Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.18549 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26220-2015 proposto da:

D.G.M., rappresentato e difeso da se medesimo, R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO DE GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., IL TUO GIARDINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI FUMAROLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 332/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità del primo, secondo e terzo motivo del ricorso, in subordine il rigetto, accoglimento del 4 motivo di ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, in sostituzione con delega orale dell’Avvocato D.G.M., difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati.

FATTI DI CAUSA

1. D.G.M. e R.G. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di M.F., B.G. e la società Il Tuo Giardino s.r.l., per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della penale, pari alla somma di Euro 20.000,00 per inadempimento del contratto d’appalto avente ad oggetto la realizzazione di un vasto giardino nell’area circostante la villa in costruzione di proprietà dei D.G. per il corrispettivo di Euro 59.500,00.

1.2 Gli attori lamentarono che i lavori erano stati eseguiti malamente e con ritardo.

2. I convenuti contestarono le pretese attoree e chiesero, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo del prezzo per i lavori svolti; B.G. chiese dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva perchè il contratto era stato concluso con la società.

3. Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di M.F., accolse la domanda attorea e, per l’effetto, condannò B.G. e la società Il Tuo Giardino s.r.l., in solido tra loro al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di Euro 51.500,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, rigettando la riconvenzionale del B. e condannando gli stessi convenuti al rimborso delle spese processuali, nonchè di quelle dell’ATP.

4. Avverso la sentenza del Tribunale propose appello la società il Tuo Giardino s.r.l. ed il B., in proprio e quale legale rappresentante della società.

5. La Corte d’Appello di Lecce, sezione Distaccata di Taranto, con la sentenza n. 332/2015 del 15.7.2015, accolse l’appello di B.G. in proprio per carenza di legittimazione passiva in quanto il contratto era stato concluso con la società il Tuo Giardino s.r.l.; in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminò le somme dovute agli attori a titolo di inadempimento in Euro 13.500,00 che pose a carico della società. Accertò infatti che la previsione di una penale escludeva il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1382 c.c., perchè determinava il risarcimento in modo unitario sia in caso di inadempimento totale o parziale; l’importo stabilito dalla penale, pari ad Euro 20.000,00, da cui andava detratto il saldo ricevuto dal B., non configurava una clausola di esonero della responsabilità ai sensi dell’art. 1229 c.c., in quanto l’entità da essa stabilita, pari ad un terzo del corrispettivo per l’esecuzione delle opere, era apprezzabile.

6. Per la cassazione della sentenza d’appello, hanno proposto ricorso D.G.M. e R.G. sulla base di quattro motivi.

6.1 Ha resistito con controricorso B.G., in proprio e quale legale rappresentante della società Il Tuo Giardino s.r.l.

6.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Celeste Alberto, ha chiesto la remissione della causa alla pubblica udienza, sul rilievo che il rapporto tra la clausola limitativa della responsabilità del debitore inadempiente, ove non sia prevista la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 c.c., avesse valenza nomofilattica.

6.3. All’adunanza camerale del 27.9.2019, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 26.3.2020 e, a causa dell’emergenza epidemiologica, ulteriormente rinviata all’udienza del 13.10.2020.

6.4. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie difensive e, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la sentenza della Corte d’appello di Taranto del 17.1.2019, con la quale è stato accolto il ricorso per revocazione della sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione.

6.5. Il pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cimmino Alessandro ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perchè tardivamente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso per revocazione della sentenza d’appello proposto da B.G..

1.1. L’eccezione è priva di fondamento.

1.2. Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notifica del ricorso per revocazione, avvenuta il 24.7.2015 poichè in quella data la parte ha conoscenza legale del provvedimento; è pertanto tempestiva la notifica avvenuta il 26.10.2015, data in cui scadeva il termine per proporre ricorso per cassazione, considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale.

2. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 325 e 326 c.p.c; la Corte d’Appello non si sarebbe pronunziata sull’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal D.G. ed ha dedotto che l’appello era stato proposto oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.

2.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.2. La Corte d’appello ha revocato la sentenza di appello oggetto di ricorso per cassazione ritenendo inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto da B.G. in proprio avverso la sentenza di primo grado.

2.3. E’ principio consolidato, più volte affermato da questa Corte, che la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve infatti sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (Cassazione civile sez. un., 28/04/2017, n. 10553; Cass. Civ., sez. 02, del 25/09/2013, n. 21951).

3. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione dell’art. 75 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 75 c.p.c.; il ricorrente deduce l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto da B.G. per la società Il Tuo Giardino s.r.l., in ragione del difetto del potere rappresentativo in capo al medesimo. L’eccezione sarebbe stata proposta dal B. sia in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado che nel ricorso per opposizione all’esecuzione, con l’allegazione della documentazione della CC.I.A di Bari, da cui risulterebbe che legale rappresentante della società Il Tuo Giardino era Laera Stefania.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, che, in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere provato mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cassazione civile sez. trib., 28/02/2019, n. 5925; Cass. Civ., n. 24212 del 2018; Cass. Civ., n. 16274 del 2015).

3.3. In disparte la mancanza di specificità del ricorso per omessa allegazione degli atti su cui il ricorso si fonda, è decisivo il rilievo che furono i ricorrenti, attori nel giudizio di primo grado, a citare in giudizio il B., nella qualità di legale rappresentante della società Il Tuo giardino s.r.l. In tal caso, la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l’onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società ma non di dimostrare tale veste spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa (da ultimo Cassazione civile sez. trib., 15/01/2021, n. 576).

3.4. Nella specie, il B. si costituì quale legale rappresentante della società nè l’eventuale inesistenza di tale rapporto organico venne tempestivamente eccepito e provato dagli attori (Cass.19719/2014; Cass. 874/2009).

3.5.A ciò si aggiunge l’infondatezza del motivo fondato sulla dedotta carenza del potere rappresentativo di B.G. per avere perso il potere rappresentativo della società in seguito alla messa in liquidazione nel corso del giudizio laddove il muta mento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante; ciò vale ad escludere l’idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall’organo effettivamente investito del potere rappresentativo (Cassazione civile sez. VI, 12/07/2017, n. 17216; Cass. Civ., sez. 01, del 22/05/2007, n. 11847).

3.6.Come affermato da questa Corte, la procura conferita al difensore dall’amministratore di una società di capitali “per ogni stato e grado della causa” è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l’amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell’impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Cassazione civile sez. lav., 05/04/2017, n. 8821).

4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; avrebbe errato la corte territoriale nel riconoscere la carenza di legittimazione passiva in capo al B. in proprio sul rilievo che il contratto era stato stipulato con la società “Il Tuo Giardino”. Dall’atto di citazione si evincerebbe invece che il B. era stato evocato in giudizio quale esecutore dei lavori oggetto del contratto, che a lui furono mosse contestazioni relative all’esecuzione dell’opera e che aveva anche rilasciato le quietanze di pagamento. Inoltre, mentre la Tua Giardino non si costituiva, il B. si costituiva in proprio proponendo domanda riconvenzionale per il saldo del prezzo.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Con esso il ricorrente ripropone le ragioni esposte nel motivo precedente, in ordine alla carenza di legittimazione della società, sollevando questioni che attengono al merito della causa e che, per tale ragione, non sono sindacabili in sede di legittimità.

5.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1229,1382 e 2033 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello, ed anche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere operante la limitazione della risarcibilità del danno nonostante l’irrisorietà della clausola penale che la rendeva limitativa della responsabilità per colpa grave del debitore.

5.1. Il motivo non è fondato.

5.2 La clausola penale costituisce un patto aggiunto al contratto, la cui funzione è di esonerare il creditore dal provare il danno e il suo ammontare; ciò significa che il creditore in caso di inadempimento può pretendere la penale indipendentemente dalla verificazione o meno di una lesione effettiva.

5.3. Infatti, una delle funzioni della clausola penale è il rafforzamento del vincolo contrattuale e di liquidazione della prestazione risarcitoria in via anticipata (Cass. 1183/2007 e 23706/2009).

5.4. Nel momento in cui le parti stipulano la clausola, accettano il rischio che la prestazione dovuta a titolo di penale sia inferiore al danno effettivo (nel qual caso se ne avvantaggerà il debitore) o maggiore (nel qual caso se ne avvantaggerà il creditore). Quindi, secondo l’opinione prevalente, l’unica possibilità per il debitore di non pagare la penale è di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile e non anche l’inesistenza del danno.

5.5. La richiesta della penale non esclude che il creditore possa chiedere la risoluzione del contratto in quanto la previsione della clausola penale non può mai costituire strumento per consentire al debitore di eludere la sua responsabilità, nel senso che quest’ultimo, pur in presenza della preventiva determinazione convenzionale del danno risarcibile, è tenuto sempre a rispondere integralmente per dolo o colpa grave (Cassazione civile sez. I, 10/07/1996, n. 6298).

5.6. Al fine di accertare se una penale, pattuita per l’ipotesi di inadempimento o ritardo della controparte, abbia consistenza irrisoria, tanto da risolversi, in concreto, nella esclusione o limitazione della responsabilità per i danni da inadempimento, e nella conseguente violazione del divieto posto dall’art. 1229 c.c., l’intento elusivo non può essere desunto dal raffronto tra la misura della penale e la entità del danno poi, in concreto, verificatosi, ma si deve ricostruire, in parte qua, la volontà dei contraenti con riguardo al suo momento genetico, avendo riguardo alla misura della penale e l’entità presumibile dell’eventuale, futuro danno da risarcire, ricostruibile secondo una prognosi ex post (Cass. civ. Sez. III, 28/07/1997, n. 7061; Cass. civ. Sez. III, 28/07/1997, n. 7061).

5.7. La clausola penale non è limitativa della responsabilità se l’importo stabilito in caso di risarcimento non sia irrisorio secondo la valutazione concreta affidata al giudice di merito.

5.8. Questa Corte ha esaminato gli effetti della clausola penale per il caso di inadempimento ovvero per il caso di ritardo nell’adempimento, stabilendo che, qualora la penale sia fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, nè, quindi, il diritto, a fronte di un adempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima. (Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, n. 27994).

5.9. La corte di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la misura stabilita per la penale in Euro 20.000,00, da cui andava detratto il saldo ricevuto dal B., non configurava una clausola di esonero della responsabilità ai sensi dell’art. 1229 c.c., in quanto l’importo era apprezzabile, essendo commisurato ad un terzo del corrispettivo.

5.10 La congruità della penale ha giustificato altresì l’esclusione dell’ulteriore diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1382 c.c., essendo stata pattuita in modo unitario in caso di inadempimento totale o parziale della prestazione.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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