Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18317 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19230/2020 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato presso l’avv. Giuseppe Giammarino, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1259/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 9/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con ordinanza del 25.3.18 il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione proposta da A.N. avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Caserta aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e delle protezioni sussidiaria ed umanitaria.

Il N. appellò tale decisione, ribadendo le proprie istanze. La Corte d’appello, con sentenza emessa il 9.4.2020, rigettò il gravame, osservando che: l’appellante aveva dedotto, in tema di persecuzioni ed aggressioni che avrebbe subito in Nigeria, osservazioni del tutto disancorate dalla storia personale come da lui narrata e, dunque, inammissibili per difetto di specificità; dai report esaminati non erano desumibili i presupposti della protezione sussidiaria; le difficoltà incontrate in Libia, quale paese di transito, non bastavano a legittimare la protezione sussidiaria o umanitaria; il condiviso giudizio di non credibilità del racconto reso dal ricorrente escludeva il riscontro di una compromissione individuale dei diritti fondamentali in Nigeria, peraltro in assenza di significativa integrazione sociale in Italia.

A.N. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, in ordine alla mera eventualità della fissazione dell’udienza di comparizione.

La questione è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nei giudizi aventi per oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice è tenuto a fissare l’udienza di comparizione del ricorrente, al fine di procedere alla sua audizione, non solo quando nella fase amministrativa del procedimento l’audizione sia stata omessa, ma anche quando la stessa sia stata inidoneamente condotta, assumendo tale momento un’importanza centrale ai fini della valutazione di credibilità della narrazione posta a base della domanda (Cass., n. 29304/2020; n. 21584/2020; n. 16925/2020).

Nel caso concreto, il ricorrente lamenta genericamente che le norme impugnate siano incostituzionali per la mancata previsione di obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione, senza peraltro allegare elementi in concreto afferenti alla necessità di tale fissazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, poichè il Tribunale, a fronte della richiesta del ricorrente di fissare l’udienza camerale, anche in considerazione della mancata disponibilità della videoregistrazione della sua audizione, ha rigettato l’istanza.

Il motivo è inammissibile. Anzitutto, il ricorrente non chiarisce di aver richiesto l’audizione e in quale grado di giudizio, trascrivendo il contenuto degli atti processuali in questione; inoltre, dalla sentenza impugnata non si evince alcun riferimento alla questione dedotta.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, TUI, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la protezione sussidiaria e l’umanitaria, nonostante la grave situazione socio-economica in cui versa la Nigeria.

Il motivo è inammissibile perchè generico, non censurando peraltro la ratio a sostegno della sentenza impugnata (fondata sull’esame di vari report e sull’insussistenza di indici di vulnerabilità, nonchè sulla mancata prova dell’integrazione in Italia del ricorrente).

Il quarto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, art. 3, comma 8, art. 10 Cost., art. 8 direttiva 2004/83/CE, art. 8 direttiva 2001/95/UE, art. 3 Cedu, avendo la Corte d’appello fondato la decisione sulla base della non credibilità soggettiva del richiedente, considerato che tutta la Nigeria era interessata da violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, come desumibile dai report citati, così negando il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Il motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti ai presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente escluso sulla base di chiare argomentazioni, peraltro non specificamente censurate.

Nulla per le spese del grado di giudizio, considerato che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, che non è stata celebrata senza depositare il controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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