Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18340 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16658/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domidiliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Associazione Yuki Club, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 75/4/13, depositata il 9 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 9 maggio 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dell’associazione Yuki Club per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dell’associazione per l’anno 1998 e recuperate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi in favori degli associati, considerati frutto di attività commerciale;

– il giudice di appello ha riferito che una prima decisione della Commissione provinciale era stata riformata in sede di appello con rimessione della causa in primo grado e che, quindi, tale Commissione aveva accolto il ricorso dell’associazione;

– ha, quindi, disatteso il gravame erariale evidenziando che, pur in assenza di documentazione contabile relativa al periodo di imposta in esame, risultata smarrita a seguito di incendio, era ragionevole ritenere, sulla base di elementi probatori relativi ad anni successivi, che fossero soddisfatte le condizioni previste dal T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148 (già art. 111), per la cd. decommercializzazione delle operazioni rilevate;

– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

– l’associazione Yuki Club non spiega alcuna attività difensiva;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del T.U. n. 917 del 1986, art. 148 e dell’art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare che l’associazione avesse svolto attività di carattere commerciale;

– tale doglianza evidenzia, altresì, che nell’atto impositivo erano puntualmente indicati i fatti che deponevano per la qualità commerciale dell’ente e che non era contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’assenza di contabilità;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al primo profilo, la censura muove da un’erronea interpretazione della decisione di appello;

– quest’ultima ha affermato che, una volta che il contribuente dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del regime agevolativo previsto per gli enti di tipo associativo dal T.U. n. 917 del 1986, originario art. 111, è onere dell’Ufficio provare l’esistenza (ndr: testo originale non comprensibile) che escludono l’applicazione di tale regime;

– ha, in tal modo, mostrato di ritenere, sia pure facendo ricorso a termini non sempre giuridicamente appropriati, che il contribuente, in assolvimento dell’onere sullo stesso gravante, è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la cd. decommercializzazione dell’attività e che l’Ufficio, qualora intenda contestare l’attendibilità degli elementi probatori offerti a tal fine dal contribuente e, per tale via, consentire una più completa valutazione sul punto da parte del giudice, è tenuto ad allegare (e, se del caso, dimostrare) eventuali fatti idonei ad inficiare la valenza di tali elementi;

– così chiarito il significato del punto in oggetto, la sentenza si sottrae alla censura prospettata, utilizzando il termine “onere della prova” per indicare l’onere della parte di prendere posizione sui fatti e sulle prove fornite dalla controparte, eventualmente anche mediante l’offerta di ulteriori elementi a sostegno delle proprie tesi difensive (cfr., sul punto, Cass. 26 luglio 2016, nn. 15472-15476 e 15478-15479, che si sono pronunciate, tra le medesime parti, su analoghi ricorsi, sia pure relativi a sentenze rese in ordine ad avvisi di accertamento emessi per differenti periodi di imposta);

– in ordine agli ulteriori profili, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, rappresentato dalla presentazione da parte dell’associazione della denuncia di smarrimento dei documenti contabili relativi (anche) all’annualità in oggetto solo dopo l’accesso dei funzionari, istanza (ndr: testo originale non comprensibile) di circa tre anni dal momento in cui gli stessi sarebbero andati distrutti durante un incendio;

– il motivo è inammissibile;

– il fatto storico asseritamente non esaminato è privo del carattere della decisività, in quanto, pur potendo assumere rilevanza ai fini dell’accertamento, per via presuntiva, della mancata tenuta della contabilità, non conduce necessariamente, laddove dimostrato, alla invalidazione, con un giudizio di certezza (o, comunque, di elevata probabilità logica), del convincimento del giudice di merito (cfr. sul tema della decisività del fatto storico asseritamente non esaminato, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., ord., 17 giugno 2019, n. 16214; cfr., altresì, su analoga censura, le sentenze richiamate in precedenza rese tra le medesime parti);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– in assenza di attività difensiva da parte della parte vittoriosa nulla deve disporsi sul governo delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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