LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14146-2016 proposto da:
PREZIOSI FOOD SRL, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza 15, presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Dell’Atti;
– ricorrente –
contro
M.M.V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima 31, presso lo studio dell’avvocato Giacomo Tranfo, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Di Pinto;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 819/2015 della Corte d’appello di Bari, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.
RILEVATO IN FATTO
che:
– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta da Mitica Food s.r.l. al decreto ingiuntivo di Euro 300.000,00 per prestazioni professionali emesso dal Tribunale di Bari-sezione di Rutigliano su ricorso dell’ingegnere M.M.V.A. per la realizzazione di un opificio industriale per produzione di patate fritte e derivati;
– in primo grado veniva/ rigettati l’opposizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento danni contestualmente articolata dell’opponente;
– all’esito dell’appello proposto da Mitica Food la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado;
– in particolare la corte d’appello ha ritenuto infondati tutti i cinque motivi dedotti dall’appellante, ravvisando nel preambolo della scrittura privata del 9/12/2002 il riconoscimento da parte della Mitica Food delle prestazioni richieste ed espletate dal professionista sino a quella data;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società Preziosi Food s.r.l., quale incorporante la società Mitica Food s.r.l., con ricorso articolato in sei motivi, cui resiste con controricorso l’ingegnere M.;
– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del contratto sollevata dall’odierna ricorrente nella comparsa conclusionale depositata in appello deducendo la nullità della scrittura privata del 9/12/2002 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2;
– la censura è inammissibile sotto più aspetti;
– rileva, innanzitutto, il collegio che si tratta di questione di diritto non esaminata dalla corte d’appello barese nella sentenza impugnata e che viene sollevata dalla parte convenuta sostanziale nel giudizio promosso dal M. per il pagamento di prestazioni tecnico-ingegneristiche e di consulenza professionale, per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello (cfr. Cass. 27568/2017; id.1435/2013);
– la censura si fonda sul contenuto della scrittura privata del 9/12/2002 senza tuttavia trascriverne il contenuto della scrittura al fine dell’esame dell’asserita nullità per indeterminatezza dell’oggetto (cfr. Cass.4980/2014);
– la censura è inammissibile perchè la nullità della suddetta scrittura non può essere, secondo i principi generali sanciti negli artt. 99 e 112 c.p.c., formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello, nè avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, dal momento che la parte interessata non ha mai prima formulato alcuna specifica doglianza di nullità della scrittura in oggetto (cfr. Cass. 13628/2001; id.2637/2003; id.15561/2004) essendosi limitata a contestare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di diversa interpretazione del tenore della scrittura in oggetto;
– il potere del giudice di rilevare d’ufficio l’eventuale nullità (o inesistenza) di un atto negoziale – come in più occasioni questa corte ha avuto modo di precisare – va infatti coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. Ne deriva che soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l’atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’iniziativa delle parti; qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall’interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi la nullità come elemento costitutivo della domanda dell’attore che si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. n. 13628 del 2001, Cass. n. 10498 del 2001, e Cass. n. 12644 del 2000);
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1362 ss.(in particolare artt. 1362 e 1363), artt. 1353 e ss., 1184 e ss., c.c., nonchè gli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.M. n. 527 del 1995, e della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 203 e ss., per avere la corte territoiale nell’interpretazione del tenore della scrittura del 9 dicembre 2002 e, in particolare, della previsione relativa al versamento della somma di Euro 100.000,00, ravvisato un termine per l’adempimento e non una condizione sospensiva essendo il versamento, invece, connesso all’emissione del decreto definitivo di concessione delle agevolazioni o di un document equipollente sempre relativi alla realizzazione dello industriale in San Nicola di Melfi;
– assume la ricorrente che in tal modo è stato riconosciuto un credito di ulteriori Euro 100.000 per il quale non si era verificata la condizione sospensiva come prevista dalle procedure di erogazione delle agevolazioni di cui alla L. n. 662 del 1996 e al D.M. n. 527 del 1995;
– la censura per come formulata è inammissibile poichè l’indagine del giudice del merito diretta ad accertare se una scrittura privata contenga o meno una condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti, se non deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo (cfr. fra le altre Cass.1547/2019; id. 10891/2016; id. 2465/2015), critica che nel caso in esame non è stata sollevata;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 345 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata pronunciato sulla indispensabilità del documento n. 23 depositato in appello e indicato sia nell’atto di impugnazione che nella comparsa conclusionale, a sostegno della domanda di decurtazione del credito vantato dall’ing. M. nella misura di Euro 87.000;
– sostiene la ricorrente che con comunicazione via e-mail del 19 dicembre 2002, sottoscritta per accettazione dallo stesso ingegnere in data 9 gennaio 2003, era stato convenuto che la somma dovuta – secondo le modalità indicate nel contratto del 9 dicembre 2002 – era da considerarsi di Euro 213.000 e non di Euro 300.000 a seguito di autonomo accordo preso fra la Mitica Food e gli altri professionisti incaricati della progettazione delle opere civili e degli impianti dell’opificio di Melfi;
– la censura è fondata;
– il testo dell’art. 345 c.p.c., ratione temporis applicabile al procedimento d’appello instaurato nel 2010 così disponeva: (Domande ed eccezioni nuove).
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
– ciò posto la sentenza d’appello qui impugnata nulla statuisce in ordine all’indispensabilità o meno del suddetto doc. n. 23 la cui produzione è avvenuta sotto il regime della norma processuale soprarichiamata, con la conseguente sussistenza dell’omessa pronuncia;
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla motivazione apparente e contraddittoria con cui la sentenza impugnata aveva statuito sul motivo di appello avente ad oggetto le censure alla sentenza di prime cure per omessa decisione circa la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la corte territoriale respinto il motivo di appello sub b) – omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno- sulla scorta del richiamo al capo 2 del dispositivo della sentenza (cfr. ultimi tre righi di pag. 3 della sentenza d’appello), trascurando che la sentenza deve contenere ex art. 132 c.p.c., n. 4, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente;
– il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi;
– le censure sono tutte inammissibili o infondate;
– la corte territoriale ha, infatti, esaminato la doglianza dell’appellante incentrata sull’omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e l’ha ritenuta infondata rilevando che il capo 2 della sentenza gravata smentiva la critica dell’appellante perchè dava espressamente conto del rigetto della domanda riconvenzionale;
– ne consegue che il quarto motivo ed il sesto motivo sono infondati, avendo la corte territoriale pronunciato sul motivo di appello;
– il quinto motivo è inammissibile perchè il ricorrente non specifica dove nell’appello aveva contestato la motivazione del primo giudice sulla domanda riconvenzionale, essendosi l’impugnazione, per come ricostruita nella sentenza della corte barese, appuntata sull’omessa pronuncia e non sul vizio motivazionale (cfr. Cass. 27568/2017; id.1435/2013);
– in conclusione, il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, mentre va respinto in relazione a tutti gli altri motivi, con cassazione della sentenza in riferimento al motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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