LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. CASTORINA R. M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17123/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
Fallimento ***** s.r.l.;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 12/50/13, depositata il 14.1.2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2020 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società ***** S.r.l., avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2007, accertava maggiori ricavi, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imposte IRES e I.V.A. in relazione alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e, iscritta a ruolo la metà degli importi accertati, notificava cartella di pagamento La società contribuente proponeva ricorso avverso gli atti impositivi, e la CTP di Napoli, previa riunione, li rigettava.
Proponeva appello la ***** s.r.l. evidenziando di avere accettato la proposta formulata dall’Amministrazione e stipulato un accordo di conciliazione stragiudiziale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 5.
La CTR, ritenendo che a seguito dell’accordo conciliativo si fosse determinata la novazione della pretesa tributaria, accoglieva l’appello.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione con un motivo.
La società contribuente, nelle more fallita, non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, commi 3 e 5, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Evidenzia che la conciliazione può dirsi perfezionata con il pagamento della somma dovuta entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo o, in caso di rateazione, con il pagamento della prima rata e la presentazione di idonea garanzia per il regolamento delle rate successive.
La censura è fondata.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, invocato art. 48, comma 3, stabilisce: “Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno”.
Questa Corte ha affermato che la conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419, comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria, contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata; tuttavia l’effetto estintivo può verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, poichè solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione, data l’acquisita incontrovertibilità di quanto in esso consacrato, potrebbe costituire titolo per la riscossione (Cass. 20 settembre 2006, n. 20386; Cass. 19 giugno 2009, n. 14300).
Dunque, se in caso di mancato versamento delle somme residue pattuite l’accordo non si risolve e l’amministrazione può solo esigere il loro pagamento attraverso la procedura di riscossione coattiva, la stessa cosa non accade nel caso di mancato o ritardato versamento della prima rata e/o di omessa prestazione della garanzia, perchè in questi casi la conciliazione “non” si perfeziona affatto (Cass. 21 aprile 2011, n. 9219).
Nella specie la CTR non ha accertato se l’iter perfezionativo della conciliazione si fosse compiuto e ha accolto l’appello della contribuente senza esaminare il merito del rapporto controverso, non potendo le parti essere private della legittima pretesa di far valere il proprio interesse ad una pronuncia sulla pretesa originariamente fatta valere con l’avviso di accertamento (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3560).
A tanto provvederà il giudice di rinvio che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021