Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18366 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22500/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

VOLIGAM S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Loi, domiciliata presso la Cancelleria della Corte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sez. staccata di Sassari, n. 32/8/2013 depositata il 29 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 novembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sez. staccata di Sassari, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari n. 73/4/2006 la quale aveva accolto il ricorso della società Voligam S.r.l. in liquidazione proposto contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP IVA e sanzioni 1999, in ragione dell’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta, cui faceva seguito l’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e art. 41 bis con applicazione di studio di settore.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado osservando che l’Agenzia non aveva potuto in sede amministrativa esaminare i registri contabili della società, depositati solo in sede giurisdizionale, utilizzando così solo alcuni valori di bilancio, forfetizzando i costi e trascurando i contenuti dei registri IVA. Inoltre, a seguito dell’applicazione dello studio di settore, la contribuente aveva la più ampia facoltà di prova giustificativa dello scostamento, facoltà esercitata in concreto e di ciò la motivazione dell’atto impositivo avrebbe dovuto dare conto. Infine, le componenti negative di reddito dovevano essere ammesse in deduzione, in presenza dei presupposti sostanziali, anche in caso di violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per quattro motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 41 e 55 per aver la CTR negato il fondamento dell’impianto delle riprese sulla base dell’accertamento induttivo condotto dall’Agenzia nonostante questo avesse tenuto conto in via percentuale anche delle componenti negative di reddito, ai fini dell’art. 53 Cost..

6. Con il secondo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 e art. 2697 c.c. per aver il giudice d’appello riconosciuto maggiori costi rispetto a quelli legittimamente ammessi, dal momento che l’Agenzia aveva già considerato in sede di accertamento le componenti negative di reddito determinandole nella misura del 71% dei ricavi.

7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e relativi alle determinazioni della CTR circa le componenti negative di reddito. Essi non sono inammissibili come eccepito in controricorso, in quanto non privi di specificità poichè calibrati sulla sentenza impugnata, nè diretti a compiere una rivalutazione del merito, dal momento che denunciano violazioni di legge attinenti alle modalità di computo delle componenti negative di reddito in presenza di accertamento induttivo puro, indipendentemente da accertamenti in fatto, e sono fondati.

8. E’ pacifico che nel caso di specie per l’anno di imposta la contribuente non ha presentato le dichiarazioni ai fini IVA e II.DD e, sulla scorta di tale circostanza, va ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. citato -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 – 01).

9. Inoltre, quanto alle componenti negative di reddito, l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento induttivo deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto del fatto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente in misura percentuale, perchè diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo, anzichè quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3995 del 19/02/2009, Rv. 606915 – 01; conf. Cass. n. 23314 del 2013).

10. Orbene, la motivazione della CTR sul punto non tiene conto dell’incontestata circostanza secondo cui l’Agenzia nell’ambito dell’accertamento ha già valutato in sede di accertamento le componenti negative di reddito addotte dalla società, quantificandole nella misura del 71% dei ricavi e, dunque, ha determinato l’imponibile calcolandolo già al netto dei costi, nè vi è una statuizione esplicita in sentenza riguardo alla misura eventualmente eccedente e soprattutto alla prova della stessa, accertamento che dev’essere demandato al giudice d’appello in sede di rinvio, sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili.

11. In conseguenza dell’accoglimento dei motivi che precedono, trova accoglimento anche il terzo motivo, denunciante violazione di legge circa la prova dei costi ai fini della loro detrazione in relazione al D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1 nonchè dell’art. 633 del 1972 considerato che non risultano effettuati i versamenti periodici IVA nè presentate le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1 e, ciò nonostante, il giudice d’appello ha annullato l’avviso. E’ superata anche l’eccezione di inammissibilità del motivo articolata in controricorso per novità della questione sull’applicazione della sanzione più tenue, poichè il mezzo di impugnazione non è incentrato sulla problematica sanzionatoria.

12. Dall’accoglimento dei primi tre motivi discende l’assorbimento del quarto in cui viene dedotta sotto l’angolo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche la motivazione perplessa del giudice d’appello.

13. In conclusione, accolti i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbito il quarto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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