Codice Penale > Articolo 336 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Codice Penale

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Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.5986 del 16/01/2026 (dep. 13/02/2026)

Integra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all’art. 336 c.p. la condotta di chi rivolga frasi intimidatorie agli agenti di polizia al fine di impedire l’applicazione o ottenere la rimozione del braccialetto elettronico, sussistendo il dolo specifico di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto dell’ufficio, anche quando la minaccia sia prospettata in via preventiva rispetto all’esecuzione dell’atto.

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