LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8364/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
P.M.
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 10/2/13, depositata il 7 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 7 febbraio 2013, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente al giudizio pendente con P.D. e P.M. e, limitatamente alla pretesa erariale avanzata a titolo di i.r.a.p., al giudizio pendente con la Leaserent Trentino Alto Adige s.a.s., e ha respinto, per il resto, l’appello erariale vertente sull’omessa applicazione e versamento dell’i.v.a. con riferimento ad operazioni ritenute cessioni interne e non già cessioni intracomunitarie;
– su tale punto il giudice di appello ha ritenuto, da un lato, che la merce oggetto di tali operazioni (veicoli) era stata effettivamente trasferita in Germania e, dall’altro, che l’Ufficio non aveva offerto prova del fatto che la contribuente conoscesse l’attività della cessionaria, la quale aveva prontamente rivenduto i beni in Italia, nè alla contribuente medesima poteva imputarsi un difetto di negligenza;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– P.M., nelle more succeduto nei rapporti della Leaserent Trentino Alto Adige s.a.s. non spiega alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 41 e 50, conv. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, della Dir. CEE n. 388/1977, artt. 28 bis e 28 quater, e Dir. CEE n. 112 del 2006, art. 138, per aver la sentenza impugnata ritenuto che si fosse in presenza di cessioni intracomunitarie, benchè la prova della fuoriuscita dei veicoli dal territorio nazionale fosse rappresentata da meri certificati e le fatture di vendita dell’asserito cessionario in favore di terzi acquirenti fossero antecedenti rispetto a quelle emesse dalla contribuente, e posto a carco dell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime di non imponibilità delle cessioni;
– il motivo è infondato;
– l’esenzione dall’i.v.a. della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire quando, in primo luogo, il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, in secondo luogo, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in terzo luogo, in seguito a tale spedizione o trasporto il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. Corte Giust., 9 ottobre 2014, Traum; Corte Giust., 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; Corte Giust., 27 settembre 2007, Teleos);
– nel caso in esame, l’Ufficio contesta che la contribuente abbia offerto prova dell’effettiva fuoriuscita dei veicoli dal territorio nazionale ed evidenzia, a tal fine, che tali veicoli risultano essere stati immatricolati per la prima volta in Italia;
– ritiene errata la pronuncia di appello nella parte in cui ha attribuito rilevanza alla prova rappresentata da “meri certificati” ai fini della dimostrazione del fatto che i veicoli abbiano lasciato il territorio nazionale;
– orbene, quanto allegato dall’Amministrazione finanziaria ha ricevuto smentita dall’accertamento dei fatti operato dalla Commissione regionale, la quale ha affermato che “la Leaserent… ha provato documentalmente che tali autovetture sono state effettivamente trasferite in Germania ed ivi regolarmente immatricolate”;
– un siffatto accertamento induce a ritenere soddisfatta la contestata condizionè per la non imponibilità, ai fini dell’i.v.a., della cessione, costituita dalla prova che i beni hanno lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione;
– con il secondo motivo deduce l’omesso e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dalla ritenuta effettività delle cessioni;
– infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);
– con l’ultimo motivo di ricorso si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata movimentazione fisica dei veicoli, alla natura di mera cartiera della cessionaria, alla natura abusiva delle cessioni in oggetto, e all’assenza di buona fede della contribuente, in relazione all’apparenza dei rapporti commerciali con la cartiera;
– il motivo è inammissibile, in quanto i fatti asseritamente omessi risultano essere stati. presi in considerazione da parte della Commissione regionale, la quale ha ritenuto, quanto alla movimentazione dei veicoli, che, come rilevato in precedenza, la contribuente avesse offerto idonea prova del fatto che gli stessi avessero lasciato il territorio nazionale e, quanto alle circostanze di fatto residue, che le stesse non fossero decisive nel senso al fine della dimostrazione della non imponibilità, ai fini dell’i.v.a., delle operazioni in oggetto;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
– in assenza di attività difensiva da parte della parte vittoriosa nulla deve disporsi sul governo delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021