Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18406 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6005-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAFORIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il signor P.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 40/01/2015, depositata il 13 gennaio 2015, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a IRES, IVA, IRAP e altro, per gli anni d’imposta 2005 e 2006;

2. il ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate e alla Equitalia Centro s.p.a., è affidato a tre motivi;

3. si è costituita in giudizio con controricorso la sola Agenzia delle entrate, mentre Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 139,140 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla notifica delle cartelle presso il domicilio fiscale del contribuente;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in ordine alla eccepita carenza di motivazione della cartella impugnata;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sempre in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7;

4. il primo motivo, che in realtà si articola in due distinte censure, è inammissibile per difetto di autosufficienza;

5. sotto il primo dei due profili censurati, quello concernente la asserita nullità della notifica eseguita nelle mani del familiare convivente, l’inammissibilità deriva dal fatto che il ricorrente non trascrive il contenuto della relata di notifica della cartella impugnata e, a ben vedere, neppure indica secondo quali modalità la notifica sarebbe stata eseguita, limitandosi a citare le norme asseritamente violate;

6. in tal modo, il Collegio non è messo nelle condizioni di valutare il vizio dedotto;

7. il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, consente all’Amministrazione di eseguire la notifica degli atti fiscali secondo diverse modalità, facendo, per ciascuna di tali modalità, rinvii impliciti o espliciti ad altre disposizioni, le quali regolano le modalità di consegna della copia dell’atto in termini diversi;

8. in particolare, il regime di consegna alle persone di famiglia è diversamente regolato negli artt. 139,140 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, art. 7, per la notifica a mezzo posta, con la conseguenza che, a seconda della modalità utilizzata, la consegna non in mani proprie del destinatario potrà essere diversamente apprezzata;

9. quanto al secondo profilo, l’inammissibilità deriva analogamente dalla mancata trascrizione del contenuto della relata e degli altri atti dai quali risulterebbe (o non risulterebbe, secondo l’impostazione difensiva) l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa;

10. anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

11. il ricorrente non ha nemmeno in questo caso trascritto il contenuto della cartella, onde mettere in grado il Collegio di apprezzare il vizio di motivazione da cui essa sarebbe affetta;

12. nè l’assenza di motivazione è ricavabile dalla sentenza impugnata, la quale parla bensì della cartella come atto vincolato quanto alla forma e al contenuto, ma non dice che la stessa sarebbe del tutto priva di motivazione;

13. il terzo motivo è inammissibile per una duplice ragione;

14. prendendo le mosse dal fatto che la cartella impugnata non conterrebbe una chiara e analitica quantificazione delle sanzioni e degli interessi, parte ricorrente nella rubrica del ricorso censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, mentre nel corpo del motivo la critica per aver omesso di decidere sul punto;

15. si tratta, all’evidenza, di una contraddizione, perchè, ove si lamenti la carenza di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, implicitamente si riconosce che quella specifica doglianza è stata presa in esame dal giudice, sia pure in modo carente; e tale contraddizione è di per sè sufficiente a rendere inammissibile il motivo;

16. se a ciò si aggiunge che, come avvenuto per gli altri motivi, parte ricorrente omette di trascrivere il contenuto della cartella nella parte in cui avrebbe indicato in modo non analitico le sanzioni e gli interessi, l’inammissibilità emerge anche sotto il profilo della carenza di autosufficienza;

17. il ricorso va in definitiva rigettato;

18. il controricorso è inammissibile per tardività;

19. il ricorso del contribuente – notificato sia alla sede centrale dell’Agenzia delle entrate che a quella provinciale – è pervenuto prima a quest’ultima, in data 2 marzo 2015;

20. è da tale data che va calcolato il termine di quaranta giorni (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c.), per la notifica del controricorso;

21. nella specie, il controricorso risulta notificato il 21 aprile 2015, oltre il suddetto termine;

22. nulla va pertanto disposto sulle spese in favore dell’Agenzia;

23. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

24. La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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