Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18534 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25049-2019 proposto da:

G.W., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. G.W., cittadino pakistano, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Deduceva il ricorrente di essere fuggito dal proprio paese d’origine, in quanto nel 2008 era stato sequestrato e trattenuto per cinque giorni da due suoi vicini di casa per finalità estorsive, senza che da tale episodio fossero scaturite conseguenze di carattere giudiziario a carico dei sequestratori. Durante il sequestro era stato attinto da colpi d’arma da fuoco che avevano imposto un ricovero ospedaliero, al termine del quale, nel 2009, si era trasferito a Lahore.

Essendo stato scoperto dai sequestratori, ed essendo risultato vittima di due tentativi di omicidio, non denunciati alla polizia, nel 2016 si era deciso a fuggire dal Pakistan. 2. Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 17 luglio 2019, ha rigettato il ricorso.

2.1. In ordine alla domanda di protezione internazionale, a cui fondamento l’istante aveva dedotto il timore di essere nuovamente sottoposto ad atti di violenza da parte di persone interessate ad ottenere un riscatto dai suoi familiari benestanti, il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del G., sia perchè generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, sia perchè non era stato in grado di fornire dettagli specifici circa le modalità di realizzazione del fatto criminoso di cui sarebbe stato vittima (avendo genericamente fatto riferimento ad alcuni vicini di casa). Inoltre, solo in udienza aveva riferito dell’aiuto da parte di una ragazza che gli aveva fornito un fucile per procurarsi la fuga, senza però riferire l’identità della ragazza e le modalità con le quali le era stato possibile raggiungerlo quando era nelle mani dei suoi rapitori. Non spiegava per quale ragione tale circostanza assolutamente rilevante non fosse stata narrata alla Commissione, nè aveva dato alcuna indicazione circa gli sviluppi giudiziari della vicenda, pur avendo raccontato che nel darsi alla fuga aveva ucciso con l’arma fornitagli ben due rapitori.

Inoltre, riferiva di un trasferimento nella città di Lahore già nel 2009, ove era poi rintracciato dai suoi rapitori solo nel 2016, mancando ogni spiegazione di come fosse stato rinvenuto e senza spiegare le ragioni di tanto livore nei suoi confronti.

Infine, risultava del tutto inverosimile che, pur a fronte di fatti di tale gravità, non vi fosse stato mai alcun intervento delle forze di polizia.

Mentre in sede processuale aveva riferito che la polizia avrebbe chiesto soldi per ricevere le sue denunce, dinanzi alla commissione aveva invece dedotto che il fatto si era verificato fuori della giurisdizione della polizia.

Era altresì inspiegabile che, nonostante l’assenza di denunce e di procedimenti giudiziari, i suoi rapitori fossero tornati a cercarlo con l’intento di ucciderlo.

Secondo il Tribunale, il giudizio di non attendibilità del dichiarante non consente di ritenere concreto il pericolo per il cittadino straniero, in caso di rientro nel paese di origine, di subire una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lettere a) e b), come confermato dalle fonti di conoscenza rilevanti a livello internazionale.

Il Tribunale felsineo ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione umanitaria, non essendo ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare. Lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di attività di lavoro per brevissimi periodi di tempo, da soli non consentono – ha precisato il Tribunale – di ritenere integrati quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria nè sono tali da comprovare un radicamento del ricorrente, ostativo al suo rientro in patria, tanto più considerando che proprio nel paese di origine si collocano i riferimenti familiari del medesimo, ed in difetto comunque di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo.

3. Per la cassazione del decreto del Tribunale G.W. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 agosto 2019, sulla base di tre motivi.

L’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dallo stesso D.Lgs., art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e per difetto di motivazione. Sostiene il ricorrente che il racconto da lui reso sarebbe lineare e privo di contraddizioni e rappresenterebbe una realtà dei fatti del tutto verosimile e supportata dalle fonti internazionali di studio sul Pakistan. Ad avviso del ricorrente, la mancanza di riscontri non equivarrebbe alla insussistenza dei fatti narrati. In ogni caso al giudice spetta il compito di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.

1.1. La complessiva doglianza è inammissibile. Il decreto impugnato motiva ampiamente sulla inattendibilità del racconto del dichiarante e sulla inidoneità delle dichiarazioni rese a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda, a tale riguardo sottolineando: che il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo egli reso dichiarazioni generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, e ciò sia per la vicenda in occasione della quale si sarebbe verificato il suo rapimento, sia in relazione alla sua fuga che in merito al suo successivo rinvenimento a Lahore da parte dei suoi rapitori ed a distanza di svariati anni dal primo episodio di violenza; che le dichiarazioni del ricorrente appaiono caratterizzate da evidenti profili di incoerenza in ordine ad aspetti essenziali del racconto, atteso che emergevano evidenti divergenze tra il racconto reso dinanzi alla Commissione e quello poi specificato dinanzi al giudice; che il G. non ha prodotto alcun documento e non ha corroborato la sua domanda con elementi oggettivi di prova, pur mantenendo tuttora stabili riferimenti e contatti con i familiari nel Paese di origine. Ora, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340). La statuizione del Tribunale circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi, in quanto ci si limita a dedurre che la narrazione del ricorrente sarebbe del tutto verosimile.

Va pertanto ribadito che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al giudice del merito, non censurabile sollecitando una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente. E neppure appare pertinente il richiamo al dovere del giudice di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. Ove, infatti, vengano in questione le ipotesi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14283).

2. Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come definita nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 17 febbraio 2009, nel procedimento C-465/07, Meki Elgafaji. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di episodi di violenza, riportati nel mezzo di impugnazione, essendosi invece dato prevalenza a delle COI non attuali.

Ai fini della valutazione della concessione della protezione sussidiaria, il Tribunale aveva l’obbligo – si sostiene – di verificare la situazione attuale del Paese di provenienza, e il provvedimento di rigetto non poteva essere motivato sul rilievo che il pericolo proveniva da un agente privato, giacchè, nel caso di specie, le autorità del Paese di provenienza non erano state in grado di fornire protezione.

Il Tribunale avrebbe trascurato il proprio dovere di cooperazione istruttoria. L’esame della situazione oggettiva, con riferimento all’esclusione di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statali, sarebbe stato del tutto omesso nel decreto impugnato. Osserva inoltre il ricorrente che, al fine di rientrare nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sarebbe necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statali.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Bologna ha affermato che dalla consultazione delle COI più aggiornate nel Paese di origine non si riscontra una situazione riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vale a dire una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi. Ha osservato il primo giudice che la situazione che caratterizzava il Pakistan, ed in particolare la regione del Punjab e la città di Lahore, non era idonea ad ingenerare un rischio effettivo di subire minaccia in caso di rimpatrio.

Il Tribunale ha richiamato vari rapporti internazionali, tra cui il rapporto EASO del 2017, affermando che questi non riportano una situazione di violenza indiscriminata, ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata compiuta e la sottostante valutazione attiene al merito.

La censura articolata dal ricorrente attiene dunque al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, com’è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 32665).

3. Con il terzo motivo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) il ricorrente si duole che il Tribunale di Bologna non abbia esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale di fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto ravvisare una situazione di vulnerabilità personale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che – come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) – la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, ed assodato che il Tribunale di Bologna ha correttamente scrutinato la domanda del G. sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione della domanda, va considerato che il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente, e avendo apprezzato come non rilevante il grado di integrazione, in ragione dei legami familiari mantenuti dal ricorrente in patria. A tale esito decisorio il giudice del merito è pervenuto sia sulla base di una ponderata valutazione di inattendibilità, in generale e nel complesso, delle dichiarazioni del ricorrente, sia tenendo conto delle informazioni più aggiornate relative al Paese di origine. Il decreto del Tribunale di Bologna si appalesa esente dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente. E’ evidente, infatti, che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolgono un ruolo importante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel Paese di origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5191). La rilevanza di quanto narrato dall’istante è stata, peraltro, esclusa, nel caso di specie, per i motivi suesposti.

Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione intrapreso in Italia. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDL4 può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., Sez. VI-1, 28 giugno 2018, n. 17072).

4. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza dome liquidate in dispositivo.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

6. Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato, in data 7 luglio 2020, una nota spese, chiedendo a questa Corte la liquidazione delle proprie competenze. La richiesta non può trovare seguito in questa sede, giacchè l’immutato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2, continua a disporre che la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”. La competenza del giudice del merito non è affatto superata dal medesimo art. 83, comma 3-bis, introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 783. L’art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11667).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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