LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di N. M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA R. Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25501/2012 R.G. proposto da:
Trevit s.r.l. e V.E. rappresentati e difesi dall’Avv. D’Arrigo Domenico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ramadori Paola in Roma, via M. Prestinari, n. 13 giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 246/67/11, depositata il 27.9.2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2020 dal Consigliere Castorina Rosaria Maria.
RITENUTO IN FATTO
La Trevit s.r.l. e V.E., impugnavano dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Brescia, un avviso di accertamento, notificato al Vitali quale autore della violazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno d’imposta 2005, aveva rideterminato il reddito d’impresa ai fini I.V.A., IRPEG e IRAP, recuperando a tassazione presunti maggiori ricavi derivanti dalla cessione di unità immobiliari, versamenti eseguiti dai soci sui conti correnti bancari nonchè costi considerati non deducibili.
La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso confermando unicamente la ripresa relativa all’omessa dichiarazione di ricavi da vendite immobiliari, ridotta nella misura di Euro382.325,00 con la conseguente ripresa a fini IVA.
In esito all’appello proposto dai contribuente e all’appello incidentale proposto dall’ufficio la Commissione regionale della Lombardia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava l’accertamento impugnato ad eccezione della ripresa di Euro70.000,00 derivante dal controllo sui conti correnti bancari.
Avverso la decisione ricorrono per la cassazione la Trevit s.r.l. e V.E. affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza del 15.1.2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione dell’esito del procedimento di correzione di errore materiale, attivato da entrambe le parti.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i contribuenti deducono la nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Lamentano che la CTR, la quale in motivazione aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti sui maggiori ricavi accertati, nel dispositivo aveva confermato l’accertamento impugnato ad eccezione della ripresa di Euro70.000,00 derivante da controllo sui conti correnti bancari.
La censura è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che, con ordinanza n. 16/67/13, all’esito del procedimento di correzione di errore materiale, proposto da entrambe le parti, il dispositivo della sentenza impugnata è stato corretto nel seguente modo: “in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello incidentale dell’ufficio limitatamente al costo indebitamente dedotto di Euro34.000,00. Rigetta nel resto l’appello incidentale e rigetta l’appello principale”.
Il contrasto è stato, pertanto, eliminato.
2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè degli artt. 2729 e 2727 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2 in quanto gli elementi addotti dall’ufficio non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
3.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lamentando che la CTR aveva attribuito agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune ed escluso, senza adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito.
4.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2, (cd. decreto Visco-Bersani) così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni 0.M.I., ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 23379 del 2019; n. 9474 del 2017; Cass. n. 26487 del 2016; n. 24054 del 2014; Cass. n. 11439 del 2018; n. 2155 del 2019; Cass. n,10731 del 2020).
Ciò chiarito, i giudici di appello, hanno evidenziato che l’ufficio aveva fornito presunzioni gravi precisi e concordanti desumibili, per gli immobili in Villa Carcina, dalla condotta antieconomica della società che aveva venduto a prezzi inferiori a quelli commerciali e dal prezzo dichiarato nei preliminari di vendita, con riferimento sempre ad immobili, promessi in vendita al rustico, superiore a quello dichiarato nel rogito. Con riferimento agli immobili siti in Brescia la CTR ha evidenziato la illogicità e la antieconomicità della vendita con una redditività di solo il 4,69% sulla scorta dei prezzi di cessione praticati rispetto ai valori ben più alti dei listini immobiliari della Camera di Commercio e dei valori Omi.
Per la CTR il cumulo di tali presunzioni di diversa natura consentiva di invertire l’onere probatorio e di confermare l’atto impositivo, non avendo parte contribuente fornito valida prova contraria idonea a superare l’accertamento presuntivo dell’Amministrazione finanziaria.
Le argomentazioni della Commissione regionale non si pongono in contrasto con le disposizioni di legge di cui si assume la violazione con i mezzi di ricorso, atteso che, nel caso di specie, l’accertamento presuntivo non poggia sulla divergenza tra valori normali e corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita, ma si fonda, nel rispetto della espressa disposizione del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, sulla difformità tra il prezzo dichiarato, pari o comunque non inferiore al valore catastale, ed il maggiore importo del prezzo indicato nel preliminare, ossia su una prova di natura documentale che, evidenziando un corrispettivo maggiore, consentiva all’Ufficio di rettificare la dichiarazione I.V.A.. Diversamente da quanto dedotto dal contribuente, infatti, a fronte dell’accertato scostamento tra corrispettivo dichiarato non inferiore alla valutazione automatica determinata su base catastale e l’importo del preliminare di vendita, anche la disciplina previgente del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15 rendeva possibile all’Ufficio rettificare la dichiarazione I.V.A. ed impediva al contribuente di invocare come difesa, al fine di contestare la rettifica operata, la circostanza di un corrispettivo dichiarato non inferiore al valore catastale rivalutato dell’immobile.
Questa Corte, d’altro canto, è ferma nel ritenere che, ai fini dell’accertamento del maggior reddito d’impresa, non può escludersi in materia di presunzioni semplici che l’accertamento trovi fondamento anche su un unico elemento presuntivo. Infatti, ai fini degli accertamenti tributari, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzioni siano plurimi, benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, e art. 39, comma 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 si esprimano al plurale, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico, non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretta da una adeguata motivazione che sia immune da contraddittorietà (Cass. n. 17574 del 29/7/2009; Cass. n. 656 del 15/1/2014; Cass. n. 2155 del 25/1/2019).
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 75 TUIR (attuale art. 109) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2 anche in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c..
5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con entrambi i motivi lamentano che la CTR aveva ritenuto indeducibili i costi di Euro34.000,00, e indetraibile Ilva oggetto di sette fatture regolarmente emesse, senza motivare adeguatamente in quanto i costi erano effettivi e documentati e rispettavano i criteri di deducibilità e detraibilità previsti dalla legge.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
La CTR motivando adeguatamente sul punto ha evidenziato che le fatture erano state emesse quando i lavori erano da tempo compiuti ed erano già in corso le vendite degli immobili ed inoltre le stesse non recavano l’essenziale dettaglio previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2 cioè non contenevano natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sia in tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.
La parte contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei costi (cfr. Cass. n. 1147/2010).
E’ altresì consolidato il principio secondo cui, sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini di detrazione Iva, incombe sul contribuente l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima (cfr. Cass. n. 13300/17, Cass. n. 18475/16, Cass. n. 21184/14, Cass. n. 16853/13).
Si è su tale questione ulteriormente chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (cfr. Cass. n. 23626/2011). Quest’ultimo è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove – come nel caso di specie sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr. Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015).
Con particolare riferimento all’Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrios e Turisticos SA c. Autoridade Tribudria e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384, n. 10211 e n. 13882 del 2018; Cass. 29290/2018), nell’esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell’imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all’omologa norma della sesta direttiva), nonchè della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’Iva. L’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta, elementi e prove, nella specie non forniti.
6.La decisione impugnata si sottrae, dunque, a tutte le censure ad essa rivolte ed il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021
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