Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18229 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15180/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R. s.r.l., in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 379/9/13, depositata il 19 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

CHE:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 379/9/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il 19 dicembre 2013, che aveva rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole alla R. S.r.l.: con il ricorso originario il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa di Euro 50.306,00;

– il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, ribadendo che il ricorso allo studio di settore costituiva una presunzione semplice che imponeva all’ufficio di fornire ulteriori elementi di riscontro allo scostamento accertato; rilevava inoltre che il contribuente aveva giustificato l’inadeguatezza dei ricavi conseguiti rispetto a quelli accertati, alla luce del minimo scarto tra di essi, pari al 3% circa, che escludeva la gravità dell’incongruenza;

– il ricorso è affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo, l’agenzia delle entrate deduce la “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: in particolare, l’ufficio aveva fatto applicazione degli studi di settore che consentono la determinazione analitico-induttivo del reddito delle persone fisiche esercenti attività imprenditoriale, allorquando vi sia una grave incongruenza tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; erroneamente quindi la CTR avrebbe affermato che “la rettifica del reddito basata esclusivamente sul saldo negativo risultante dalle scritture contabili non legittima l’accertamento induttivo”;

– con il secondo motivo, l’agenzia eccepisce la “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, artt. 2697 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: costituendo gli studi di settore una presunzione legale a favore dell’amministrazione sul contenuto dell’accertamento effettuato, la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio nonostante il rituale invito escludeva, come affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 26.635/2009, che l’ufficio dovesse fornire ulteriori prove del maggiore imponibile accertato;

– il ricorso è inammissibile;

– in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa;

– nel caso in esame, la sentenza impugnata si fonda su un duplice ordine di ragioni: in primo luogo la CTR afferma che l’accertamento mediante l’utilizzo dello studio di settore integra una presunzione semplice che in caso di scostamenti richiede da parte dell’ufficio ulteriori elementi di prova; in secondo luogo, riconosce e la società aveva “anche dato prova e giustificazione dell’inadeguatezza dei ricavi conseguiti rispetto a quelli accertati”;

– i motivi di ricorso dell’agenzia aggrediscono la prima ratio decidendi, ma nulla dicono in merito alle giustificazioni in punto di scostamento che erano state fornite dalla società; la valutazione di fatto così espressa avrebbe dovuto formare oggetto di apposita censura che invece è mancata, ciò determinando, come si è detto, l’inammissibilità del ricorso;

– nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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