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., in capo ai ricorrenti;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere disposto la compensazione delle spese nonostante la discordanza di orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia;

6. che il motivo è inammissibile;

che, infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato ogni altra decisione del giudice di merito che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, (Cass. N. 19613/2017);

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema oggetto della presente controversia, composti solo con la sopra citata sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta successivamente al deposito dell’odierno ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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