LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28957/2016 R.G. proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già Equitalia Sud Spa), Agente della riscossione per la Provincia di Latina, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Sanchioni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, in Roma, Via Cavalier D’Arpino, n. 8, (avvfabriziosanchioni.puntiopec.it);
– ricorrente –
contro
D.R.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Carroccia del Foro di Latina elettivamente domiciliato in Roma, via Sestio Calvinio n. 193, presso l’abit. dell’avv. M. De Simoni, (indirizzo di PEC: acarroccia.pecstudio.it);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione staccata di Latina, n. 3948/39/16 pronunciata il 28.4.2016 e depositata il 17.6.2016.
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 18 novembre 2020 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
RILEVATO
CHE:
1. D.R.S. proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Latina avverso l’intimazione di pagamento n. *****, chiedendone l’annullamento per nullità della notifica della cartella n. ***** (atto presupposto), sostenendo di non aver mai ricevuto la citata cartella in quanto notificata in violazione del disposto di cui all’art. 140 c.p.c..
La soc. Equitalia Gerit S.p.A., costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità del ricorso per mancanza dei requisiti essenziali dello stesso e l’improponibilità di esso per omessa citazione dell’ente impositore legittimato passivo nel procedimento.
2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina con sentenza n. 3948/39/16, depositata il 17.6.2016, rigettava l’appello interposto dall’Equitalia.
3. Avverso detta decisione la soc. Equitalia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui si opponeva con controricorso D.R., il quale nelle more del giudizio, fissato nella Camera di consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., ha tuttavia provveduto al pagamento previsto per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
4. In data 21 ottobre 2020 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto del pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
CONSIDERATO
CHE:
Il contribuente fornito la prova del pagamento integrale di quanto dovuto all’erario, producendo copia della relativa quietanza di pagamento, talchè può procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021