Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18570 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14754/2016 proposto da:

G.M., e G.A., (in proprio e quali uniche eredi di F.R.), rappresentate e difese dall’Avvocato RAFFAELE FIORESTA, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in CATANZARO LIDO, VIA del COMMERCIO 2;

– ricorrente –

contro

G.R., rappesentata e difesa dall’Avvocato IDLE LE PERA, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in CATANZARO, GALLERIA MANCUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3407/2015 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO depositato il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 16.2.1999, depositato in data 3.3.1999, G.R., in qualità di manuale coltivatrice della terra, chiedeva che il Tribunale di Catanzaro volesse disporre, ai sensi della L. n. 379 del 1967, art. 7, l’assegnazione di un podere, sito nel Comune di ***** e indicato al n. 106 del fondo denominato *****, già venduto dalla O.V.S. (in seguito E.R.S.A.C. e oggi A.R.S.S.A., Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) a G.D., padre della stessa, deceduto in data *****, prima del riscatto del fondo.

Con decreto del 14.5.2003, depositato il 27.1.2004, il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda, emettendo in pari data un’ordinanza con la quale disponeva una C.T.U. al fine di stabilire la quota spettante alle coeredi costituite escluse dall’assegnazione del fondo.

Con decreto del 17.2.2005, depositato in data 1.3.2005, il Tribunale determinava la quota parte del credito spettante alle coeredi escluse F.R., G.M. e G.A..

Avverso detti decreti, in data 10.5.2005, G.M. e G.A., in proprio e quali uniche eredi della madre F.R., deceduta il *****, proponevano reclamo chiedendo di rigettare la richiesta di assegnazione del podere in favore di G.R., in quanto priva dei requisiti previsti dalla legge, nonchè di disporre l’assegnazione del terreno in favore di G.M., determinando la somma da corrispondere agli altri eredi costituiti. In via subordinata, chiedevano l’assegnazione della quota effettivamente spettante.

Si costituivano in giudizio G.R. e l’A.R.S.S.A. contestando le deduzioni avversarie.

Con decreto del 9.2.2006, depositato il 20.2.2006, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava tutte le domande proposte e disponeva che l’unità fondiaria in questione rientrasse nella disponibilità dell’Ente concedente, compensando tra le parti costituite le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione G.R. chiedendo l’annullamento del decreto, con enunciazione del principio di diritto al quale il Giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi ovvero, in subordine, la decisione della causa nel merito qualora non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Si costituivano in giudizio G.M. e G.A., le quali spiegavano ricorso incidentale autonomo, evidenziando che G.M. aveva dimostrato le qualità poste a fondamento del proprio diritto di subingresso e che, comunque, non erano state determinate le somme dovute dall’Ente concedente nel caso di rientro del fondo nella sua disponibilità.

Con sentenza del 19.12.2012, depositata in data 20.2.2013, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale e accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale (insufficiente motivazione in ordine all’insussistenza dei requisiti prescritti per il subingresso di G.M. nell’assegnazione del podere agricolo in questione); dichiarava assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassava il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviava la causa anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Con ricorso in riassunzione, G.M. e G.A. chiedevano l’assegnazione del terreno in oggetto in favore di G.M., determinando la somma da corrispondere agli altri eredi costituiti; in subordine, in caso di rigetto della domanda proposta da G.M. e di restituzione del fondo all’Ente concedente, che fosse determinata la somma da corrispondere alle reclamanti, ai sensi della L. n. 379 del 1967, art. 7.

Si costituiva G.R. chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione.

Si costituiva altresì l’A.R.S.S.A. contestando le deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 20.2.2006.

Con decreto n. 3407/2015, depositato in data 18.12.2015, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava le domande proposte dalle reclamanti; disponeva che l’unità fondiaria A.R.S.S.A. n. 106 rientrasse nella disponibilità dell’Ente concedente; dichiarava inammissibile la domanda avanzata da G.M. e G.A. diretta a ottenere l’indennità di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 7, comma 6; dichiarava compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio; poneva le spese di CTU per metà a carico di G.M. e G.A. in solido e per metà a carico di G.R..

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione G.M. e G.A. sulla base di quattro motivi. Resiste G.R. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la “Violazione degli artt. 115,116,167 c.p.c. e artt. 2700,2697 c.c.; omesso esame di un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, deducendo di aver dimostrato la qualifica di manuale lavoratrice della terra e l’inesistenza di altri terreni coltivabili mediante l’esibizione, nel giudizio di primo grado, di certificazioni rilasciate dal Comune di Sellia Marina, sulla scorta degli atti d’ufficio, attestanti l’attività di braccianti agricole, nonchè mediante dichiarazioni sostitutive di notorietà. Inoltre, nè in primo grado, nè in sede di reclamo, G.R. e l’ARSSA avevano contestato la sussistenza dei suddetti requisiti in capo alle medesime; laddove l’iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune con la qualifica di bracciante agricolo avviene solo dopo l’accertamento, da parte della polizia municipale, dell’attività effettivamente svolta, cosicchè il rilascio della certificazione sulla scorta dell’istruttoria espletata dagli organi competenti è sufficiente a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività. Quanto, poi, alle dichiarazioni sostitutive di notorietà, attestanti la non proprietà o il non possesso di fondi coltivabili da parte di G.M. e del coniuge, esse appaiono sufficienti, non potendo darsi con testimoni una prova negativa e, comunque, la provenienza dalla stessa persona dichiarante assume valenza alla luce delle conseguenze penali derivanti da una falsa dichiarazione. Nella fattispecie, la Corte di merito escludeva che vi fosse non contestazione in quanto G.R., lungi dall’ammettere la ricorrenza dei presupposti del diritto di subingresso al dante causa in capo a G.M. e A., dichiarava di essere lei l’esclusivo soggetto titolare del diritto. La convenuta G.R., solo in sede di rinvio e quindi tardivamente, aveva mutato condotta processuale, contestando la sussistenza in capo alle ricorrenti dei presupposti per succedere nell’assegnazione del fondo. In seguito al mutamento di condotta processuale di G.R., le ricorrenti articolavano una prova per testi, ritenuta però inammissibile dalla Corte territoriale.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Va innanzitutto ed in generale rilevato che costituisce principio consolidato (da ultimo Cass. n. 9156 del 2019; Cass. n. 5137 del 2019) quello secondo cui la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività d’impulso processuale, volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. Cass. n. 25244 del 2013, cit.; cfr. Cass. n. 4018 del 2006). Nè va dimenticato che a tali regole si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955 del 2018).

Altrettanto consolidato è, inoltre, il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 17790 del 2014; conf. Cass. n. 838 del 2013; Cass. n. 13719 del 2006).

1.3. – Ciò riaffermato, va detto che, nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

1.4. – Quanto al vizio di violazione di legge (dedotto nel motivo insieme a quello di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5) esso consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

La violazione o la falsa applicazione di legge deve essere dedotta, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass., sez. un., n. 23745 del 2010), non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

1.5. – Quanto alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro erroneamente evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione), va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e specifica indicazione.

1.6. – Peraltro, è principio consolidato quello secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

1.7. – Ciò detto in termini gnerali (riguardanti i dispiegati motivi) va rilevato, quanto al primo motivo, che la sentenza (Cass. n. 4273 del 2013) aveva ottenuto l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, poichè il collegio rilevava che G.M. non avesse fornito alcuna sufficiente dimostrazione in ordine al possesso in capo alla stessa della prescritta qualità di abituale lavoratrice manuale della terra; presupposto questo indispensabile al fine della idoneità della ricorrente per il suo subingresso nella tutolarità del rapporto dedotto in controversia ai sensi della L. n. 379 del 1967, art. 7 e della L. n. 230 del 1950, art. 16 (laddove i requisiti richiesti dalla legge in capo all’erede al fine di subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione del fondo devono esistere, al momento della apertura della successione e persistere fino alla decisione, precisando che sul piano probatorio data la prova dall’erede della sussistenza dei requisiti al momento dell’apertura della succesione è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria dell’Ente e dei controinteressati) (v. Cass. n. 19498 del 2011).

Osservava la Corte di legittimità che la prova della qualità di abituale coltivatrice manuale in capo al richiedente dovesse essere fornita in concreto, senza che certificazioni o altre attestazioni amministrative capaci di assurgere a valore di prova piena. Diversamente, le due ricorrenti non avevano fornito nè prova testimoniale, nè idonea documentazione dotata di efficacia probatoria capace di acceratre la sussistenza delle condizioni personali richieste dalla legge per l’assegnazione del fondo rustico, dal momento dell’apertura della successione e fino al momento della decisione.

Ritenuto, correttamente, di non potersi attribuire valore probatorio alle attestazioni del Sindaco del Comune competente, nè tantomeno alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, provenienti dalle stesse istanti, attestanti la qualifica di bracciante agricolo, aventi una mera funzione informativa (non essendo stata, d’altronde, avanzata dalle ricorrenti alcuna richiesta di prova orale sul punto, tanto più che la prova testimoniale non era neppure stata articolata nel corso del procedimento, in considerazione della non contestazione della qualità di lavoratrice manuale ad opera di G.R.), la Corte distrettuale è giunta alla condivisibile affermazione secondo cui, in coerenza alla regola dettata dalla L. n. 230 del 1950, art. 16, comma 1, prevedeva che “i terreni trasferiti in proprietà dell’Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all’impiego della mano d’opera della famiglia”.

2. – Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la “Violazione ed errata interpretazione degli artt. 737 c.p.c. e segg. e art. 394c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, dal momento che G.R. solo in grado di rinvio contestava la sussistenza dei requisiti in capo alle medesime, senza peraltro che l’ARSSA, Ente concedente il terreno, si costituisse in primo grado o in sede di reclamo, ove compariva un funzionario senza poteri di rappresentanza, che solo nel giudizio di rinvio formulava domanda di retrocessione nel caso fosse stato accertato che nessuno degli eredi avesse titolo a succedere. Pertanto, le ricorrenti erano legittimate a formulare nuovi mezzi di prova per contrastare la tardiva domanda dell’Ente.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – In tema di riforma fondiaria la disciplina di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 7, stabilisce i criteri per la designazione di colui che subentra iure proprio all’assegnatario, in funzione dell’assicurazione della permanenza dell’indivisibilità del fondo, senza prescindere dal criterio principale dell’abitualità da parte del successore nella coltivazione della terra, la cui prova deve essere fornita in concreto, senza che siano sufficienti certificazioni o altre attestazioni amministrative. I requisiti per subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione del fondo devono esistere all’apertura della successione e persistere fino alla decisione, per cui, dimostrata dall’erede la sussistenza dei requisiti al momento dell’apertura della successione, si presume la permanenza degli stessi fino alla decisione (Cass., sez. un., n. 6064 del 1993; Cass. n. 19498 del 2011).

Pertanto, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza in capo alle stesse di tali requisiti, fin dall’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, come correttamente osservato dalla Corte di merito. Se ne deduce un improprio tentativo di far apparire la sussistenza di un difetto di contestazione da parte della (odierna) resistente, assolutamente artato, avendo la stessa preso posizione sul punto fin dalla prima difesa successiva alla costituzione in giudizio con la domanda riconvenzionale spiegata dalle (odierne) ricorrenti, la controparte argomenta una pretesa accondiscendenza processuale di G.R. alle prospettazioni delle ricorrenti.

Viceversa, come condivisibilmente affermato dalla Corte di merito, G.R. risulta aver sempre fermamente dichiarato di essere l’esclusivo soggetto titolare del diritto al subingresso nel fondo, non avendo mai prospettato la coesistenza del proprio diritto al subingresso con quello delle ricorrenti.

3. – Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e omessa applicazione della L. n. 379 del 1967, art. 7, in relazione all’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” poichè la Corte d’Appello, già nella prima fase di reclamo, aveva disposto la retrocessione del fondo all’Ente concedente d’ufficio, in assenza di specifica domanda del medesimo.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Il motivo di ricorso su tale punto era stato dichiarato assorbito dalla Suprema Corte: nel giudizio di rinvio, proprio perchè la retrocessione era stata disposta d’ufficio ed era stato escluso il diritto di G.R. a subentrare nell’assegnazione del fondo, le ricorrenti avevano esteso la domanda di percepire l’indennità stabilita dalla legge, formulata fin dalla costituzione in primo grado nei confronti di chi rivendicava il fondo, anche nei confronti dell’Ente, in caso di mancato accoglimento della loro domanda di subingresso.

La Corte di merito riteneva, tuttavia, inammissibile la domanda in quanto nessuna specifica domanda era stata formulata rispetto all’Ente che, quindi, non aveva avuto modo di interloquire sul punto. Come già detto, nè in primo grado, nè in sede di reclamo, l’Ente si era costituiva o avesse chiesto la retrocessione, sicchè erano le ricorrenti che domandavano la liquidazione dell’indennità nei confronti della controparte e solo ove fosse stata rigettata la loro domanda di subingresso. Invece, la retrocessione era stata disposta d’ufficio con il primo provvedimento poi cassato.

Ritiene questa Corte che, in tema di controversie concernenti il subingresso all’assegnatario, deceduto prima dell’esercizio del diritto di riscatto, nell’assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, non può prescindersi dall’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’abitualità, da parte del successore, nella lavorazione manuale della terra, ai sensi del combinato disposto della L. 29 maggio 1967, n. 379, art. 7 e della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16, anche nel caso in cui detto successore sia stato designato con testamento, dovendo, poi, detta sussistenza risultare sia al momento della morte dell’assegnatario, sia in quello in cui si chieda il subentro, con la conseguenza che il giudice, ove accerti che nessuno dei contendenti è in possesso di tale requisito, è tenuto a pronunciare il conseguente rientro di dette terre nella disponibilità dell’ente concedente, anche in difetto di una specifica domanda in tal senso dell’ente medesimo (Cass. n. 6064 del 1993).

3.3. – Infine, secondo le ricorrenti, esse adeguavano la domanda in parte qua spiegandola in via subordinata nei confronti dell’Ente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare e decidere la domanda subordinata spiegata delle ricorrenti nel momento processuale in cui avevano potuto farlo. Infine la Corte avrebbe dovuto liquidare, senza specifica domanda, la somma stabilita della L. n. 379 del 1967, art. 7, u.c., in quanto il loro diritto faceva seguito alla pronuncia di retrocessione. Pertanto, il decreto sarebbe nullo per non aver deciso su una delle domande con violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa applicazione della L. n. 379 del 1967, citato art. 7.

3.2. – Viceversa, la Corte di merito ha conservato la stessa posizione processuale che possedeva nel procedimento nel quale è stato pronunciato il provvedimento cassato (v. Cass. n. 11430 del 1990); ha escluso la possibilità in generale di ampliare il thema decidendum, nonchè la soggezione delle parti alle preclusioni e decadenze verificatesi nel giudizio definito con il detto provvedimento; il divieto di nuove prove; nonchè la domanda tesa ad ottenere la liquidazione della indennità spettante agli eredi del precedente assegnatario, proposta per la prima volta nel procedimento di rinvio, e rispetto alla quale nessuna domenda specifica è stata formulata rispetto all’Ente concedente, che, pertanto, non ha avuto modo di interloquire sul punto.

Quanto, infine, alla asserita violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ne va pronunciata l’inammissibilità per genericità. Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (Cass. sez. un. 17931 del 2013; Cass. n. 2051 del 2019).

Se è vero, dunque, che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo altrettanto chiaro e specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta l’esposizione di argomenti intelligibili ed esaurienti ad supporto di dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

4. – Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), giacchè la decisione di compensare le spese di tutti i gradi di giudizio non sarebbe conforme all’art. 91 c.p.c. in quanto G.R., nei confronti delle attuali ricorrenti, è rimasta totalmente soccombente fino al primo giudizio di cassazione e, anche in considerazione del mutato e censurabile atteggiamento processuale di cui la Corte di merito non teneva conto, non poteva considerarsi vittoriosa neppure nel giudizio di rinvio. Pertanto, la Corte d’Appello, in base al principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannarla a rifondere alle ricorrenti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre quelle di CTU.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – In materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229 del 2011; Cass. n. 26790 del 2014).

Peraltro, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso (Cass. n. 1703 del 2013). Nè il criterio della soccombenza si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 18503 del 2014).

5 – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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