LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7493/2019 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Innocenzo XI, 8 presso lo studio dell’avvocato Galati Alberto che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vaiti Vincenzo, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 da FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro del 27 dicembre 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente M.S., nato in Guinea Bissau, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, art. 10, comma 4, artt. 11 e 32; denuncia pure la violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost., e richiama, infine, il disposto dell’art. 24 Cost.. Viene lamentato che il giudice di primo grado non abbia rilevato l’illegittimità del provvedimento della Commissione territoriale, in quanto redatto esclusivamente in lingua italiana, anzichè nella lingua indicata dal ricorrente; viene opposta, inoltre, l’illegittimità del verbale di audizione del ricorrente avanti alla detta Commissione, non risultando nello stesso riprodotte le originali dichiarazioni del ricorrente nella lingua prescelta (così da non consentire allo stesso di verificare l’effettiva rispondenza di quanto trascritto a quanto dallo stesso riferito nella predetta sede).
1.1. – Il motivo è infondato.
La nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 27 giugno 2019, n. 17318; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23472; Cass. 3 settembre 2014, n. 18632). Il ricorrente ha peraltro divisato, in questa sede, l’impossibilità di prendere atto della coincidenza tra quanto dallo stesso dichiarato e quanto riprodotto nel verbale della sua audizione avanti alla Commissione. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, invocato dall’istante, si limita tuttavia a prevedere che al richiedente sia garantita l’assistenza di un interprete della sua lingua, o di altra lingua a lui comprensibile, e il motivo non contiene alcuna censura vertente sulla mancata nomina dell’interprete.
2. – Col secondo motivo è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l’omessa statuizione sulle richieste istruttorie. Rileva il ricorrente che il giudice aveva il dovere di sentirlo, stante la richiesta formulata nel ricorso o, comunque, di motivare la mancata audizione; aggiunge che il tribunale non si era pronunciato sulle ulteriori richieste istruttorie “inerenti la prova testimoniale e l’acquisizione documentale”.
2.1. – Il motivo sollecita alcune considerazioni con particolare riguardo al tema dell’audizione del richiedente.
2.2. – E’ da premettere che l’ingresso, nel giudizio, delle dichiarazioni del proponente la domanda di protezione internazionale assume particolare rilievo sia ai fini della migliore definizione del quadro delle allegazioni su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice, sia sul versante probatorio, giacchè ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). In tal senso, l’audizione del richiedente da parte dei tribunale può rivelarsi determinante, ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, in quanto può consentire di acquisire elementi su fatti che non sono stati allegati avanti alla commissione territoriale o a superare le incongruenze che questa abbia evidenziato con riguardo alla vicenda narrata.
Come è ben noto, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, “fila direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva” (Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).
Nel recepire tale principio questa Corte ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: per il che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; cfr. pure Cass. 14 maggio 2020, n. 8931 e Cass. 7 luglio 2020, n. 15318).
L’audizione del richiedente non assurge, in tal senso, e salvo quanto subito si dirà, a incombente necessitato: ciò vale sia nel caso in cui il colloquio (esso sì doveroso: cfr. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12) reso avanti alla commissione territoriale risulti videoregistrato – nel qual caso è in semplice facoltà del tribunale, che lo reputi necessario, disporre l’audizione (arg. D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 10, lett. a)) -, sia nel caso, opposto, in cui manchi la videoregistrazione, dal momento che detta evenienza impone al giudice di fissare l’udienza di comparizione, a mente dell’art. 35 bis cit., comma 11, lett. a), non anche di procedere all’interrogatorio del richiedente (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817).
Sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 4 ottobre 2018, C-652/16, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova), questa Corte è venuta però precisando che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, deve essere letto in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE: in conseguenza – si è detto -, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27073).
Si è in seguito pervenuti a un momento di sintesi, quanto all’individuazione dei casi in cui il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, è tenuto a dar corso all’audizione del richiedente. Le ipotesi enucleate risultano essere tre. L’audizione si impone: ove nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti (fattispecie, si è visto, già contemplata dalla cit. Cass. 23 ottobre 2019, n. 27073); ove il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; ove il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22049; Cass. 17 novembre 2020, n. 26124).
In realtà, per quanto nelle tre pronunce testè richiamate si faccia questione di un vero e proprio dovere di audizione (giacchè in esse si afferma che il giudice, in mancanza della videoregistrazione, ha “l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente”, salvo che nei tre casi sopra indicati), è evidente che le fattispecie indicate implichino un margine di apprezzamento del giudice del merito: questa stessa Corte ha così avuto modo di rilevare come l’audizione sia stata in realtà costruita dalla richiamata giurisprudenza come oggetto più di una facoltà che un obbligo (così, in motivazione, Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). E infatti, per la seconda e la terza delle indicate ipotesi è da considerare che l’audizione è mediata, per così dire, dalla valutazione del giudice di merito, chiamato ad apprezzare se sia necessaria l’acquisizione di chiarimenti a fronte di incoerenze e contraddittorietà del racconto e in presenza di una domandai che non sia da considerare palesemente inaccoglibile. Ma alla medesima conclusione deve prevenirsi con riguardo alla prima, che impone un vaglio preventivo, da parte del giudice del merito, circa la rilevanza dei fatti nuovi posti a sostegno della domanda.
2.3. – Una conclusione può quindi fin d’ora formularsi: nelle tre ipotesi di cui si è detto sono implicati ambiti di valutazione rimessi al giudice di merito, sicchè le scelte adottate dal giudice che si inscrivono in tali ambiti non possono dar vita a errores in procedendo: e cioè a vizi del processo che si sostanzino nel compimento di attività devianti rispetto alle regole processuali rigidamente prescritte dal legislatore.
Un error in procedendo potrebbe semmai configurarsi ove il giudice neghi, in termini assoluti, l’esperibilità dell’audizione in una delle tre fattispecie di cui si è detto: ove egli escluda, cioè, che l’audizione possa aver luogo, indipendentemente dall’esistenza di quelle condizioni che, secondo quanto prima osservato, vadano in concreto apprezzate (si pensi al caso in cui il giudice stesso proclami che l’allegazione di nuovi fatti a sostegno della domanda non possa mai giustificare la rinnovazione dell’audizione tenutasi avanti alla commissione).
2.4. – Non può escludersi, poi, che il giudice, nel negare l’audizione dello straniero, possa incorrere in un vero e proprio error juris in judicando: così, potrà ad esempio accadere che egli reputi non necessario sentire lo straniero, in quanto le dichiarazioni dello stesso ineriscono a una vicenda che creda, a torto, non riconducibile alle ipotesi di persecuzione e di danno grave di cui, rispettivamente, al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. In tal caso è da credere che il giudizio espresso circa la non necessità dell’audizione possa essere censurato ex art. 360 c.p.c., n. 3 (si veda, in proposito, sebbene con riguardo a un diverso ambito processuale, Cass. 10 settembre 2004, n. 18222, secondo cui il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è sindacabile in cassazione, se basata su erronei principi giuridici).
2.5. – Il più delle volte, tuttavia, il vizio che si prospetta, nel caso di mancata audizione del richiedente, è un altro: e consiste nell’assenza, nel provvedimento adottato, di una motivazione inidonea a far conoscere le ragioni per cui il giudice abbia inteso prescindere da tale incombente.
Hanno osservato le Sezioni Unite che con riferimento ad ambiti processuali in cui è conferito al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, come nel caso della scelta di disporre o meno una consulenza tecnica, di ordinare un’ispezione o un’esibizione di cose o documenti o di apprezzare la rilevanza dei mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione, le determinazioni del detto giudice sono suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione). E’ da aggiungere, con riferimento a quest’ultimo profilo, che a seguito dell’intervento legislativo che ha modificato l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel giudizio di cassazione rileva solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e quindi, secondo quanto insegnato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
Il ricorrente potrà quindi far valere in sede di legittimità l’error in procedendo consistente non già nella propria mancata audizione (vizio, questo, non configurabile, in presenza della richiamata discrezionalità rimessa al giudice con riferimento all’espletamento dell’incombente richiesto), quanto, piuttosto, nell’assenza della motivazione, nella motivazione illogica o nella motivazione recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice stesso per la formazione del proprio convincimento.
La censura dovrà sindacare, entro tali limiti, il tessuto argomentativo del provvedimento, sollecitando il controllo motivazionale con riguardo agli ambiti di discrezionalità rimessi al giudice: ambiti che investiranno, a seconda dei casi, e per quanto detto, l’apprezzamento circa la rilevanza di circostanziati fatti nuovi, sufficientemente distinti da quelli in precedenza dedotti, e la valutazione circa l’opportunità di acquisire chiarimenti, anche rispetto ad aporie evidenziate da precedenti dichiarazioni del richiedente. In tale ottica, il provvedimento del giudice risulterà munito di idoneo supporto motivazionale quante volte sia atto a giustificare la decisione “allo stato degli atti”. E così, in ipotesi, il rigetto dell’istanza potrà ritenersi motivato ove il giudice dia conto, in modo coerente e comprensibile, che i nuovi fatti dedotti dal ricorrente siano del tutto privi di rilevanza ai fini del riconoscimento delle forme di protezione invocate, o che la pronosticata manifesta infondatezza della domanda non avrebbe potuto essere superata con l’espletamento dell’incombente e la conseguente acquisizione dei chiarimenti che l’attore si era offerto di fornire. Ovviamente, molto dipenderà dalle difese del richiedente e dalla loro complessiva efficacia: tanto più esse si mostreranno in grado di incrinare il fondamento razionale di una decisione “allo stato degli atti”, tanto più la motivazione del giudice che respinga l’istanza di audizione correlata a tali difese dovrà ricevere consistenza, per non rivelarsi meramente apparente; al contrario, deduzioni difensive poco o punto argomentate potranno consentire di affermare che la mancata audizione trovi ragione nella particolare chiarezza dello scenario definito dai fatti di causa, il quale, proprio per questo, prospetterà al giudice l’agevole accesso a una pronuncia di infondatezza della domanda di protezione internazionale.
E’ invece da escludere che possa denunciarsi per cassazione l’omesso esame del fatto decisivo consistente nell’audizione che il ricorrente abbia richiesto di disporsi e che il giudice del merito abbia invece negato. Un vizio siffatto – di cui fa precisamente questione l’odierno ricorrente nella rubrica del motivo in esame – è estraneo alla previsione del cit. art. 360 c.p.c., n. 5. Detta previsione riguarda il “fatto storico” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.), e cioè – come è stato ben spiegato -, l’accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, inteso come sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che viene a caratterizzare il “fatto processuale”: elemento, quest’ultimo, che segna il differente ambito del vizio deducibile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 24 giugno 2020, n. 12387, in motivazione). Ebbene, è del tutto evidente che l’audizione del richiedente non costituisca un “fatto storico”, ma inerisca, piuttosto, alla vicenda processuale (concretandosi in un’attività giudiziale che, oltretutto, nella fattispecie che interessa, non è mai venuta ad esistenza).
2.6. – Si impone a questo punto una precisazione.
In mancanza di una sollecitazione della parte, l’audizione del richiedente può essere senz’altro disposta d’ufficio. Una tale attività processuale trova non solo giustificazione nella regola, di carattere generale, posta dall’art. 117 c.p.c., ma si linquadra negli ampi poteri istruttori di cui dispone il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale. Giova richiamare, a quest’ultimo riguardo, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, secondo cui “il giudice, in caso di impugnazione, acquisisce, anche d’ufficio, le informazioni relative”, non solo alla situazione del paese di origine, ma anche “alla specifica condizione del richiedente”. Tale ampio potere accordato al giudice del merito non può difatti non implicare la possibilità, da parte del giudice stesso, di assumere tali notizie attraverso il rinnovo dell’audizione già tenutasi avanti alla commissione territoriale (considerato che le dichiarazioni formulate nel corso dell’audizione, come prima osservato, possono assurgere a veri e propri elementi di prova, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5). La facoltà, in capo al tribunale, di disporre d’ufficio l’audizione si ricava, del resto, indirettamente, dal cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. a), che accorda a quel giudice il potere di procedere all’audizione dell’interessato in caso di videoregistrazione del colloquio, indipendentemente da una richiesta in tal senso dell’interessato: previsione, questa, che lascia chiaramente intendere come l’incombente possa essere disposto, a maggior ragione, ove manchi la videoregistrazione (e, cioè, ove il tribunale non disponga di quella documentazione dell’eseguito incombente che – per usare le parole di Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 – consente di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali). D’altro canto, due delle fattispecie identificate da Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584 (e dalle successive pronunce conformi, sopra citate) – precisamente quelle incentrate., rispettivamente, sulla deduzione di fatti nuovi e sull’acquisizione di chiarimenti in ordine a contraddizioni e incongruenze presenti nelle dichiarazioni del richiedente – prescindono, chiaramente, da una istanza di audizione formulata dall’interessato.
Deve ritenersi, dunque, che il giudice sia tenuto a valutare l’opportunità di dar corso all’incombente di cui trattasi pur in assenza di una iniziativa della parte.
In linea teorica, il vizio di motivazione può allora configurarsi anche laddove l’audizione non sia stata sollecitata dall’interessato. Poichè, tuttavia, l’obbligo di motivazione va modulato in ragione della specificità del quadro processuale e, segnatamente delle deduzioni della parte, il manifestato disinteresse del richiedente verso l’esposizione orale di fatti inerenti alla propria vicenda ben potrà costituire, secondo le circostanze, un elemento atto a dar ragione del mancato espletamento dell’interrogatorio.
2.7. – Un’ultima notazione.
E’ necessario che, in sede di legittimità, la denuncia del vizio sia “vestita” con la precisa rappresentazione, da parte del ricorrente, dei fatti che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione nel vagliare la richiesta di audizione: questo nella prospettiva consegnata non solo dal requisito dell’esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., n. 3), ma anche da quello di specificità del motivo (art. 366 c.p.c., n. 4) e da quello della cosiddetta autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c., n. 6). In tal senso, va prestata convinta adesione all’affermazione, recentemente formulata da questa Corte, per cui il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (così Cass. 11 novembre 2020, n. 25312, cit.).
Tale indicazione sarà a maggior ragione necessaria ove il richiedente si dolga dell’immotivato mancato esercizio, da parte del giudice del merito, del potere-dovere di disporre l’audizione che non sia stata richiesta. Non si vede, infatti, come il giudice di legittimità possa apprezzare l’adempimento dell’obbligo motivazionale in un contesto processuale in cui l’incombente non espletato si profila come non doveroso, in termini assoluti, e in cui sia mancata la deduzione, nel ricorso per cassazione, degli elementi fattuali, rappresentati al giudice del merito, che avrebbero dovuto essere posti a fondamento dell’iniziativa officiosa del giudice.
2.8. – In conclusione:
il provvedimento del giudice adottato sulla base del rigetto dell’istanza di audizione può essere impugnato per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l’ammissibilità dell’incombente in una delle ipotesi in cui è invece astrattamente esperibile;
il provvedimento del giudice adottato sulla base del rigetto dell’istanza di audizione può essere impugnato per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, nel caso in cui il giudice abbia escluso l’audizione sulla base dell’erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni;
il provvedimento del giudice adottato sulla base del rigetto dell’istanza di l’audizione può essere inoltre impugnato per cassazione per l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè per “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, per “motivazione apparente”, per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e per “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata “allo stato degli atti” (vale a dire: la mancata deduzione di fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti, l’assenza di necessità circa l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, la manifesta infondatezza o l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale);
il giudice è tenuto a valutare l’opportunità di dar corso all’audizione pur in assenza di una iniziativa della parte e il mancato espletamento dell’incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l’assenza di una istanza della parte stessa può di per sè giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell’incombente;
il ricorso per cassazione con il quale sia lamentata l’omessa audizione del richiedente deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito e che avrebbero dovuto giustificare l’esperimento dell’interrogatorio.
2.9. – Nel caso di specie, la censura, al di là dell’impropria rubricazione, in cui è evocato l’art. 360 c.p.c., n. 5, è affetta da genericità, in quanto non contiene l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno della richiesta di audizione.
2.10. – Analoghe considerazioni possono formularsi con riguardo alle altre doglianze di cui al secondo mezzo di censura, qui in esame.
L’istante non fornisce, infatti, i necessari ragguagli con riguardo alla prova testimoniale e ai documenti genericamente richiamati nel corpo del motivo. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (Cass. Sez. U. 22 dicembre 2011, n. 28336); sono, inoltre, inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).
3. – Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Viene dedotto che il giudice del merito avrebbe trascurato di considerare che, in tema di protezione internazionale, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5. E’ altresì dedotto che, anche a prescindere dall’attendibilità del ricorrente, l’indagine dell’autorità giudiziaria avrebbe dovuto dirigersi verso le condizioni dello Stato di appartenenza, onde accertare se, in caso di rimpatrio, lo straniero sarebbe stato esposto a un rischio personale riconducibile alla situazione di vulnerabilità postulata dal D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6.
3.1 – Il motivo non ha fondamento.
Il Tribunale è stato particolarmente diffuso e dettagliato nella figurazione dei plurimi elementi di incoerenza e irragionevolezza che rendevano non credibile il racconto del richiedente (cfr. pagg. 4 e 5 del decreto impugnato). Ciò posto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578): i vizi richiamati non sono stati, peraltro, nemmeno dedotti col mezzo di censura in esame. Quanto agli accertamenti officiosi sul paese di provenienza, è sufficiente ricordare che la situazione di vulnerabilità atta a fondare il diritto alla protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, in motivazione; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, sempre in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).
4. – Il ricorso è in conclusione rigettato.
5. – Non è da statuire in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021