LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23957-2014 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
sul ricorso 23959-2014 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, chèla rappresenta e difende;
– controricorrente –
sul ricorso 23962-2014 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
sul ricorso 35139-2018 proposto da:.
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato SARTI PIETRO DAVIDE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato PENNISI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato LOPEZ FRANCESCO;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso le sentenze n. 285/2013, n. 286/2013, n. 287/2013 della COMM.
TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositate il 22/07/2013 nonchè avverso la sentenza n. 3128/2018 della COMM. TRIB. REG.
SICILIA SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.
RITENUTO
Che:
La contribuente F.M. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle Entrate accertava in via sintetica, sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, il reddito per l’anno 2001 sulla base di investimenti effettuati tra il 2003 ed il 2005 e sulla base del redditometro per il possesso di un’autovettura.
La contribuente contestava l’applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5 nella formulazione in vigore dal dicembre 2005, eccepiva che essa era lavoratrice autonoma per cui i beni relativi all’attività professionale non dovevano essere considerati ai fini della determinazione del reddito presunto, che gli investimenti contestati erano in realtà il passaggio di quote di una società di famiglia per cui non vi era stato trasferimento di denaro, e che tra il 2001 ed il 2005 ella aveva dichiarato redditi che si discostavano per meno di un quarto da quello accertato, per cui l’accertamento non era ammissibile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.
La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso, ma la CTR della Sicilia, su appello dell’Agenzia, riformava la sentenza di primo grado e confermava l’accertamento.
Per la cassazione di quest’ultima decisione ricorre la contribuente sulla base di sei motivi.
Si costituisce l’ufficio con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
Preliminarmente, atteso che la contribuente ha ricevuto avvisi di accertamento anche in relazione agli anni 2002 e 2003, e successivamente una cartella esattoriale, ed ha impugnato tutti questi atti dando vita a procedimenti distinti, ma connessi al presente, ugualmente chiamati all’udienza odierna, aventi rispettivamente n. 23959/14, 23962/14 e 35139/18, ragioni di economia processuale, ma anche di opportunità, giustificano la riunione al presente di tutti i suddetti procedimenti.
Con il primo motivo del ricorso avente originariamente n. 23957/14 la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La CTR avrebbe erroneamente applicato l’art. 38, comma 5, suddetto perchè ha legittimato l’accertamento per l’anno in questione (2001) sulla base di spese sostenute in anni successivi senza verificare il reddito relativo a questi ultimi. Se avesse verificato il reddito complessivamente dichiarato in tutti gli anni presi a base per l’accertamento sintetico relativo al 2001, avrebbe verificato che lo scostamento dal reddito accertato era inferiore ad un quarto, per cui veniva meno anche il presupposto per l’accertamento stesso.
Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare i redditi dichiarati dalla contribuente negli anni successivi a quello oggetto di causa, nei quali sono state sostenute le spese che hanno fondato l’accertamento in questione, in particolare il fatto che tra il 2001 ed il 2005 la contribuente aveva dichiarato redditi per Euro 103.265,00, circostanza mai contestata dall’ufficio.
Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma La CTR avrebbe errato nel non riconoscere che la somma degli incrementi patrimoniali non era di Euro 183.000, ma 173.000 perchè in una compravendita di azioni la contribuente era cedente delle stesse e non acquirente. L’ufficio, pur riconoscendo l’errore, lo ha erroneamente computato.
Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che la compravendita di quote del 30.6.2004, per Euro 45.000, computata dall’ufficio tra le spese su cui ha fondato l’accertamento, era in realtà un’operazione di redistribuzione di quote di una società di famiglia e quindi non vi è stato alcun passaggio di denaro. Il venditore era infatti il padre della ricorrente. Si è trattato, quindi, di un’operazione irrilevante ai fini della rivelazione di capacità reddituale.
Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2, commi 14-quater e 14-quinquies, conv. in L. 2 dicembre 2005 n. 248, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 3, comma 1, e art. 11 preleggi, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La versione dell’art. 38 cui ha fatto riferimento l’ufficio era in realtà applicabile solo per i periodi di imposta successivi al 2005, e quindi inapplicabile al caso di specie.
Con il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che la contribuente era titolare di redditi agrari, non suscettibili, per il loro sistema di determinazione del reddito imponibile, di riflettere la reale entità delle disponibilità.
Nel procedimento 23962/14, relativo all’anno 2003, la contribuente ha dedotto i seguenti sette motivi.
Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) La CTR avrebbe erroneamente applicato l’art. 38, comma 5, suddetto perchè ha legittimato l’accertamento per l’anno in questione (2002) sulla base di spese sostenute in anni successivi senza verificare il reddito relativo a questi ultimi. Se avesse verificato il reddito complessivamente dichiarato in tutti gli anni presi a base per l’accertamento sintetico relativo al 2001, avrebbe verificato che lo scostamento dal reddito accertato era inferiore ad un quarto, per cui veniva meno anche il presupposto per l’accertamento stesso.
Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare i redditi dichiarati dalla contribuente negli anni successivi a quello oggetto di causa, nei quali sono state sostenute le spese che hanno fondato l’accertamento in questione, in particolare il fatto che tra il 200,1 ed il 2005 la contribuente aveva dichiarato redditi per Euro 135.716,00, circostanza mai contestata dall’ufficio.
Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe errato nel non riconoscere che la somma degli incrementi patrimoniali non era di Euro 256.982, ma 193.000 perchè in una compravendita di azioni la contribuente era cedente delle stesse e non acquirente. L’ufficio, pur riconoscendo l’errore, lo ha erroneamente computato.
Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che l’anno 2006 non poteva essere tenuto in considerazione, perchè la spesa incrementativa attribuita a tale periodo era interamente giustificata dai redditi dichiarati dalla contribuente Con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che l’incremento patrimoniale attribuito all’anno 2006 in sede di accertamento trovava anche giustificazione nella provvista finanziaria che la contribuente aveva conseguito in quell’anno a seguito di disinvestimenti patrimoniali.
Con il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che la compravendita di quote del 30.6.2004, per Euro 45.000, computata dall’ufficio tra le spese su cui ha fondato l’accertamento, era in realtà un’operazione di redistribuzione di quote di una società di famiglia e quindi non vi è stato alcun passaggio di denaro. Il venditore era, infatti, il padre della ricorrente. Si è trattato, quindi, di un’operazione irrilevante ai fini della rivelazione di capacità reddituale.
Con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2, commi 14-quater e 14-quinquies, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, e art. 11 preleggi, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La versione dell’art. 38 cui ha fatto riferimento l’ufficio era in realtà applicabile solo per i periodi di imposta successivi al 2005, e quindi inapplicabile al caso di specie.
Con l’ottavo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che la contribuente era titolare di redditi agrari, non suscettibili, per il loro sistema di determinazione del reddito imponibile, di riflettere la reale entità delle disponibilità.
Nel procedimento 23959/14, relativo all’annualità 2002, la contribuente ha invece dedotto i seguenti otto motivi:
Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) La CTR avrebbe erroneamente applicato l’art. 38, comma 5 suddetto perchè ha legittimato l’accertamento per l’anno in questione (2002) sulla base di spese sostenute in anni successivi senza verificare il reddito relativo a questi ultimi. Se avesse verificato il reddito complessivamente dichiarato in tutti gli anni presi a base per l’accertamento sintetico relativo al 2001, avrebbe verificato che lo scostamento dal reddito accertato era inferiore ad un quarto, per cui veniva meno anche il presupposto per l’accertamento stesso.
Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare i redditi dichiarati dalla contribuente negli anni successivi a quello oggetto di causa, nei quali sono state sostenute le spese che hanno fondato l’accertamento in questione, in particolare il fatto che tra il 2001 ed il 2005 la contribuente aveva dichiarato redditi per Euro 135.716,00, circostanza mai contestata dall’ufficio.
Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe errato nel non riconoscere che la somma degli incrementi patrimoniali non era di Euro 256.982, ma 193.000 perchè in una compravendita di azioni la contribuente era cedente delle stesse e non acquirente. L’ufficio, pur riconoscendo l’errore, lo ha erroneamente computato.
Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
8 La CTR avrebbe omesso di considerare che l’anno 2006 non poteva essere tenuto in considerazione, perchè la spesa incrementativa attribuita a tale periodo era interamente giustificata dai redditi dichiarati dalla contribuente Con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che l’incremento patrimoniale attribuito all’anno 2006 in sede di accertamento trovava anche giustificazione nella provvista finanziaria che la contribuente aveva conseguito in quell’anno a seguito di disinvestimenti patrimoniali.
Con il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che la compravendita di quote del 30.6.2004, per Euro 45.000, computata dall’ufficio tra le spese su cui ha fondato l’accertamento, era in realtà un’operazione di redistribuzione di quote di una società di famiglia e quindi non vi è stato alcun passaggio di denaro. Il venditore era infatti il padre della ricorrente. Si è trattato, quindi, di un’operazione irrilevante ai fini della rivelazione di capacità reddituale.
Con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2, commi 14-quater e 14-quinquies, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, e art. 11 preleggi, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La versione dell’art. 38 cui ha fatto riferimento l’ufficio era in realtà applicabile solo per i periodi di imposta successivi al 2005, e quindi inapplicabile al caso di specie.
Con l’ottavo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La CTR avrebbe omesso di considerare che la contribuente era titolare di redditi agrari, non suscettibili, per il loro sistema di determinazione del reddito imponibile, di riflettere la reale entità delle disponibilità.
Nel procedimento riunito avente in origine n. 35139 del 2018, relativo alla cartella esattoriale, la contribuente ha dedotto i seguenti tre motivi:
Con il primo motivo la contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e ultimo, e dell’art. 156 c.p.c., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La CTR avrebbe errato nell’affermare che la inesistenza della notifica, dovuta alla qualifica soggettiva dell’agente notificatore, era stata sanata dal raggiungimento dello scopo.
Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La CTR ha affermato l’insussistenza del dedotto vizio di motivazione della cartella con una motivazione che era apodittica ed apparente Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La CTR avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivata la cartella impugnata.
Occorre preliminarmente iniziare l’esame dei ricorsi riuniti da quello relativo alla cartella, avente originariamente n. 35139/18, atteso che lo stesso si basa su motivi diversi da quelli dei procedimenti di impugnazione degli avvisi, e peculiari dell’atto specifico.
Il primo motivo è infondato.
Il ricorso non specifica come è avvenuta la notifica; afferma che è avvenuta ad opera di un “agente notificatore che non aveva i poteri previsti dalla legge”; richiama gli atti delle fasi di merito per il dettaglio dell’eccezione di inesistenza di notifica.
In controricorso Equitalia afferma che la notifica è stata compiuta a mani proprie dal messo notificatore, e la produce.
Alla luce di quanto sopra, la notifica appare legittima, e quindi non si pone neppure un problema di sanatoria, anche perchè la notifica della cartella può essere effettuata dai messi notificatori del D.P.R. n. 600, art. 60 (sez. L, n. 2229 del 2020).
Il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto la motivazione della CTR sull’eccezione relativa al difetto di motivazione della cartella e l’interpretazione delle relative norme, sono infondati.
La CTR, in apertura di motivazione, ha dato conto del motivo per cui la cartella non deve ritenersi affetta da vizi relativi alla propria motivazione, con argomentazioni non tautologiche, ma che si ispirano correttamente al principio per cui quando la cartella trova la sua origine nella dichiarazione del contribuente, la motivazione è integrata da quanto quest’ultimo ha indicato nella dichiarazione stessa. Anche se nel caso di specie la cartella trova titolo nella sentenza della CTR che aveva in parte confermato l’accertamento, resta il fatto che l’oggetto del contendere, il cui importo è liquidato in cartella, era perfettamente noto al contribuente.
I ricorsi relativi agli avvisi di accertamento, invece, sono fondati nei seguenti termini:
Gli accertamenti in questione si basano sulla constatazione di spese sostenute dalla contribuente negli anni successivi, in particolare nel 2003 (acquisto azioni), 2004 (due compravendite di azioni), 2005 (acquisto fabbricato) e 2006 (compravendita di nuda proprietà). Spalmati gli importi delle spese nei quattro anni precedenti, oltre a quello di sostenimento, per ciascun anno oggetto di accertamento l’ufficio constatava un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
Va subito evidenziato che il quarto motivo di ricorso, nonchè il sesto sia del procedimento avente in origine n. 23962/14 e 23959/14, aventi lo stesso oggetto, appaiono cogliere nel segno laddove denunciano che la CTR non ha considerato che una delle operazioni prese in considerazione dall’ufficio per ravvisare una spesa rivelatrice di reddito non era, in realtà, rilevante a tale fine.
Si tratta della spesa per acquisto di azioni, attribuita all’anno 2004, e che la ricorrente afferma non essere mai stata sostenuta perchè era una mera ridistribuzione dei titoli all’interno della famiglia, e quindi non ha comportato alcun esborso di denaro da parte sua.
Questo dato ha rilevanza, ai fini del vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il contribuente può certamente fornire la prova che una spesa imputata a fondamento dell’accertamento in realtà non sia stata sostenuta.
L’incidenza di tale elemento sugli accertamenti è questione di mero fatto, che andrà esaminata in sede di rinvio, anche tenendo conto di quanto affermato da questa Corte (sez. V, n. 12397 del 2018) secondo cui:
In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel prevedere che l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento”.
Quello che è rilevante ai fini della presente decisione, comunque, è che certamente la CTR non ha considerato questo aspetto, per cui le sentenze impugnate nei procedimenti poi riuniti devono essere annullate, con rinvio della causa al giudice di secondo grado per considerare se, alla luce di questo fatto, qualora provato compiutamente, sussistano sempre i presupposti dell’accertamento.
Senza voler scendere in valutazioni di merito, ma per dare conto di un giudizio di verosimiglianza da sviluppare poi in sede di rinvio, si può notare che dagli atti emerge che l’operazione ritenuta di acquisto di azioni è intercorsa con un soggetto il cui codice è FCHNTN ed è del 1948, per cui è del tutto verosimile che il cognome fosse ” F.”, e se è del 1948 può certamente essere il padre della ricorrente, nata nel 1973.
Di questo atto le parti avevano discusso in appello; la ricorrente sostiene di avere anche dedotto che, a riprova del fatto che fosse solo un’operazione non rispondente ad un vero esborso, nel 2006 è intervenuto col padre un atto di retrocessione delle azioni. Quindi si tratta di un fatto già prospettato in atti e su cui indubbiamente la CTR non si è soffermata, e “prima facie” può avere una sua rilevanza sui presupposti dell’accertamento sintetico, diminuendo, se confermato, l’importo della spesa presa a base per gli accertamenti in questione.
Lo stesso deve concludersi in relazione al terzo motivo in ciascuno dei ricorsi aventi originariamente n. 23959/14 e 23962/14, poi qui riuniti, relativo al fatto che l’ufficio avrebbe considerato un’operazione come un acquisto di titoli, imputando la relativa spesa ai fini della determinazione del reddito, mentre la stessa era, in realtà, un’operazione in cui la contribuente era cedente dei beni, e quindi non era rivelatrice del sostenimento di alcuna spesa da parte di questa.
Anche in questo caso la CTR ha omesso di considerare questo fatto, di rilievo perchè comporta la deduzione di un ulteriore importo dalla massa complessiva della spesa presa in considerazione dall’ufficio come punto di partenza per l’accertamento in questione.
Le sentenze impugnate devono, pertanto, essere cassate, con rinvio del procedimento, ora riunito, alla CTR della Sicilia, la quale terrà conto anche degli altri aspetti dedotti dalla contribuente, e qui assorbiti, in merito alla disponibilità di redditi nel periodo complessivamente preso in considerazione, già alla luce delle dichiarazioni fiscali da essa presentate nel corso degli anni, tali da giustificare le spese poste al centro dell’accertamento.
Il tutto andrà riesaminato alla luce della normativa applicabile agli anni di imposta in questione che, nel caso di specie, è il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 che nella versione in vigore tra il 1999 ed il dicembre 2005 recitava:
4. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
5. Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.
Poichè le sentenze annullate della CTR erano anche il titolo sulla cui base è stata emessa la cartella oggetto del procedimento avente in origine n. 35139/18, riunito a questo, è chiaro che la decisione di cassazione con rinvio fa temporaneamente venire meno il titolo suddetto, su cui la cartella si fonda, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2 (principio espresso, seppure a proposito di fattispecie diversa, tra l’altro da sez. V, n. 30775 del 2018).
Peraltro, poichè l’annullamento dei titoli su cui si fonda la cartella non è definitivo, proseguendo il giudizio in sede di rinvio, le sorti finali della cartella dipenderanno dall’esito della pronuncia finale sui titoli sui quali essa si fonda.
P.Q.M.
Riunisce al presente ricorso i procedimenti aventi n. r.g. 23959/14, 23962/14 e 35139/18.
Accoglie il quarto motivo di ricorso del procedimento 23597/14, nonchè il sesto sia del procedimento avente in origine n. 23962/14 che 23959/14.
Accoglie il terzo motivo in ciascuno dei ricorsi aventi originariamente n. 23957/14, 23959/14 e 23962/14, assorbiti i restanti.
Rigetta i motivi di ricorso del procedimento avente in origine n. 35139/18.
Cassa le sentenze impugnate, di cui ai ricorsi accolti, con rinvio delle cause alla CTR della Sicilia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021
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