LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 15190 del 2020 promosso da:
C.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Barbieri, n. 6;
– ricorrente –
contro
ENTE PARCO DELL’ETNA; COMUNE DI TRECASTAGNI;
– intimati –
avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2019 in data 26 settembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Pronunciando nel giudizio promosso da C.C. nei confronti dell’Ente Parco dell’Etna e del Comune di Trecastagni, avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento n. 257/2011 dell’Ente Parco recante il diniego di nulla osta per lavori abusi nel fondo di proprietà sito nel Comune di *****, zona D del Parco, e di altri provvedimenti, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con sentenza in data 29 giugno 2015, ha respinto il ricorso.
Ha osservato il giudice amministrativo che la formazione del silenzio assenso si deve ritenere esclusa in virtù del giudicato tra le parti costituito dalla precedente decisione dello stesso TAR, n. 4835 del 2010, e che anche ad ammettere che le opere abusive ricadano in zona D del Parco, sottoposta a vincolo relativo, il diniego poteva essere opposto con congrua motivazione, nella specie sussistente, rinvenendosi per relationem nel preavviso di rigetto.
2. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 26 settembre 2019, ha respinto l’appello del C..
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha dato atto che il Tribunale amministrativo è incorso in una svista materiale, avendo ritenuto che la motivazione del provvedimento è contenuta per relationem nel preavviso di rigetto, laddove le ragioni di rigetto su cui ha fatto leva il TAR sono contenute nel provvedimento finale; ma ha rilevato che tale svista non inficia la bontà del ragionamento del primo giudice e soprattutto la legittimità del provvedimento amministrativo, la cui motivazione, chiara e specifica, sottolinea che i lavori hanno interessato un terreno all’interno di un’area boscata, causando una sottrazione di superficie ed una trasformazione che è di denudazione irreversibile rispetto allo stato originario del bosco per l’avvenuta eliminazione di piante e per la realizzazione di strutture permanenti, nonchè per la concomitante compromissione della stabilità dei suoli e dell’equilibrio idrogeologico determinato dalla turbativa arrecata al normale regime delle acque.
Il giudice amministrativo d’appello ha poi rilevato: che tale motivazione va confrontata con la entità dei lavori, che riguardano una superficie estesa, attraverso i posti roulotte ed altri manufatti; che la parte appellante non ha fornito elementi concreti e specifici per contrastare l’esistenza del bosco; che è irrilevante che vi sia stato il parere favorevole della Soprintendenza, dato che questo ha riguardato uno solo dei molteplici abusi contestati alla parte; che il diniego di nulla osta ha indicato le ragioni specifiche di incompatibilità nella erosione dell’area boscata e nella esistenza di un vincolo idrogeologico; che la sussistenza del vincolo di parco e idrogeologico è già di per sè ragione valida e sufficiente di diniego del nulla osta.
3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa C.C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 maggio 2020, sulla base di un motivo.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
In prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 111 Cost. e del generale principio di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 98 del 1981, artt. 8 e 10, art. 11 preleggi e della L.R. n. 16 del 1996, art. 4; violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.. Ad avviso del ricorrente, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana avrebbe malamente esercitato il proprio potere giurisdizionale, non assicurando una tutela giurisdizionale amministrativa piena ed effettiva: confermando aprioristicamente il ragionamento operato dal TAR e, per l’effetto, la legittimità del provvedimento di diniego di nulla osta dell’Ente Parco dell’Etna, il giudice amministrativo di appello sarebbe venuto meno all’obbligo di garanzia dell’effettività del potere giurisdizionale. Secondo il ricorrente, l’elevato tecnicismo dell’attività amministrativa e l’esclusività del potere giurisdizionale obbligavano il giudice speciale a sindacare direttamente, con maggiore incisività o ex novo, l’agere amministrativo posto in essere per la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Non vi sarebbe corrispondenza, nè proporzionalità, tra l’elevato tecnicismo del caso concreto e la genericità della pronuncia; non sarebbero stati assicurati i primari principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale amministrativa.
2. – Il motivo è inammissibile.
3. – Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm.).
Il ricorso è dunque ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031; Cass., Sez. Un., 29 aprile 2021, n. 11297).
Il controllo del limite esterno della giurisdizione, che la Costituzione affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo: ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8571).
4. – Il motivo di ricorso, in tutti i profili in cui si articola, si limita a prospettare censure relative al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata.
Il ricorrente denuncia, infatti, che il Consiglio di giustizia amministrativa:
avrebbe compiuto un errore di valutazione, non considerando che le norme della legge regionale n. 98 del 1981 “ammettono nelle aree del Parco dell’Etna classificate zona “D” o zona pre-parco, non solo lo svolgimento di diverse attività, ma anche la costruzione di opere e manufatti necessari alle attività stesse”, sicchè sussisterebbe il “diritto alla sanabilità delle opere abusive realizzate, giacchè compatibili con le finalità del parco”;
– avrebbe errato nel non rilevare che “l’Ente Parco ha omesso di valutare “in concreto” la compatibilità delle opere”, adottando “un provvedimento illegittimo privo di motivazione chiara e specifica”;
non avrebbe tenuto conto che “l’immobile del ricorrente, composto da diversi elementi strutturali ed edilizi, necessitava, per ogni elemento, di un’analisi tecnica accurata” e che “gli abusi, di lieve entità, commessi… tra il 1991 e il 1993, erano assoggettati alle sole disposizioni del piano regolatore comunale del 1989”;
– sarebbe incorso, al pari del primo giudice, “nel medesimo errore di compressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa”, per essere venuto meno al dovere di “sindacare direttamente ed autonomamente il caso concreto”; avrebbe “confermato aprioristicamente il ragionamento operato, prima, dall’Ente Parco e, poi, dal giudice di prime cure”, senza considerare che “la discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è, a differenza dalle valutazioni di opportunità o di merito amministrativo, avulsa dal sindacato del giudice amministrativo”;
– avrebbe affermato, erroneamente, che “nell’area in cui ricade l’immobile… sussiste un vincolo di inedificabilità assoluta”;
– avrebbe “omesso di sussumere ed applicare al caso concreto la L.R. n. 6 del 1996, art. 4, comma 5”.
In sostanza, secondo il ricorrente, il “mancato esercizio, da parte del Consiglio di giustizia amministrativa, dell’effettivo potere giurisdizionale esclusivo di cui è dotato” deriverebbe dalla “mancata applicazione e corretta interpretazione delle norme regionali giuridico-tecniche dotate di specifici parametri tecnici”.
Come è ribadito nella memoria illustrativa depositata in prossimità della Camera di consiglio, il ricorrente lamenta che il giudice amministrativo di appello abbia “affermato, erroneamente, che nell’area in cui ricade l’immobile sussista un vincolo di inedificabilità assoluta, giacchè si tratta di superficie boscata, omettendo di valutare… la normativa regionale in materia forestale”, laddove, “in conformità alla legge regionale, sull’area non gravava un vincolo di inedificabilità assoluta e, ciò, doveva essere accertato dal giudice di appello, chiamato… ad un giudizio tecnico sulla base di parametri tecnici”.
5. – Le doglianze articolate dal ricorrente non riguardano una violazione inerente all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa; esse si risolvono – come esattamente evidenziato dal pubblico ministero – nella denuncia di meri errores in iudicando asseritamente compiuti dal giudice speciale, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite.
Il rifiuto di giurisdizione sindacabile nella presente sede è soltanto quello in astratto (frutto della negazione del potere in contrasto con la regula iuris che lo attribuisce), non quello in concreto (derivante dalla negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata in conseguenza della ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto).
Viceversa il ricorrente, contestando la legittimità del concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo, finisce per sollecitare un sindacato per violazione di legge, scambiando per “svuotamento” della giurisdizione o per ineffettività della tutela quello che invece è stato, con tutta evidenza, un esercizio della giurisdizione, sebbene in modo non conforme alle aspettative e alle attese del ricorrente stesso.
6. – Il ricorso è inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
7. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021