Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18204 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10880/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

PALAZZI CENTRO CANCELLERIA s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 27/03/13 depositata il 22/04/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR riformava in parte la sentenza di primo grado, limitando il diritto dell’Ufficio al recupero della quota parte di imposte Iva, Irpeg e Irap relative all’imponibile abbattuto dello sconto di cui alle note di credito indicate in sentenza;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società contribuente è rimasta intimata in questo giudizio di Legittimità.

CONSIDERATO

che:

– il primo e il terzo motivo di ricorso dell’Amministrazione Finanziaria censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa a applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 54,55, degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto necessaria, al fine di ritenere soggettivamente inesistenti le fatture e le note di credito relative alle operazioni commerciali oggetto di contestazione, l’esistenza di prova certa di tali circostanze da parte dell’Ufficio;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto costituenti una medesima censura, e sono fondati;

– come questa Corte ha ripetutamente chiarito, (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020; Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 21104 del 24/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 9721 del 19/04/2018) in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto;

– tali affermazioni sono condivise anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione, (in tal senso anche Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, causa C-277/14 PPUK; anche 15 luglio 2015, causa C-159/14 Koela -N; 15 luglio 2015, causa C-123/14 Itales; 13 febbraio 2014 in causa C18/13 Maks Pen Eood; 21 giugno 2012, in causa C-80/11 e C-142/11, Mahageben et David;); ne deriva che la dimostrazione della quale è onerato l’Ufficio può essere data anche attraverso presunzioni semplici, e non – come erroneamente ha ritenuto la CTR – unicamente per mezzo di prove dirette, naturalmente valutati tutti gli elementi indiziari agli atti attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873);

– e in questo contesto non assumono automatico rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613);

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, limitando la pronuncia di legittimità dell’atto impugnato quanto all’IRPEG e all’IRAP, omesso di considerare che l’onere di fornire prova dell’inerenza di tali costi spetta al contribuente e non all’Ufficio;

– il motivo è inammissibile per difetto di interesse;

– invero, la CTR ha ritenuto invero irregolarmente emesse le note di credito contestate, in quanto erroneamente ritenute esenti IVA, con ciò accogliendo in pieno la prospettazione dell’Ufficio anche per il tributo sul valore aggiunto e non solo quanto all’imposizione sul reddito, come invece parrebbe dalla lettura del solo dispositivo; scrive infatti la CTR che “il recupero deve riguardare l’importo dell’IVA sullo sconto ricevuto con le conseguenze che derivano relativamente al recupero dei costi in materia di IRPEG ed IRAP. Anche le sanzioni devono iscriversi a tale ambito”;

– conclusivamente, rtgetIza) il secondo motivo di ricorso, il primo e il terzo motivo di ricorso meritano accoglimento; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame, il quale si atterrà ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio òdi Legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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