Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18472 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25679-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE, SC SRL UNIPERSONALE;

– intimati –

Nonchè da:

SC SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI, 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1732/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. Roma Capitale notificava alla S.C. srl un avviso di liquidazione di maggior ICI dell’anno 2009 e relative sanzioni, in relazione a tre fabbricati posti in via *****, a seguito di nuova attribuzione di rendita catastale effettuata dall’Agenzia del territorio nel 2003 in rettifica della rendita proposta dalla S.C. con procedura DOCFA risalente al 2001. I fabbricati insistevano su terreno di cui nel 2003 risultavano intestatari catastali i “fratelli C.”. Il terreno era stato poi venduto, con atto notarile in data 23 ottobre 2005, dal Comune di Frascati alla S.C.. Nell’atto era detto espressamente che la compravendita riguardava il terreno e non i fabbricati essendo questi ultimi già di proprietà della acquirente “avendoli questa costruiti a sua cura e spese”;

2. la società impugnava l’avviso davanti alla CTP di Roma sostenendo trattarsi di avviso illegittimo perchè emesso senza che preventivamente fosse stata notificata ad essa contribuente la variazione della rendita catastale;

3. il Comune di Roma controdeduceva che per l’efficacia della variazione de qua non era richiesta alcuna comunicazione trattandosi di variazione effettuata in esito a procedura Docfa. Sosteneva che, comunque, la variazione era stata regolarmente notificata nel 2003 ai fratelli C.;

4. il ricorso veniva rigettato;

5.1a società impugnava la decisione. La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello. Affermava che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, i provvedimenti di rettifica della rendita catastale assumevano efficacia ai fini del calcolo dell’ICI solo se notificati e ciò anche quando la determinazione della nuova rendita fosse, come nel caso, conseguente a procedura Docfa. Affermava poi che i provvedimenti di rettifica della rendita concernenti due immobili “particella n. ***** sub 1 e sub 3” – non risultavano notificati mentre il provvedimento concernente il terzo immobile – “particella n. ***** sub 2” – risultava essere stato notificato ai “fratelli C.”, al tempo della notifica, proprietari del solo terreno e non del fabbricato sovrastante;

6. Roma Capitale ricorre, con due motivi per la cassazione della sentenza sopradetta. Con il primo motivo, sotto la rubrica “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, e dell’art. 2699 c.c.”, deduce che l’avviso sia stato emesso in riferimento al valore dei fabbricati di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e che “non può essere sostenuto che le rettifiche delle rendite DOCFA effettuate dall’Agenzia del territorio non siano state notificate al proprietario… visto che sono state notificate correttamente al soggetto che in quel momento dalle visure dei pubblici registri risultava essere il proprietario cioè la ditta F.lli C.”. Con il secondo motivo Roma capitale lamenta violazione dell’art. 634 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24. Deduce che nel momento in cui la notifica era stata eseguita, i fratelli C., in quanto catastalmente proprietari del terreno, dovevano ritenersi proprietari anche degli immobili soprastanti talchè, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la notifica doveva ritenersi eseguita in modo corretto;

7.1a contribuente resiste e propone ricorso incidentale condizionato per asserita violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, della L. n. 212 del 2000, art. 6. Premette che la CTR, pur avendo correttamente rinvenuto la nullità del provvedimento di rettifica notificato a soggetto diverso dal legittimo proprietario, aveva tuttavia errato laddove aveva affermato che i fratelli C. erano proprietari del terreno “essendolo invece semmai il Comune di Frascati come si evinceva chiaramente dall’atto” notarile di vendita. Deduce che un’interpretazione “restrittiva” della L. n. 342 del 2000, art. 74, contrasterebbe con il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6, mentre occorre coordinare le due norme nel senso che laddove, come nel caso di specie, l’intestatario catastale di un immobile non coincida con il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI, la variazione della rendita, per poter assumere effetti ai fini del calcolo dell’imposta, deve essere notificata sia all’intestatario catastale sia al soggetto tenuto al pagamento dell’imposta;

8.1 L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso incidentale tardivo per lamentare, con due motivi di violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 e dell’art. 934 c.c. e di omesso esame di un fatto decisivo, che la rettifica era stata correttamente notificata ai fratelli C. in quanto “intestatari della partita” senza che vi fosse alcun atto registrato da cui fosse possibile evincere “una proprietà dell’appezzamento del terreno diversa da quella dei fabbricati”.

CONSIDERATO

che:

1. la censura mossa alla sentenza della CTR da Roma Capitale con il primo motivo del ricorso principale è fondata.

Occorre avere presenti due circostanze incontroverse e la disposizione normativa di riferimento.

Le circostanze incontroverse sono: la società S.C. non era l’intestataria delle partite catastali riferite ai tre fabbricati; la società S.C. era il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI;

La disposizione normativa di riferimento è la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1: “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.

I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno, in sè considerati, rilievo giuridico nei soli confronti del soggetto intestatario della partita, come desumibile appunto dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, che prevede la notificazione dei predetti provvedimenti esclusivamente nei confronti di quest’ultimo, ai fini della decorrenza della relativa efficacia.

Il soggetto passivo dell’imposta, che non sia intestatario della partita, può impugnare l’atto impositivo contestando il classamento e l’attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l’imposta ma non adducendo l’omessa notificazione della attribuzione o variazione della rendita stessa.

In ragione di quanto precede, la CTR ha errato nell’annullare l’avviso di liquidazione sul motivo -sul quale era centrato il ricorso originario – che l’avviso non era stato preceduto dalla notifica della variazione della rendita nei confronti della S.C..

Il primo motivo del ricorso principale va accolto;

2. il secondo motivo di ricorso principale resta assorbito;

3. il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. La S.C., in toto vittoriosa in appello, prospetta, con tale ricorso, un argomento a sostegno della propria tesi sulla illegittimità dell’avviso di liquidazione, rafforzativo rispetto a quello usato dalla CTR;

4. il ricorso incidentale tardivo della Agenzia delle entrate – di contenuto adesivo rispetto al ricorso principale- è inammissibile.

La possibilità di fruire della rimessione in termini di cui all’art. 334 c.p.c. si giustifica allorchè l’interesse ad impugnare della parte la quale, in mancanza dell’altrui impugnazione, avrebbe accettato la statuizione d’appello, sorge o diviene concreto per effetto di tale impugnazione.

L’interesse dell’Agenzia delle entrate ad impugnare la sentenza della CTR si è al contrario concretizzato immediatamente con l’emanazione della sentenza.

L’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei termini di cui all’art. 325 c.p.c..

Le S.U., con sentenza n. 23903/2020, hanno statuito che “allorquando in un unico giudizio in cause scindibili ed indipendenti sia proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il termine, non possono giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., operando le forme ed i termini stabiliti da tale norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ovvero per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.”.

Poco prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la seconda sezione della Corte aveva a sua volta statuito: “Le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale” (n. 17614/2020 peraltro conforme ad altre precedenti tra cui Cass. n. 24155/2017; n. 1120/2014 e n. 20040/2015).

Il Collegio aderisce alle riportate statuizioni di principio;

5. in ragioni di quanto precede, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata;

6. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. Pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la causa può essere decisa nel merito. Il ricorso originario deve essere rigettato;

7. le spese del merito sono compensate per intero tra tutte le parti in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto tra la contribuente e Roma Capitale e sono compensate per il resto.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale della contribuente e il ricorso incidentale della Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso;

compensa le spese del merito;

condanna la contribuente a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie, accessori e oltre Euro 200,00 per esborsi;

compensa le spese del giudizio di legittimità tra Roma Capitale e Agenzia delle entrate e tra la contribuente e la Agenzia delle entrate;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente incidentale S.C. srl, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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