LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36684-2019 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato OLGA GERACI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO NICOTRA;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA SOCIALE L’ACCOGLIENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 507/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata in data 1/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
con atto di intimazione di sfratto per morosità, L.F. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Asti, la Cooperativa sociale L’Accoglienza, per sentir convalidare l’intimato sfratto per morosità nel pagamento dei canoni da agosto ad ottobre del 2017, in relazione all’immobile sito in ***** e condotto in locazione dall’intimata; quest’ultima si costituì opponendosi all’intimazione; chiese il rigetto della domanda e la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento del contratto di locazione, con condanna della L. alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento dei danni, deducendo di aver appreso, dopo la stipula del contratto di locazione, che la locatrice non era proprietaria del bene locato ma lo deteneva soltanto in forza di un contratto preliminare di cui la medesima aveva chiesto la risoluzione;
il Tribunale adito “dichiar(ò) risolto il contratto di locazione” per grave inadempimento della conduttrice; confermò l’ordinanza con cui era già stato disposto il rilascio immediato del bene locato, condannò l’intimata a corrispondere, a titolo di canoni dovuti, l’importo di Euro 3.450,00, oltre gli ulteriori canoni percipiendi e gli interessi legali sino al saldo, nonchè al pagamento delle spese di lite, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Nicotra;
la soccombente propose appello, del quale la L., costituendosi, chiese il rigetto;
la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 1 maggio 2019, in parziale accoglimento del gravame e in riforma dell’ultimo capo della sentenza impugnata, compensò integralmente tra le parti le spese del primo grado del processo, confermò ogni altra statuizione della sentenza appellata e compensò integralmente tra le parti le spese relative al secondo grado del giudizio;
avverso la sentenza della Corte territoriale L.F. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;
l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021