Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1842 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27973-2019 proposto da:

B.A., C.L., M.A., S.S., N.R., I.C., M.S., B.L. e R.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato ZARAMELLA PAOLO e dall’Avvocato PAOLO LANZAVECCHIA ed elettivamente domiciliati a Roma, via Asiago 2, presso lo studio dell’Avvocato CATONE PIETRO per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., C.M., IL GIRASOLE di BA.VA. e C. S.A.S. e BA.VA., SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la SENTENZA n. 299/2019 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 14/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

B.A., C.L., M.A., S.S., N.R., I.C., M.S., B.L. e S.R., con atto di citazione notificato il 14/1/2010, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Alessandria, la società Il Girasole di Ba.Va. e C. s.a.s. e Ba.Va., nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, proponendo domanda di risarcimento dei danni e/o di riduzione del prezzo per avere edificato immobili ad uso abitativo, che gli attori avevano poi acquistato dalla società convenuta, affetti da vizi e difformità catastali.

I convenuti, a loro volta, dopo aver contestato le domande formulate dagli attori, hanno chiamato in causa P.P., direttore dei lavori, e C.M., tecnico incaricato di seguire le pratiche edilizie, chiedendo che gli stessi fossero condannati all’eventuale risarcimento richiesto dagli attori.

P.P. e C.M., dal canto loro, hanno contestato le domande proposte nei loro confronti ed hanno chiamato in causa la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Gli attori, alla prima udienza di comparizione, hanno chiesto di estendere le domande avanzate nei confronti dei convenuti ai professionisti che questi ultimi avevano chiamato in causa, e cioè P.P. e C.M..

Il tribunale, con sentenza del 2016, per quanto ancora rileva, ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata dagli attori nei confronti dei terzi chiamati in causa P.P. e C.M., ha condannato i convenuti Il Girasole di Ba.Va. e C. s.a.s. e Ba.Va. a versare, in solido, agli attori la somma complessiva di Euro 58.368,96, oltre accessori, distinguendo l’ammontare del danno risarcibile in relazione agli immobili dei diversi attori, ed ha, infine, condannato P.P., in parziale accoglimento della domanda di manleva avanzata dai convenuti, a tenerli indenni per il danno loro ascritto nella misura di Euro 11.100,00, oltre accessori.

B.A., C.L., M.A., S.S., N.R., I.C., M.S., B.L. e R.S. hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta dagli attori nei confronti di P.P., chiedendo la condanna di quest’ultimo, quale progettista e direttore dei lavori, in solido con i convenuti, al versamento degli importi già determinati dal giudice di prime cure a titolo di danno.

P.P., dal suo canto, ha contestato la domanda degli appellanti, chiedendone, tra l’altro, il rigetto.

La società Il Girasole di Ba.Va. e C. s.a.s. e Ba.Va. hanno, a loro volta, chiesto che fosse dichiarata la procedibilità della domanda proposta dagli attori nei confronti di P.P. e che fosse, per l’effetto, accertata la responsabilità dello stesso per i vizi riscontrati nell’esecuzione dell’opera a lui imputabili quale progettista e direttore dei lavori, con la sua condanna, in solido con i convenuti, al risarcimento dei danni accertati dal tribunale in favore degli appellanti.

Il C. è rimasto contumace mentre la Società Reale Mutua Assicurazioni ha chiesto il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza appellata.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha parzialmente accolto l’appello proposto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la procedibilità della domanda che gli attori avevano proposto nei confronti del terzo chiamato in causa, ha condannato P.P. al risarcimento dei danni cagionati agli attori, nei limiti della somma complessiva di Euro 11.100,00, distinguendone la misura in relazione ai diversi immobili.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che: – gli attori avevano agito in giudizio ai sensi dell’art. 1669 c.c., invocando la responsabilità del costruttore, che il tribunale ha riconosciuto; – i convenuti costruttori avevano chiamato in causa il geom. P., quale direttore dei lavori invocando la sua responsabilità esclusiva, per la non corretta esecuzione di alcune delle opere che lo stesso aveva seguito nella predetta qualità, in ordine ai danni o a parte dei danni lamentati dagli attori; ha ritenuto che, in tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti dell’opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio, che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile, con la conseguenza che la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell’appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 1669 c.c., dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell’immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta, in virtù di quest’ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.

La corte, quindi, stabilita la procedibilità della domanda proposta dagli attori nei confronti del geom. P., terzo chiamato in causa, ha ritenuto che tale domanda dovesse essere accolta limitatamente all’importo per il quale lo stesso era stato ritenuto responsabile dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado: lì dove, in particolare, quest’ultimo, con conclusioni non censurate, distinguendo i danni a seconda che fossero ricollegabili a fatti imputabili “solo” ai convenuti (i costruttori) ed al terzo chiamato in causa (il direttore dei lavori e progettista), aveva ritenuto che il geom. P., in tali qualità, fosse responsabile per la non corretta esecuzione e realizzazione di alcune opere e che, per tale ragione, lo stesso dovesse risponderne nei confronti dei convenuti costruttori ove gli stessi avessero dovuto risarcire tale danno agli attori.

La corte, quindi, in riforma della sentenza appellata, ha accolto la domanda proposta dagli attori nei confronti del geom. P., dichiarando la responsabilità diretta di quest’ultimo, ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., nei confronti degli appellanti, per i vizi riscontrati nell’esecuzione dell’opera, limitatamente ai danni allo stesso imputabili quale progettista e direttore dei lavori, pari alla somma complessiva di Euro 11.100,00, distinguendo tra quelli arrecati ai singoli immobili per difformità catastali e urbanistiche e quelli arrecati all’intero complesso immobiliare.

B.A., C.L., M.A., S.S., N.R., I.C., M.S., B.L. e R.S., con ricorso notificato il 16/9/2019, hanno (tempestivamente: i giorni 14 e 15/9/2019 sono caduti, rispettivamente, di sabato e di domenica) chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

P.P., C.M., Il Girasole di B.V. e C. s.a.s. e B.V. nonchè la Società Reale Mutua Assicurazioni sono rimasti intimati.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del comb.disp. degli artt. 1669,2043 e 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo affermato l’applicabilità degli artt. 1669 e 2043 c.c. nei confronti di tutti coloro che avevano partecipato alla costruzione, alla progettazione ed alla esecuzione dell’opera e, di conseguenza, l’automatica estensione della domanda proposta dagli attori al terzo chiamato in causa, ha, poi, ritenuto che, nel caso in esame, operasse, rispetto alla responsabilità del geom. P., la solidarietà passiva tra lo stesso, quale direttore dei lavori, ed i costruttori non per tutta la somma dovuta agli attori ma solo per la minor somma di Euro 11.100,00, quale importo da imputare al geom. P. a titolo di manleva nei confronti degli altri condebitori.

1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che, di fronte alla mancata impugnazione della statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva affermato la solidarietà passiva tra l’appaltatore e il direttore dei lavori, la distinzione tra le varie responsabilità operata dal consulente tecnico d’ufficio e fatta propria dal tribunale aveva, come si evince dai quesiti posti dal tribunale, una mera rilevanza interna, e cioè solo per individuare le misure in cui costoro avrebbero potuto agire in regresso tra loro.

1.3. La fattispecie di cui all’art. 1669 c.c., del resto, hanno proseguito i ricorrenti, ha natura extracontrattuale e si estende indistintamente a tutti coloro che hanno cagionato l’evento dannoso, a nulla rilevando la natura e i diversi contratti cui si ricollega. La concorrenza di diversi titoli di responsabilità, contrattuale e non, integra, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la responsabilità solidale dei danneggianti e non vale certo ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, nei cui confronti può essere soltanto operata, ove richiesta, come nel caso in esame, una graduazione interna delle relative colpe.

1.4. Nei rapporti interni, quindi, non hanno alcuna rilevanza le differenziazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, trattandosi di soggetti solidalmente responsabili tra loro, per cui l’eventuale diseguale incidenza causale delle diverse condotte che hanno concorso alla produzione dell’evento dannoso e l’eventuale diverso grado delle colpe imputabili ai corresponsabili possono rilevare solo ai fini della ripartizione dell’obbligo risarcitorio tra i coobbligati in sede di regresso.

1.5. La sentenza impugnata, in definitiva, hanno concluso i ricorrenti, lì dove, avendo accertato la sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c., ha ritenuto che il geom. P. fosse responsabile nei confronti degli attori solo per Euro 11.100,00 e non per l’intera somma dovuta agli stessi, ha erroneamente omesso di applicare la norma prevista dall’art. 2055 c.c..

2.1. Il motivo è infondato. Il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012), opera, infatti, solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall’appaltatore al quale, sulla base dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso. L’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, semprechè le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. n. 18899 del 2015). Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno risponde esclusivamente dell’evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso (cfr. Cass. n. 20192 del 2014).

2.2. Nel caso in esame, la corte d’appello, con apprezzamento non censurato per omesso esame di fatti storici decisivi dei quali sia stata specificamente indicata la deduzione nel giudizio di merito, ha, in sostanza, distinto, rispetto ai danni che gli attori hanno subito per effetto dei vizi e dei difetti di costruzione riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio, tra quelli conseguenti a fatti imputabili “solo” ai costruttori e quelli conseguenti a fatti imputabili anche al direttore dei lavori per avere concorso, a differenza dei primi, alla loro commissione: per cui, lì dove ha ritenuto che il direttore dei lavori dovesse rispondere (al pari dei costruttori, come già statuito dal tribunale) non anche dei primi ma soltanto di questi ultimi in ragione (evidentemente) dell’identità (che solo per essi è riscontrabile) del fatto illecito e del conseguente evento dannoso, si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, pertanto, alle censure svolte dai ricorrenti.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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