LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28570/2018 proposto da:
B.E., e F.A., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Bormida n. 4, presso lo studio dell’avvocato Amici Francesco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Esposto Erasmo Nicola, ed Esposto Fabio;
– ricorrenti –
contro
Comune di Spinetoli, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. S. Nitti n. 2, presso lo studio dell’avvocato Gallo Gaia Lucilla, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Cosmo Anna Lisa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1173/2017 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2020 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
I) I coniugi B.E. e F.A. agirono in primo grado, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per ottenere, la condanna del Comune di Spinetoli all’effettuazione di opere di rifacimento delle coline e dei canali di scolo (ripristino dello stato dei luoghi) e, comunque, di contenimento del deflusso delle acque e al risarcimento dei danni subiti dal loro fondo, confinante con una strada comunale.
I.1) Nel contraddittorio con il Comune di Spinetoli e dopo avere disposta la chiamata in causa di altro proprietario frontistante, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Ascoli Piceno condannò l’ente pubblico territoriale ai pagamento in favore degli attori B. – F. di Euro cinquemilacinquecento.
I.2) La sentenza di primo grado venne impugnata in appello dai B. – F., che lamentarono il fatto che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulla domanda di rimessione in pristino, avendo condannato il Comune soltanto al risarcimento dei danni, nella misura, suddetta, di Euro cinquemilacinquecento.
I.3) La Corte di appello di Ancona ha, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1173 del 08/08/2017, rigettato l’appello, affermando che la detta somma era quella dovuta dal Comune di Spinetoli affinchè gli attori B. – F. provvedessero in proprio alla rimessione in pristino dei luoghi, mentre il risarcimento dei danni non era dovuto, in quanto nessun danno era stato provato o accertato, anche a mezzo dell’espletata consulenza tecnica di ufficio.
I.4) La sentenza della Corte territoriale è, con atto affidato a tre motivi, impugnata da B.E. e F.A..
I.5) Resiste con controricorso il Comune di Spinetoli.
I.6) Il P.G. non ha depositato conclusioni.
I.7) Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
II) I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Ancona.
II.1) Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in particolare: nullità della sentenza per mancanza di motivazione o per motivazione insufficiente erronea e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il motivo è svolto dalla pag. 5 all’inizio della pag. 20 ed è corredato dalla riproduzione fotostatica di alcuni atti processuali di parte e dei verbali di causa.
Il mezzo censura la sentenza della Corte d’Appello di Ancona per avere omesso di pronunciare su uno specifico motivo d’impugnazione, riguardante, a sua volta, una domanda sulla quale pure il Tribunale aveva omesso di statuire, avente ad oggetto la condanna del Comune di Spinetoli al ripristino dello stato dei luoghi in modo da impedire future tracimazioni e deflussi di acque meteoriche, verso il terreno di proprietà di essi attori, e precisata al n. 4 del foglio di precisazione delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 20/05/2009.
II.2) Il secondo mezzo afferma vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, di nullità della sentenza per motivazione insufficiente erronea e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Il ricorso, attraverso detto mezzo, censura la sentenza d’appello per avere omesso di decidere sulla censura, avverso la sentenza di primo grado, di omissione di pronuncia sulla domanda di condanna del Comune di Spinetoli a realizzare il ripristino dello stato dei luoghi, in modo da impedire future e successive tracimazioni e deflussi dannosi di acque meteoriche verso il terreno di proprietà degli attori, mediante la realizzazione delle necessarie opere di sistemazione, ricostruzione e manutenzione dei canali di scolo.
II.3) Infine, il terzo, e ultimo mezzo, deduce censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., di nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.pc., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla domanda, già proposta al Tribunale di Ascoli Piceno, di condanna del Comune di Spinetoli a realizzare il ripristino dello stato dei luoghi in modo da impedire il deflusso delle acque meteoriche.
III) I coniugi B. – F. impugnano, quindi, la sentenza della Corte territoriale con tre motivi, di cui uno, il primo, molto ampio, formulato alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2 e i due restanti per insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2 e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
III.1) In sunto il primo motivo comprende integralmente i restanti due, che ne costituiscono, con riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, uno sviluppo.
III.2) Pur nell’ampiezza grafica del ricorso e dei motivi, in specie del primo, corredato da allegazione dei fatti rilevanti delle fasi di merito e dalla produzione mediante composizione fotostatica di alcuni degli atti e verbali di causa, il Collegio ritiene che le censure siano inammissibili, in quanto sia il Tribunale di Ascoli Piceno che la Corte di Appello di Ancona hanno reputato che siano state proposte dai coniugi B. – F. sia una domanda di condanna alla rimessione in pristino che una di risarcimento dei danni ed hanno, quindi, concluso per la fondatezza soltanto della prima domanda, al cui accoglimento è conseguita la condanna al pagamento del Comune di Spinetoli, della complessiva somma di Euro cinquemilacinquecento, necessaria al ripristino dello stato dei luoghi, con esclusione di ulteriori importi risarcitori in quanto non vi era stata prova, o accertamento, da parte del consulente tecnico di ufficio, di danni ulteriori.
III.3) I motivi di ricorso presentano un vizio di omissione.
III.3.1) Omettono i motivi, come tutto il ricorso, dal dire dove e come questa Corte sia stata messa in condizione di esaminare la sentenza di primo grado e in alcun modo i ricorrenti ne offrono la riproduzione, per la parte che dovrebbe consentire di smentire la motivazione della sentenza di appello.
In ricorso sono, invero, riprodotti soltanto due brevi brani della detta sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, di cui uno alla pag. 9, in fine, nella parte dedicata all’esposizione dei fatti rilevanti, in corsivo: “Pertanto, si rende necessario che il Comune di Spinetoli rifonda ai B. e alla C. le somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi con eliminazione degli scoli che sono stati provocati lungo i filari e degli stessi e che quantifica, come da preventivo in atti, in Euro 5.500,00 ciascuno” e l’altro alla pag. 23, nell’ambito del secondo motivo: “Il Comune di Spinetoli pertanto non ha adempiuto all’obbligo di intervenire adeguando lo stato dei luoghi alle intervenute opere, con rimozione di detriti e manutenzione delle scoline”.
III.3.2) Tutti i motivi sono, alla stregua di quanto sopra riportato, inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
I motivi sono inammissibili, come affermato ripetutamente da questa Corte, in quanto la loro illustrazione si fonda su documenti e (o) atti processuali, e nella specie, almeno per il riferimento ad essa compiuto indirettamente, sulla sentenza di primo grado, ma non osservano nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto: a) non ne trascrivono direttamente (e integralmente) il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, la riproducono indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indicano la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisano di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fanno riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Sez. U. n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 – 01).
In carenza dell’adempimento dei detti oneri processuali i motivi sono inammissibili (Cass. n. 22303 del 04/09/2008 Rv. 604828 – 01): “Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.”. Nella specie la valutazione di inammissibilità investe tutti e tre i motivi, in quanto tutti denunciano un vizio di omessa pronuncia commesso dalla Corte di Appello su di una domanda proposta al giudice di primo grado e che lo stesso, in tesi, aveva omesso di valutare. Peraltro, la censura di violazione dell’art. 132, là dove vorrebbe alludere della norma, risultando basata su elementi rispetto alla motivazione e per non solo priva di pregio.
Con riferimento alla censura di omesso esamd di fatto decisivo, di cui al terzo motivo, deve, poi, rilevarsene l’inammissibilità alla stregua dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto, a fronte di due statuizioni di merito coincidenti in punto di fatto, la difesa dei ricorrenti omette di indicare quale è il fatto diverso da prendere in esame (Cass. n. 24395 del 03/11/2020 P.v. 659540 – 01).
Inoltre un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c., non risulti argomentata in questi termini, ma, come avviene nella specie, solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (se si considera l’art. 2697 c.c., norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (se si considera l’art. 2697 c.c., norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360, n. 5, oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (giusta Sez. U. n. 16598 del 2016; e già Cass. n. 11892 del 2016).
III.3.4) Il ricorso è, pertanto, nel riscontro dell’inammissibilità di tutti e tre i motivi che lo compongono, esso stesso del tutto inammissibile.
IV) Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo.
V) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 21 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021
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