Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18497 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10294/2016 proposto da:

ISOLEADER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PROSPERI MANGILI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ROSSI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EUGANEA PANNELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 14, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARCO DI RAIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI VOCCOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2016 e notificata il 16 febbraio 2016, ha rigettato l’appello proposto da Isoleador s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1937 del 2009, e nei confronti di Euganea Pannelli s.r.l.

1.1. Il Tribunale aveva dichiarato risolto, per vizi della merce, il contratto di compravendita di pannelli coibentati in lamiera di ferro limitatamente alla fornitura di cui alla fattura n. *****, escludendo che i vizi della merce di cui alle fatture n. ***** e n. ***** integrassero grave inadempimento, ed aveva condannato Euganea Pannelli a corrispondere ad Isoleader l’importo di Euro 3.251,7 oltre interessi, risultante dalla compensazione tra il credito risarcitorio dell’attrice con il controcredito della convenuta.

2. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto da Isoleader ritenendo, per un verso, indimostrata la tesi dell’unicità del contratto di compravendita e, per altro verso, che era corretta la valutazione del Tribunale riguardo alla non gravità dell’inadempimento delle forniture di cui alle fatture nn. ***** e *****.

3. Isoleader srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso Euganea Pannelli srl.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 1492 e 1455 c.c., per omesso esame su un punto decisivo della causa”.

Dopo avere riepilogato lo svolgimento dei giudizi di merito, la società ricorrente contesta la contraddittorietà del ragionamento svolto dal Tribunale per rigettare la domanda di risoluzione del contratto relativamente “anche” alle forniture di cui alle fatture nn. ***** e *****. E difatti, dopo avere affermato che il distacco della lamiera rilevato su 7 pannelli non poteva essere attribuito all’esposizione al sole, trattandosi di manufatti destinati a rimanere all’esterno, il Tribunale non aveva tratto da tale premessa la conclusione logica, che anche gli altri pannelli della fornitura, prodotti in serie con l’utilizzo del medesimo collante, presentassero il medesimo vizio.

La ricorrente rileva, inoltre, che il Tribunale si era limitato a riconoscerle il diritto al risarcimento danni per 7 pannelli, e non per 10, senza peraltro liquidare alcunchè a tale titolo, mentre la Corte d’appello avrebbe omesso ogni considerazione sul fatto indicato, nè avrebbe esaminato la circostanza che Euganea Pannelli non era stata in grado di fornire nuovi pannelli in sostituzione di quelli viziati, nei tempi richiesti, come emergeva dalla lettera a/r 16/11/2002 (doc. 29 fascicolo primo grado), donde la necessità, per Isoleader, di ordinare il materiale altrove (doc. 11) ad un prezzo superiore.

Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei principi in materia di gravità dell’inadempimento, che nella specie sarebbe stata valutata sulla base del solo criterio quantitativo, senza considerare tutte le circostanze richiamate, e in definitiva, senza tenere conto del concreto svolgimento del rapporto contrattuale.

2. Il motivo è privo di fondamento ove non inammissibile.

2.1. Occorre premettere che in questa sede non possono essere esaminate censure riferite direttamente alla sentenza di primo grado, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla decisione oggetto del ricorso per cassazione, che nella specie è la sentenza della Corte d’appello. Eventuali errori in cui sia incorso il giudice di primo grado rilevano soltanto nella misura in cui la parte ricorrente deduca che tali errori erano stati prospettati al giudice d’appello e che questi non li abbia esaminati o, perfino, che non abbia pronunciato su domande od eccezioni riproposte con l’appello.

A tal fine, non è sufficiente richiamare genericamente lo svolgimento dei giudizi di merito, ma occorre precisare l’ambito della devoluzione operata con il gravame, riportando nel ricorso i motivi di appello, e se del caso la sentenza di primo grado – o almeno le parti di essa interessate dai motivi di appello, tenuto conto che questa Corte non ha accesso diretto agli atti se non a fronte di denuncia di errore processuale, ed anche in questo caso è comunque fatto onere alla parte ricorrente di chiarire la decisività dell’errore processuale denunciato (ex plurimis, Cass. 13/05/2016, n. 9888).

3. Nel caso in esame, la ricorrente si limita a richiamare in modo peraltro frammentario la sentenza di primo grado, e quindi lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato le questioni relative alla valutazione della gravità dell’inadempimento della controparte, al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per i pannelli difettosi.

3.1. La censura, nella prima parte, è priva di fondamento. La Corte d’appello ha esaminato la questione relativa alla valutazione dell’inadempimento, condividendo la decisione di primo grado, secondo cui sussistevano i presupposti per la risoluzione della sola fornitura di cui alla fattura n. *****. La stessa Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette la frazionabilità dell’oggetto del contratto e la conseguente risoluzione parziale anche per i contratti ad esecuzione istantanea, purchè aventi ad oggetto beni dotati di propria individualità (ex plurimis, Cass. 02/07/2013, n. 16556; Cass. 13/12/2010, n. 25157; Cass. 21/12/2004, n. 23657), ed ha escluso la gravità dell’inadempimento della venditrice con riferimento alla fornitura di quantità rilevante in cui erano stati denunciati vizi su soli 7 pannelli.

La ricorrente reputa erronea tale ultima valutazione, assumendo che la peculiarità del vizio riscontrato su 7 pannelli – scollamento – avrebbe dovuto indurre a ritenere che l’intera fornitura di pannelli fosse viziata, ma l’argomento non risulta sia stato prospettato alla Corte d’appello, la quale ha rilevato che “dalle stesse allegazioni attoree” emergeva che i difetti erano stati riscontrati su 7 pannelli “e non già sull’intera partita riferita a quantitativi superiori”.

In ogni caso, si tratta di argomento basato su un ragionamento ipotetico rimasto privo di riscontro, e dunque non idoneo ad inficiare la valutazione di non gravità dell’inadempimento, che costituisce accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se motivato non implausibilmente, come avvenuto nella specie (ex plurimis, Cass. 22/06/2020, n. 12182; Cass. 30/03/2015, n. 6401; Cass. 28/06/2006, n. 14974).

3.2. Quanto al denunciato omesso esame del documento dal quale risulterebbe che la società Euganea Pannelli aveva ammesso di non essere in grado di sostituire i pannelli difettosi, si tratta di lacuna priva decisività – rispetto alla decisione in ordine alla gravità dell’inadempimento – nel senso precisato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame del fatto decisivo si pone come il “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (giurisprudenza successiva conforme, tra le molte, Cass. n. 19312 del 2016).

4. Con il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1490,1492,1494,1226 c.c., si lamenta la mancata liquidazione del danno patito a causa dell’inadempimento parziale della società venditrice Euganea Pannelli. La ricorrente riferisce che il Tribunale, dopo avere ritenuto insussistenti i presupposti della risoluzione ex art. 1490 c.c., ed aver affermato che era dovuto il risarcimento dei danni per i 7 pannelli difettosi, non aveva liquidato alcunchè a tale titolo, e la Corte d’appello si era limitata a confermare la sentenza di primo grado.

Conclude la ricorrente evidenziando che il danno avrebbe potuto essere liquidato agevolmente, anche in equitativa, posto che il costo medio dei pannelli era ricavabile dalla documentazione versata in atti.

4.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha denunciato la violazione di legge sostanziale laddove è evidente, dal tenore del motivo, che l’errore addebitabile al giudice dell’impugnazione avrebbe potuto semmai integrare un’omessa pronuncia, nella misura in cui l’atto di appello avesse censurato la sentenza di primo grado per non avere liquidato il danno ex art. 1494 c.c..

Al primo profilo di inammissibilità, che deriva dalla struttura del motivo (ex plurimis, Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), si aggiunge quello derivante dalla carenza di specificità dello stesso. La ricorrente, che non riporta il contenuto dell’atto di appello, si limita ad affermare che “nell’atto di appello (…) aveva contestato la sentenza di primo grado anche sotto il profilo del mancato riconoscimento dei danni subiti” (a pag. 22 del ricorso), ma si tratta di allegazione generica, come tale insufficiente a far ritenere assolto l’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c..

5. Il ricorso è rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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