Codice Civile > Articolo 1494 - Risarcimento del danno

Codice Civile

Vigente al

In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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