Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18182 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24131-2019 proposto da:

C.E., CI.CI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO GUSTINUCCI;

– ricorrenti –

contro

TEAM IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato IVO GRONCHI;

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA CASCIANI;

– controricorrenti –

contro

STAR BUSINESS LAB SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 326/2018 del TRIBUNALE di PISA, depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CELESTE, che visto l’art. 380-ter, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il 1 e 2 motivo, accolga il 3 e dichiari inammissibile il 4, con le conseguenze di legge.

RAGIONI DI FATTO 1. Con separati ricorsi proposti ai sensi dell’art, 414 c.p.c. C.E. e Ci.Ci. hanno convenuto in giudizio le società Star Net srl, ***** srl, STAR BUSINESS LAB srl e Team Immobiliare srl, chiedendo di accertare la nullità dei contratti rispettivamente di collaborazione a progetto e di lavoro occasionale; la natura subordinata dei rapporti di lavoro svolti nei periodi indicati in atti; l’imputazione di ciascun rapporto di lavoro al gruppo di imprese costituito dalle citate società; l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. al passaggio dei rapporti di lavoro dalla Star Net srl alla Business srl. Hanno quindi chiesto la condanna delle società, in solido o nei limiti delle rispettive responsabilità, o in subordine della sola Business srl, al pagamento delle differenze retributive.

2. Con ordinanza dell’11.7.2019 il giudice del lavoro di Pisa (riuniti i procedimenti) ha dato atto che, a seguito del fallimento della società ***** srl (dichiarato dal medesimo Tribunale con sentenza n. 38 del 7.5.2018), il procedimento era stato riassunto nei confronti del curatore fallimentare e che quindi tra le parti convenute risultava il Fallimento ***** srl; ha ritenuto le domande di accertamento proposte aventi natura strumentale rispetto alla domanda di condanna al pagamento di somme ed ha dichiarato improseguibili le domande stesse perchè rientranti nella cognizione del giudice fallimentare.

3. Contro questa ordinanza i ricorrenti C. e Ci. hanno proposto regolamento necessario di competenza sulla base di quattro) motivi. Si sono costituiti il Fallimento della ***** srl e la “Team Immobiliare srl ed entrambi hanno concluso per il rigetto del ricorso; la società STAR BUSINESS LAB srl non ha svolto difese.

4. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con il rigetto dei primi due e la declaratoria di inammissibilità del quarto motivo.

6. La rimessione è stata disposta sul presupposto che il ricorso all’esame pone questioni processuali che non rimangono confinate alle materie attribuite alle singole sottosezioni e sulle quali non risultano approdi certi di questa Corte.

In particolare si è ritenuto necessario un approfondimento sull’applicazione del principio dell’apparenza nella individuazione del mezzo di impugnazione e sulla sua esatta portata a fronte di provvedimenti che hanno trattato come questione di competenza questioni in realtà inerenti solo al rito ovvero alla ripartizione degli affari giudiziari all’interno di uno stesso ufficio giudiziario;

7. Con decreto del 4 novembre 2020 il Presidente Titolare della Sesta Sezione ha ritenuto di richiedere all’Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte una relazione di approfondimento sugli argomenti sollevati nell’ordinanza interlocutoria. Quindi, acquisita la relazione, con decreto del 10 marzo 2021 il Presidente ha nominato un nuovo relatore e fissato l’adunanza davanti al Collegio nella speciale composizione di cui sopra per il giorno 9 aprile 2021. Il decreto è stato notificato alle parti. La Team Immobiliare Srl ha depositato memoria.

RAGIONI DI DIRITTO In via preliminare, deve darsi atto che la memoria depositata dalla Team immobiliare Srl è inammissibile, in quanto pervenuta nella cancelleria di questa Corte tardivamente (in data 9/4/2021, Ore 10:30).

1. Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Pisa a giudicare delle controversie iscritte ai numeri di Ruolo generale 326 e 329/2018 R.G., già riunite dal Tribunale, e, a tal fine, espongono quattro motivi:

1.1 violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 92 sostengono che è questione di rito la definizione della cognizione tra giudice fallimentare e giudice del lavoro, come da univoca giurisprudenza; che tuttavia il tribunale aveva qualificato la questione come di competenza, pronunciando l’ordinanza impugnata, sicchè l’unico mezzo di impugnazione era il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., in applicazione del principio dell’apparenza, come peraltro statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 6179 del 2019;

1.2. violazione e falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., del R.D. n. 267 del 1942, art. 24 e dell’art. 2112 c.c., nonchè difetto assoluto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: assumono di aver proposto domande di accertamento e costitutive, rientranti nella cognizione del giudice del lavoro, in quanto riguardanti lo status del lavoratore;

1.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 24,52 e 92 L.F. sul rilievo che le domande sono rivolte anche nei confronti di società in bonis, solidalmente obbligate e rispetto alle quali l’azione deve proseguire in via ordinaria dinanzi al giudice del lavoro: la riassunzione dinanzi al giudice fallimentare non potrebbe consentire l’accertamento dei crediti nei confronti delle società in bonù, nonchè nei confronti della New Business Srl, parte del procedimento n. 1505/2019, per la quale era stata chiesta la riunione; trattandosi di un credito solidale, che suppone pronunce costitutive in materia di lavoro, la competenza deve ritenersi del giudice del lavoro anche per l’accertamento delle differenze retributive dovute dalla fallita ***** Srl;

1.4. infine, violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.), coniugato alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.); esposizione dei lavoratori al rischio di decadenza dall’esercizio dell’azione di accertamento del diverso datore, periculum in mora: si sottolinea come, data l’impossibilità del giudice fallimentare di compiere accertamenti nei confronti delle società in bonis, sarebbe precluso ad essi ricorrenti di agire nuovamente nei confronti di società prive della qualifica formale di datori di lavoro, perchè sarebbe intanto maturata la decadenza introdotta dalla L. n. 183 del 2010.

2. Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria, il primo motivo di ricorso pone una questione relativa alla qualificazione del provvedimento emanato dal Tribunale e alla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

2.1. In proposito è opportuno evidenziare che il provvedimento qui impugnato, depositato in data 11 luglio 2019, è stato adottato nella forma dell’ordinanza resa fuori udienza, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 20 marzo 2019 (in cui si procedeva alla riunione dei due procedimenti e alla discussione della causa); nel provvedimento impugnato, dopo aver trascritto le conclusioni rassegnate dalle parti nei due ricorsi riuniti, il giudice ha così motivato: “come si vede le domande di accertamento sono state proposte strumentalmente rispetto alla domanda di condanna al pagamento di somme; che pertanto la causa rientra nella cognizione del giudice fallimentare”; ha così dichiarato ” improseguibili le domande” e ha compensato le spese del giudizio.

2.2. I ricorrenti hanno interpretato la statuizione di improseguibilità come sostanzialmente coincidente con una pronuncia declinatoria della competenza, valorizzando a tal fine la forma dell’ordinanza adottata dal giudice per il suo provvedimento, conformemente a quanto dispone l’art. 42 del c.p.c..

3. Ora, può dirsi ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, pur nella non infrequente promiscuità dei termini adoperati soprattutto nella massimazione dei relativi provvedimenti (v. Cass. 27/8/2007, n. 18088; Cass. 30/3/2018, n. 7990; Cass. 06/10/2017, n. 23418), sono in realtà questioni di rito; pertanto, “qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda” (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 12 maggio 2011, n. 10485; Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 18 aprile 2014, n. 9030; Cass. 10 aprile 2017, n. 9198).

3.1. L’ulteriore conseguenza è che la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l’appello, in quanto, ancorchè formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire (Cass. n. 10485/2011, cit.; Cass. 9030/2014, cit.).

3.2. Che si tratti di una questione di rito era stato già affermato, con molta chiarezza, da Cass. 18/10/2005, n. 20131, la quale ha individuato le ragioni di questa opzione nell’impossibilità di attivare la translatio iudicii, propria delle pronunce di incompetenza, dal tribunale fallimentare al tribunale ordinario e viceversa, specificando che si tratta in realtà di una questione inerente all’ammissibilità o meno della domanda proposta nell’una invece che nell’altra forma. “Deve considerarsi questione di rito, infatti, quella sulla possibilità o meno, dopo la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza ed il successivo provvedimento di amministrazione controllata della impresa, della tutela dei diritti nei confronti di tale impresa nelle forme ordinarie, piuttosto) che in quelle dello speciale procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 52 e 92 L. Fall., essendo evidente che siffatta questione non implica una pronuncia sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello fallimentare, o viceversa, con gli effetti della “translatio iudicii” propri della eventuale pronuncia di incompetenza, bensì un accertamento dell’ammissibilità o meno della domanda proposta nell’una invece che nell’altra forma, la quale costituisce, appunto, questione di rito, pregiudiziale anche a quella sulla competenza. Pertanto, è da dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza che venga proposto avverso la decisione implicante la questione come detto, di mero rito – relativa alla ammissibilità o procedibilità della predetta domanda proposta da una società dopo, e nonostante, la dichiarazione dello stato di insolvenza di altra società posta in amministrazione controllata” (Cass. n. 20131/2005, cit., che richiama Cass. 1 agosto 1997 n. 7154; Cass. 23 novembre 1997 n. 702).

3.4. Questi principi sono stati avallati da una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 23 luglio 2019, n. 19882), che, sia pur pronunciandosi sul diverso problema del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese, ha tuttavia fatto chiaro riferimento anche al rapporto tra tribunale del lavoro e tribunale fallimentare, pacificamente “inteso sempre nel senso dell’esclusione di ogni questione di competenza, trattandosi di una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario” 1v. punto 5 (rectius: 6) Cass. n. 19882/2019, che richiama Cass. 1 marzo 2019, n. 6179 e Cass. 10 aprile 2017, n. 9198).

4. Non è invece altrettanto pacifica l’ulteriore questione costituita dalla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile rispetto ad una pronuncia (erroneamente) espressa in termini di competenza/incompetenza ma (pacificamente, secondo la giurisprudenza ormai consolidata e suindicata) relativa al rito da seguire e alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario.

Al riguardo si fronteggiano due diversi orientamenti, a seconda che si dia prevalenza alla sostanza del provvedimento (cosiddetto “principio sostanzialistico”) ovvero alla sua forma (cosiddetto “principio della apparenza”).

4.1. E’ opportuno premettere che nelle decisioni in argomento si riscontra spesso un impiego atecnico o promiscuo del termine “competenza”, anche nei casi in cui si discute di rito o di distribuzioni degli affari giudiziari secondo le tabelle interne (v. ad es. Cass. 7 giugno 2001, n. 7738). E l’incertezza del linguaggio si traduce anche nella dubbiezza sulla qualificazione giuridica del provvedimento, come statuizione vera e propria sulla competenza o non piuttosto come una decisione attinente ad una questione litis ingressum impedientes (nel senso espresso da Cass. n. 9198/2017, cit.).

4.2. Si hanno pertanto pronunce nelle quali si riporta più o meno pedissequamente il seguente principio “Qualora sia proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell’obbligato e il giudice adito dichiari l’improcedibilità della domanda, perchè non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l’appello, in quanto, ancorchè formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire” (cfr. Cass. n. 7129/2011, cit.; Cass. n. 10485/2011, cit.; Cass. n. 16867/2011; Cass. n. 21669/2013, cit.; Cass. n. 9030/2014, cit.).

4.3. In realtà, alcune di queste decisioni non pongono un vero e proprio problema di qualificazione, e non possono dunque ascriversi alla corrente sostanzialistica, giacchè in esse la Corte prende atto che il provvedimento è corretto nella forma e nel contenuto, avendo statuito sulla procedibilità- improcedibilità della domanda, e lo ha quindi ritenuto soggetto all’appello e non al regolamento di competenza (Cass. 10485/2011, cit.; Cass. n. 16867/2011, cit.; nello stesso senso sembrano Cass. 21669/2013, e Cass. 9030/2014, cit., in un caso in cui il tribunale aveva (correttamente) ritenuto proseguibili le domande proposte dinanzi a sè, e riguardanti il licenziamento del lavoratore; anche Cass. 27 ottobre 2016, n. 21774, ha rilevato la correttezza del provvedimento con cui il giudice incaricato della trattazione della causa aveva disposto la trasmissione del fascicolo al presidente del tribunale perchè l’assegnasse alla sezione tabellarmente designata, qualificandolo di tipo ordinatorio a valenza meramente amministrativa (in quanto non preceduto da un invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, limitato nel dispositivo alla mera trasmissione degli atti al presidente del tribunale e recante in motivazione un mero richiamo ai criteri di ripartizione degli affari previsti dalle vigenti tabelle di organizzazione dell’ufficio), ed ha escluso il regolamento di competenza; cfr. pure Cass., 13 agosto 2010, n. 18673, che attribuisce rilievo, ai fini delle impugnazioni alla forma del provvedimento adottata dal giudice, nella specie di rimessione della causa al presidente del tribunale per una nuova assegnazione, per escludere l’ammissibilità del regolamento di competenza).

4.4. Sembra di potersi convenire che in tali casi non si pone alcun problema di “apparenza” e, quindi, di tutela dell’affidamento della parte in ordine al rimedio impugnatorio, dal momento che il provvedimento risponde allo schema legale tipico, sicchè anche l’impugnazione segue il rito suo proprio (anche) in virtù della vis actractiva (cfr. Cass. 9 febbraio 2009, n. 3192).

Per il vero, la strada era stata già tracciata da Cass. 23 gennaio 1997, n. 702: anche qui il tribunale aveva dichiarato “improcedibili” le domande proposte nei confronti del fallimento. La Corte ha escluso che tale pronuncia potesse assumere il significato di “decisione sulla competenza” e ha conseguentemente negato l’ammissibilità del regolamento.

5. Diversa è invece la posizione segnata da Cass. 1 marzo 2005, n. 4281: nella fattispecie ivi esaminata, non si è in presenza di un provvedimento che, seppure attraverso l’interpretazione del giudice superiore, ha correttamente statuito sulla questione di rito nascente dalla proposizione dinanzi al tribunale ordinario di una domanda di pagamento nei confronti di un fallimento, bensì di una vera e propria sentenza di incompetenza, rispetto alla quale è stato proposto regolamento di competenza d’ufficio dal tribunale designato.

La Corte – qualificata la questione come di rito e ribadita la necessità che le pretese creditorie verso il fallimento siano accertate secondo la procedura di cui agli artt. 93 e ss. L. Fall. – ha ritenuto che il provvedimento costituisse “sostanzialmente decisione sul rito (inammissibilità, improcedibilità o improponibilità, a seconda dei casi), anche allorchè il giudice si sia espresso in termini di competenza/incompetenza, rilevando, agli effetti qualificatori, il contenuto giuridico della pronuncia indipendentemente dalla formula usata nel dispositivo” (e ha citato come precedenti Cass. 1 agosto 1997, n. 7154, nonchè le più risalenti Cass. 6 dicembre 1989, n. 5401, Cass. 30 ottobre 1980, n. 5830, Cass. Sez. Un. 12 novembre 2004, nn. 21499 e 21500). Ha pertanto escluso che tale provvedimento potesse essere impugnato con il regolamento di competenza e che, per la stessa ragione, potesse profilarsi un conflitto di competenza denunciabile ai sensi dell’art. 45 c.p.c.

In sostanza, in questa pronuncia (ed in quelle ivi richiamate) si procede ad una riqualificazione del provvedimento alla luce di un diverso e (più) corretto inquadramento della questione: il provvedimento, benchè nella forma e nelle espressioni usate sia strutturato come decisione sulla competenza, viene emendato dalla Corte e classificato come decisione sulla inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda, ovvero di natura meramente ordinatoria circa la corretta assegnazione dell’affare secondo le tabelle dell’ufficio (cfr. Cass. n. 7129/2011), senza attribuire alcun rilievo all’eventuale affidamento riposto dalla parte nella qualificazione (erroneamente) data dal giudice ai fini della scelta del mezzo di impugnazione.

In altri termini, pur senza prender espressa posizione sul punto, si esclude che possa invocarsi il principio dell’apparenza.

5.1. Questo orientamento è stato sostenuto anche da Cass. 5 maggio 2015, n. 8905, la quale, consapevolmente discostandosi da decisioni pressochè coeve (cfr.: Cass. 21 maggio 2014, n. 11261; Cass. 6 marzo 2014, n. 5313; Cass. 30 aprile 2014, n. 9553), ha ritenuto che “il criterio dell’apparenza sia inidoneo a risolvere la peculiare questione, risultando, piuttosto, rilevante al riguardo la sostanza del provvedimento. Invero il criterio dell’apparenza è idoneo a regolare la scelta del mezzo dell’impugnazione, ma ai fini dell’impugnabilità o meno del provvedimento vale il criterio cd. “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali”, secondo cui ciò che definisce il regime da applicare all’atto processuale, anche ai fini della relativa impugnazione, è la sua sostanza e non la sua forma (cfr. Cass. SSUU. n. 15116 del 2013, nella motivazione e SS. IX. n. 25837 del 2007).”.

La premessa di fondo di questo enunciato è che non può attribuirsi alla parte alcuna scelta tra mezzi di impugnazione, in contrasto con l’assetto normativo. Da qui l’inoperatività del principio di apparenza.

6. La sentenza omette però di confrontarsi con i principi espressi in linea generale dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 95 febbraio 2011, n. 4617) secondo cui “L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito”.

6.1. E di pochi giorni precedente è anche Cass. 15 febbraio 2011, n. 3712, la quale ha chiarito che il principio dell’apparenza mira ad “escludere che la parte possa conoscere “ex post”, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile”.

Esso è stato poi ripreso da Cass. Sez. Un. 9 maggio 2011, n. 10073 (che, con riferimento ad una decisione emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dinanzi ad essa impugnata, ha affermato che “1 inammissibile il ricorso per cassazione proposto nelle forme del codice di rito civile, invece che nelle forme previste dal codice di rito penale, se il provvedimento) impugnato faccia espresso richiamo, quale disciplina applicabile nella specie, al D.Lgs. n. 109 del 2000, e ciò in ragione del principio della cosiddetta apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione”), nonchè da Cass. 2 marzo 2012, n. 3338 (v. pure Cass. 23 agosto 2019, n. 21632; Cass. 9 agosto 2018, n. 20705, le quali hanno richiamato il principio dell’ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio dell’apparenza, per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice).

6.2. E ancora, il principio è generalmente espresso con riguardo alla qualificazione data dal giudice in materia di opposizione all’esecuzione (Cass. 26 maggio 2017, n. 13381; Cass. 22 giugno 2016, n. 12872; Cass. 3 giugno 2015, n. 11493, in motivazione) ed è stato ribadito nella recentissima sentenza di questa Corte a Sezioni Unite del 19 aprile 2021, n. 10242, che, sia pure ai diversi fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza, dopo aver rimarcato la necessità di tener conto degli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della decisione (come la separazione della causa e la liquidazione delle spese) ha ritenuto di dover dare rilievo alla espressa qualificazione data dal giudice, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e, al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, ha ritenuto ammissibile all’appello in concreto proposto mediante riserva.

6.3. Tornando al regolamento di competenza, hanno fatto applicazione del principio dell’apparenza Cass. 26 giugno 2012, n. 10594; Cass. 6 marzo 2014, n. 5313; Cass. 29 marzo 2018, n. 7882, e più di recente Cass. 1 marzo 2019, n. 6179.

In queste pronunce, è stato ritenuto ammissibile il regolamento di competenza avverso una pronuncia del giudice che aveva erroneamente qualificato in termini di competenza la diversa questione inerente al rito o alla distribuzione degli affari giudiziari all’interno dell’ufficio.

6.4. Nell’ordinanza da ultimo citata, il principio di diritto è stato espresso nei seguenti termini: “Quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all’interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell’apparenza, il regolamento necessario di competenza”.

6.5. Nella fattispecie esaminata, per molti aspetti analoga alla presente, il giudice del lavoro aveva dichiarato la competenza del tribunale fallimentare in merito ad una domanda di pagamento di somme proposta dal lavoratore nei confronti di una società in bonis e della Curatela fallimentare; il lavoratore aveva proposto ricorso per regolamento di competenza invocando la competenza del giudice del lavoro. La Corte ha dato atto che la questione posta non attiene alla competenza; tuttavia, ha ritenuto ammissibile il regolamento in base al principio dell’apparenza e, seguendo la qualificazione, sia pure errata, data dal giudice di merito alla questione dibattuta, ha accolto il ricorso quanto alla domanda proposta verso la società in bonis, dichiarando sulla stessa competente il giudice del lavoro.

6.6. L’ordinanza n. 6179/2019 è in sintonia altra ordinanza di questa Corte (Cass., ord. 29 marzo 2018, n. 7882), resa in una fattispecie in cui il tribunale si era dichiarato incompetente in favore della sezione specializzata per le imprese e la relativa ordinanza era stata impugnata con regolamento di competenza. La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento sulla base del rilievo che il giudice, dichiarandosi incompetente ratione materiae, aveva definito la causa davanti a lui, sicchè – diversamente dai casi in cui il giudice di merito nega espressamente o implicitamente l’esistenza di una questione di competenza, trattenendo presso di sè la causa ovvero disponendone la rimessione al Capo dell’Ufficio qualora ritenga trattarsi di questione tabellare “il provvedimento, avuto riguardo al “principio dell’apparenza” ossia del tipo e della forma provvedimentale scelta dal Giudice per definire la causa avanti a sè, non può che essere impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto riconducibile all’art. 42 c.p.c., quando anche risulti un’erronea applicazione delle regole sulla competenza, invece di quelle sulla ripartizione delle attribuzioni riferibili ad uno stesso ufficio”.

7. L’orientamento sopra illustrato richiama il principio dell’apparenza in relazione alla “qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza”, mosso dall’esigenza di scongiurare che, a fronte di una erronea qualificazione giudiziale della questione, la parte possa conoscere solo ex post, ad impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile.

7.1. Dalla lettura di tutti i precedenti esaminati emerge evidente che presupposto fondamentale per la tutela dell’apparenza ai fini della individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale è “la qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza” (Cass. Sez. Un., n. 390/2011, cit.).

Con più chiarezza, in tanto il principio dell’apparenza (ossia dell’affidamento della parte) può prevalere sul principio sostanzialistico, – che è giustificato dall’esigenza di non attribuire al giudice il potere di sottrarre il suo provvedimento all’impugnazione, rivestendolo di forma diversa da quella voluta dalla legge e, correlativamente, di non concedere alla parte una facoltà, ossia quella di impugnazione, vietata – solo se la forma del provvedimento emesso o la sua qualificazione, anche se non corretta, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorchè non esplicitata con motivazione espressa (v. Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 390, secondo cui “al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento”; v. pure Cass. 12 dicembre 2014, n. 26163).

7.2. Le Sezioni unite n. 390/2011 hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ormai solidamente attestata sul principio della c.d. “apparenza””, quale bilanciamento di quello, anche consolidato, della “prevalenza della sostanza sulla forma”. E hanno precisato, richiamando Cass. 16 aprile 2007, n. 8949, che “il rilievo attribuito alla sostanza trova temperamento nel principio secondo il quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza”.

Tale scelta è stata, nella medesima sentenza, ritenuta l’unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale, evitando l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l’esattezza della qualificazione operaia dal giudice a quo.

8. Assume pertanto valore cruciale accertare se, nel caso di specie, il giudice abbia ritenuto come questione di “competenza” quella che invece attiene esclusivamente al rito e, qualificandola espressamente o comunque in modo inequivoco in tali termini, abbia creato le condizioni per una tutela dell’affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione (sulla necessità di interpretare il provvedimento del giudice al fine di individuare l’ammissibilità del regolamento di competenza, cfr. Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2018, n. 4485).

8.1. Alla luce delle sue esposte considerazioni, la risposta alla questione è sfavorevole alle parti ricorrenti.

La lettura del provvedimento impugnato, invero, non offre indici univoci da cui desumere che il giudice abbia qualificato, sia pure in modo erroneo, la questione a lui sottoposta in termini di “competenza”

In nessun luogo della motivazione si usa il termine tecnico di “competenza”, laddove appare generico, quindi di per sè poco significativo, l’uso del sostantivo “cognizione”.

Per contro, è assai chiara la statuizione contenuta nel dispositivo che dichiara “improseguibili” le domande, in quanto strumentali ad una pronuncia di condanna al pagamento di somme di danaro, e pronuncia altresì condanna alle spese, mostrando all’evidenza la volontà di chiudere processo dinanzi a sè.

Neppure risultano adottati i provvedimenti tipici delle decisioni sulla competenza, come l’assegnazione di un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente ex- art. 50 c.p.c., così come non risulta che il giudice abbia fatto precedere il momento decisorio da un invito alle parti a discutere espressamente ed unicamente sulla competenza.

L’unico indice di carattere formale che deporrebbe per una pronuncia declinatoria di competenza è la forma del provvedimento adottato, che è l’ordinanza, in luogo di quella che invece avrebbe dovuto essere correttamente assunta, ossia la sentenza.

Ora, posto che non vi sono dubbi sul fatto che tanto la pronuncia sulla competenza quanto quella che dichiara l’improcedibilità della domanda hanno indubbiamente valore di sentenza in senso sostanziale, in quanto entrambe idonee a chiudere il processo davanti al giudice che le ha emesse (sul valore sostanziale di sentenza dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza cfr. Cass. 18 ottobre 2011, n. 21565; Cass. 17 marzo 2017, n. 7010), la scelta dello schema decisorio non può di per sè sola assumere una funzione enunciativa della natura della questione, nei termini prospettati dai ricorrenti.

In altri termini, il Collegio ritiene che il provvedimento) impugnato sia per i suoi elementi strutturali, sia per il suo effettivo contenuto non abbia valore di una declinatoria di competenza, ma costituisca una pronuncia in rito conforme all’assetto normativa, con la conseguenza che il regolamento deve ritenersi inammissibile.

8.2. L’inammissibilità preclude l’esame delle altre questioni sollevate in ricorso. La complessità della questione, messa bene in luce dall’ordinanza interlocutoria, giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di competenza e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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