Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18282 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25196/2019 proposto da:

P.Y.D.L.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Teresa Capasso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ciampino (RM), via Col di Lana, n. 79, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Avv. M.G., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 7, rappresentato e difeso da sè

medesimo, nella qualità di difensore dei minori T.A.P., e T.F..

– controricorrente –

e nei confronti di:

Sindaco del Comune di Ciampino, nella qualità di tutore provvisorio del minore;

To.Yu., padre dei minori e D.S.M., nonna paterna;

Pu.So.Ad., nonna materna dei minori;

P.P., nonno materno dei minori;

Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma;

Procura Generale presso la Corte di appello di Roma;

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 5073/2019 pubblicata il 23 luglio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 23 luglio 2019, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.S.M. e rigettati gli appelli distintamente proposti da T.Y., P.Y.D.L.M.; Pu.So.Ad. unitamente a P.P., avverso la sentenza del Tribunale peri Minorenni di Roma n. 20/19, pubblicata il 21 gennaio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori T.A.P., nato a ***** e To.Fl., nata a *****, aveva confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina del tutore nella persona del Sindaco del Comune di Ciampino, vietando ogni contatto dei minori con genitori e parenti.

2. La Corte di appello di Roma, dopo avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da D.S.M., nonna paterna dei minori, per difetto di legittimazione, poichè non era stata parte nel procedimento di primo grado, ha rigettato l’istanza di accertamento tecnico richiesta da tutti gli appellanti, risultando agli atti sufficienti elementi di valutazione, della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche dei bambini e della posizione dei nonni materni sui quali fondare la decisione.

3. I giudici di secondo grado, a sostegno della decisione impugnata, hanno affermato, condividendo sul punto le statuizioni di primo grado, l’inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori il normale sviluppo psico-fisico e l’inutilizzabilità dei nonni materni come risorsa, e ciò per la persistente, attuale e difficilmente recuperabile, seria situazione di fragilità e immaturità psicofisica di entrambi i genitori che non consentiva loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale; l’insussistenza di un legame dei bambini con i nonni materni e l’ambiguità della posizione di questi ultimi; l’indifferibile necessità dei minori di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dall’esigenza di costruzione di un rapporto di attaccamento che era stato loro negato per effetto delle gravi carenze dei genitori naturali.

4. P.Y.D.L.M., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

5. L’Avv. Guido Mussini, nella qualità di difensore dei minori T.A.P. e T.F., ha depositato controricorso.

6. Il Sindaco del Comune di Ciampino, nella qualità di tutore provvisorio del minore; To.Yu., D.S.M., Pu.So.Ad. e P.P. non hanno svolto difese.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità in relazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 21 e all’art. 111 Cost., sui principi del giusto processo, per avere la Corte di appello ritenuto, senza un accertamento tecnico medico-legale, “le criticità materne di tale profondità e derivazione patologica di natura psichica da avere inficiato la capacità genitoriale” e non avendo valutato gli interventi conservativi posti a rimedio della situazione rilevata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità per violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1; artt. 7, 8 e 9 della Convenzione di New York del 1989 (L. n. 176 del 1991); art. 24 della Carta di Nizza; artt. 6 e 8 della Convenzione di Roma del 1950 (L. n. 848 del 1955), per avere la Corte disatteso l’istanza di accertamento tecnico, richiesto da tutti gli appellanti, sulla capacità genitoriale anche residuale “risultando agli atti sufficienti elementi di valutazione, della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche dei bambini e della posizione dei nonni materni sui quali fondare la decisione”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità in relazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 21 e all’art. 111 Cost., la violazione dei principi del giusto processo, per assenza di motivazione in ordine all’esclusione della nonna paterna dalle figure parentali cui affidare i minori, in quanto la Corte, ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da D.S.M., ometteva la verifica della possibilità per i minori di conservare tale legale famigliare.

4. Deve premettersi che, nel caso in esame, pur risultando il ricorso per cassazione tempestivamente notificato, atteso che le notifiche sono state spedite nel rispetto del termine di legge (la sentenza è stata comunicata il 23 luglio 2019 e il ricorso è stato spedito per la notifica il 21 e il 22 agosto 2019), non risultano agli atti gli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuate, a mezzo del servizio postale, con raccomandate n. 78774871780-5 (cronologico n. 115) e n. 78774871779-3 (cronologico n. 114), rispettivamente a P.P. e a Pu.So.Ad., nonni materni.

4.1 In proposito, questa Corte ha affermato che l’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535).

4.2 Va, quindi, disposta, in applicazione dei principi richiamati, la notifica del ricorso per cassazione a P.P. e Pu.So.Ad. nonni materni dei minori T.A.P. e To.Fl., parti costituite nel processo di appello e litisconsorti processuali.

5. Per quanto esposto, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.P. e Pu.So.Ad., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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