LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26867-2019 proposto da:
A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, A.G., nella qualità di legale rappresentante pro tempore e in proprio quale fideiussore, nonchè A.S., A.F., C.F.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO SCISCA;
– ricorrenti –
contro
DOVALUE SPA (già DOBANK SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO TRIFILO’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA depositata il 28/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
A. S.r.l., C.F.F., A.G., A.F. e A.S. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti, Sezione staccata di Sant’Agata di Militello, con il quale era stato loro intimato, nelle rispettive qualità di debitrice principale e garanti, il pagamento di Euro 77.468,53, oltre interessi, in favore di Capitalia Service J.V. S.r.l quale mandataria di Banca di Roma S.p.a., dovuti in forza di regresso per l’adempimento di fideiussione stipulata dal Banco di Roma in favore della SIP S.p.a. a garanzia dei debiti della A. S.p.a.;
gli opponenti eccepirono l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria, in virtù della clausola, inserita nella polizza fideiussoria, che stabiliva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma; nel merito, dedussero la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione, per inesistenza del credito, nonchè per estinzione delle fideiussioni di A.G., A.F. e A.S., per aver la C.F. assunto personalmente la garanzia personale contratta ab origine dagli altri fideiussori;
si costituì in giudizio Capitalia Service J.V. S.r.l., quale mandataria della Banca di Roma S.p.A.;
il Tribunale di Patti, Sezione staccata di Sant’Agata di Militello, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
i soccombenti proposero appello, del quale, costituendosi, chiese il rigetto Unicredit Credit Management Bank S.p.A., quale avente causa della Banca di Roma;
la Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 28 maggio 2019, rigettò integralmente il gravame proposto, avverso la sentenza di secondo grado la A. S.r.l., C.F.F., A.F., A.G. e A.S. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria;
ha resistito con controricorso DoValue S.p.a. (già DoBank S.p.a., già Unicredit Credit Management Bank S.p.A.);
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021