Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18535 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25316-2019 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. H.M., cittadino del Bangladesh, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Deduceva il ricorrente di essere fuggito dal proprio paese d’origine, in quanto era stato oggetto di denunce prive di fondamento, circa l’omicidio di un connazionale, provenienti dai membri del partito Awami League, in realtà autori del crimine, essendo il ricorrente appartenente al partito avversario BNP. Aggiungeva che non vi era ancora stato un processo per il fatto di cui era accusato, ma vi erano dei mandati di arresto, sicchè in caso di rimpatrio sarebbe stato sottoposto a detenzione. Sosteneva che aveva lasciato in patria la moglie ed un figlio e che era giunto in aereo dapprima in Sudan per poi recarsi in Libia, da dove era poi partito per l’Italia, non avendo i mezzi per sostenersi economicamente in quel paese.

2. Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 23 agosto 2019, ha rigettato il ricorso.

2.1. In ordine alla domanda di protezione internazionale, a cui fondamento l’istante aveva dedotto il timore di essere perseguito ingiustamente per un crimine che non aveva commesso, il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell’ H., sia perchè generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, sia perchè non era stato in grado di fornire dettagli specifici circa le modalità di realizzazione del fatto criminoso di cui sarebbe stato accusato.

Peraltro, emergeva che nella memoria inizialmente presentata, e di cui giammai era stata disconosciuta la paternità, non si faceva alcun riferimento a siffatte denunce, essendosi invece riferito di atti di violenza subiti dal ricorrente e dai suoi familiari, come del pari era del tutto differente la descrizione delle condizioni economiche del padre.

Inoltre, pur assumendo che l’episodio per il quale era oggetto di persecuzione in patria fosse avvenuto a seguito di una manifestazione che aveva visto coinvolte centinaia di persone, della stessa non vi era alcuna notizia sul sito informativo che riporta ogni episodio significativo di terrorismo.

Secondo il Tribunale, il giudizio di non attendibilità del dichiarante non consente di ritenere concreto il pericolo per il cittadino straniero, in caso di rientro nel paese di origine, di subire una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), come confermato dalle fonti di conoscenza rilevanti a livello internazionale.

Il Tribunale felsineo ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione umanitaria, non essendo ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare. Lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, sulla base di un contratto a tempo determinato da solo non consente – ha precisato il Tribunale – di ritenere integrati quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria nè è tale da comprovare un radicamento del ricorrente, ostativo al suo rientro in patria, tanto più considerando che proprio nel paese di origine si collocano i riferimenti familiari del medesimo, ed in difetto comunque di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo.

3. Per la cassazione del decreto del Tribunale H.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 settembre 2019, sulla base di un motivo.

L’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe errato nel denegare al richiedente anche la tutela umanitaria, omettendo di considerare la sua condizione di vulnerabilità e la sua integrazione nella società italiana. La censura è inammissibile in quanto il ricorrente non allega alcuna specifica circostanza atta a dimostrare l’esistenza di una qualsiasi situazione di vulnerabilità, che il giudice di merito ha escluso. Del pari, non vengono allegati fatti idonei a comprovare un radicamento nel territorio nazionale e un livello di integrazione nel tessuto sociale italiano che possano essere ritenuti rilevanti sotto il profilo della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sul punto, il motivo non attinge neanche il punto della decisione di merito con il quale è stata ritenuta l’insufficienza dello svolgimento, da parte dell’ H., di una attività lavorativa con contratto a tempo determinato.

E neppure appare pertinente il richiamo al dovere del giudice di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. Ove, infatti, vengano in questione le ipotesi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14283).

Il Tribunale di Bologna ha affermato che dalla consultazione delle COI più aggiornate nel Paese di origine non si riscontra una situazione riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vale a dire una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

Il Tribunale ha richiamato vari rapporti internazionali, tra cui il rapporto EASO del 2017, nonchè di Human Right Watch del 2019, affermando che questi non riportano una situazione di violenza indiscriminata, ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata compiuta e la sottostante valutazione attiene al merito.

La censura articolata dal ricorrente attiene dunque al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, com’è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 32665).

Nè infine appare possibile invocare, come nella seconda parte del motivo, la condizione di povertà in cui versa il suo paese d’origine, avendo questa Corte, anche di recente, ribadito che (Cass. n. 20334/2020) in tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della “carestia” (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purchè tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate (situazione questa che non risulta nemmeno dedotta).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza dome liquidate in dispositivo.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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