Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18219 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17840/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.G. Società Cantieristica s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Porru Alessandro, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Paolo Emilio 34;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2229/18, depositata in data 09/04/2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2021 dal Consigliere Novik Adet Toni.

RITENUTO

Che:

– la Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP), con sentenza n. 20018/ 2016, ha accolto il ricorso della società M.R.G. Società Cantieristica S.r.l. in liquidazione (di seguito, la contribuente o la società) avverso il provvedimento di sospensione del rimborso Iva per l’anno di imposta 2013, motivato con la necessità di attendere gli esiti del contenzioso relativo al riconoscimento dell’operatività della società;

– la sentenza della CTP è stata impugnata dall’agenzia delle entrate;

– la Commissione trìbutarìa regionale del Lazio (CTR), con sentenza n. 2229/2018, depositata il 9 aprile 2018, ha rigettato l’appello dell’ufficio;

– premesso che oggetto della sospensione erano stati due avvisi di accertamento ed un atto di recupero emessi nei confronti della società sull’assunto della sua non operatività, in fatto, si è esposto che la società nel 2006 si era aggiudicata in sede di asta fallimentare i Cantieri Navali Solimano di Savona;

– tuttavia, le fasi successive alla gara erano state alquanto sofferte per l’impossibilità di utilizzo del compendio acquistato (nel dettaglio: presenza di pescherecci in costruzione, successivamente demoliti; presenza di rifiuti illegittimamente smaltiti che avevano dato luogo ad un procedimento penale per reati ambientali; contestazione penale di reati ambientali; successiva necessità di pulizia dell’area) protrattasi fino al 2010, allorquando la contribuente si era determinata a cedere il cantiere per Euro 6.360.000, applicando il reverse charge e chiedendo il rimborso dell’Iva;

– l’agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito ritenendo la società non operativa, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis;

– a giustificazione della decisione, la CTR ha rilevato che gli elementi di fatto sopra indicati, in uno, a supporto della buona fede della società, al contenzioso avviato nei confronti del Ministero della giustizia e della curatela fallimentare per la mancata comunicazione di fatti rilevanti (i procedimenti penali in corso, uno addirittura antecedentemente all’asta giudiziaria), non rendevano (testualmente) “minimamente ipotizzabile una frode da parte della M.R.G. tramite la realizzazione di un’operazione fittizia, così come non può essere sostenuta l’indebita non operatività della società, costretta invece da una serie di eventi mette in vendita in cantiere ed essere messa in liquidazione, operazione anche questo oggettivamente cristallina ed impermeabile a fronte di insinuazioni su una non operatività fraudolenta impossibilità di ipotizzare”

– la sentenza è stata impugnata dall’agenzia delle entrate sulla base di due motivi;

– la contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): in sintesi, si sostiene che: – contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non era stato provato che la società ignorasse al momento dell’acquisto la pendenza di procedimenti penali per reati ambientali; – essa era a conoscenza della presenza dei tre motopescherecci e dello stato di degrado delle strutture e dei macchinari, tali da non consentire lo svolgimento di attività aziendali; non aveva posto in essere interventi volti a porre rimedio allo stato di degrado;

– la censura è inammissibile, là dove si scontra con gli accertamenti di fatto contenuti sentenza relativi alla sussistenza di impedimenti oggettivi idonei a giustificare l’inattività del cantiere;

– la CTR, infatti, sul punto della impossibilità di utilizzo del compendio acquistato ha compiuto un accertamento di fatto che non può essere più messo in discussione sotto il vizio della violazione di legge, che può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); infatti, rerrore di diritto” nell’attività di giudizio consiste esclusivamente nella inesatta o errata individuazione od interpretazione della norma (o della fattispecie astratta in essa considerata) che deve essere applicata al rapporto come esattamene cognìto nei suoi elementi fattuali, ovvero in un errore di sussunzione (che sì verifica quando l’fatti come oggettivamente rilevati non appaiono riconducibili alla fattispecie astratta contemplata dalla norma, ovvero pur essendo a quella riconducibili vengono tuttavia regolati dal Giudice sulla base di effetti giuridici diversi da quelli considerati dalla norma applicata); le critiche mosse con il motivo sono volte a introdurre surrettiziamente una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

– Con il secondo motivo di ricorso, l’agenzia deduce violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, commi 1, 4 e 4-bis, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., sul rilievo che le circostanze di fatto ritenute dalla CTR come impedimenti oggettivi comprovavano invece che la società non aveva mai avuto l’intenzione di impiegare il cantiere per fini aziendali;

– anche questa censura è inammissibile per le ragioni già esposte nella disamina del precedente motivo di ricorso, atteso che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato “fermo ed indiscusso”, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass., Sez. 3, n. 6035 del 13/03/2018);

– l’affermazione della CTR circa la sussistenza di impedimenti oggettivi ad operare, trova peraltro conferma, nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di società “di comodo”, l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta”. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24314 del 03/11/2020, Rv. 659492 – 02.

– Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della società che liquida in Euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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