Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1858 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11929/2016 proposto da:

C.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonino Maria Cremona, con studio in Agrigento, via Plebis Rea 66;

– ricorrente –

contro

M.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanna Morello, con studio in Cattolica Eraclea, via Oreto 59;

– controric. e ric. incidentale –

T.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1442/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato Antonio Maria Cremona, per la ricorrente principale C. che ha concluso come in atti e l’Avvocato Donatella Rossi, con delega dell’Avvocato Giovanna Morello per il controricorrente e ricorrente incidentale M. che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte da C.M. nei confronti di M.V. e T.D. aventi ad oggetto l’accertamento della nullità dell’atto di vendita del terreno sito in ***** foglio ***** part. *****, di proprietà C., trasferito dalla T. al M. con atto notarile dell’agosto 2000. Secondo l’attrice il trasferimento era stato fondato sul presupposto, inveritiero, che la venditrice lo avesse usucapito; in subordine, la C. agiva per la restituzione del medesimo terreno.

2. Si costituivano i convenuti; la T. contestava le domande attoree sostenendo di avere posseduto pacificamente per oltre trentenni ed il M. di avere avuto già prima dell’acquisto il possesso del terreno, utilizzandolo come deposito del materiale e dei mezzi meccanici.

3. Il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda di declaratoria di nullità dell’atto di compravendita, dichiarando l’esclusiva proprietà del terreno in capo all’attrice e condannando il convenuto M. alla restituzione del fondo illegittimamente occupato ed al risarcimento del relativo danno.

4. A seguito di gravame proposto dal M., la Corte d’appello di Palermo riformava in parte la sentenza statuendo che la signora C. non aveva assolto l’onere di provare la proprietà per la porzione di terreno che, all’esito della ctu disposta in appello, risultava essere detenuta in maniera distinta e separata dal M. e rispetto ad essa eliminava le pronunce di tenore dichiarativo, di rilascio e risarcitoria adottate dal primo giudice.

5. In particolare, la corte palermitana precisava che per la parte di mq 5500 posseduta dalla C., la domanda attorea era qualificabile come domanda di mero accertamento e non di rivendica e che, pertanto, l’onere probatorio a carico della stessa era attenuato rispetto a quello previsto in caso di rivendica.

5.1. Ciò posto ed avuto riguardo ai titoli di provenienza ed alle prove testimoniali raccolte su istanza delle parti, la domanda attorea risultava provata solo in relazione alla sopra indicata porzione del terreno e confermava con riguardo ad essa l’infondatezza dell’eccezione di usucapione sollevata dal M. ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2.

6. La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dalla C. sulla base di cinque motivi articolati in più profili, cui resiste con controricorso M.V. che svolge, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

7. La ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere ritenuto che in difetto di impugnazione la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita si era consolidata con la conseguente illegittimità della statuizione di riforma della decisione di prime cure rispetto alla parte occupata dal M..

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. L’esame della censura presuppone la verifica dell’atto di impugnazione e dallo stesso emerge univocamente che l’appello proposto dal M. era ampio e riguardava la contestazione dell’intero accertamento svolto dal giudice di prime cure e concluso con la declaratoria di nullità dell’atto di trasferimento T. – M. in conseguenza dell’accoglimento della rivendicazione proposta dall’attrice; il convenuto M. ha chiesto l’integrale riforma di quel risultato al fine di sentir affermare dal giudice d’appello la legittimità dell’atto pubblico di compravendita T. – M. del gennaio 2000 (cfr. pag. 9 dell’atto di appello).

8.3. Va peraltro ricordato che a norma dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur essendo limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati; ne consegue che non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendo un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. sez. 3, n. 443 del 11/01/2011; Cass. n. 26374 del 16/1/2014; Cass. n. 1377 del 26/01/2016; Cass. n. 8604 del 03/04/2017).

9. Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1325,1470 e 1158 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente richiesto che la signora C. fornisse anche con riferimento alla domanda di nullità dell’atto di trasferimento – diversa dalla domanda di rivendica – la prova diabolica del suo diritto di proprietà, non considerando che l’azione di nullità non poteva essere paralizzata dall’eccezione di usucapione, incombendo in tal caso su chi aveva allegato di avere usucapito il bene venduto di fornirne la relativa prova.

10. Con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova della proprietà incombente sulla C. anche per la parte del terreno posseduta dal M. ed individuata dal ctu come un’area di mq 6500. Tale prova ad avviso della ricorrente sarebbe stata invece fornita sia attraverso la dimostrazione del possesso ultraventennale in capo al suocero della C., Ma.Ma., suo dante causa con l’atto del 15/12/1968, sia con la prova del possesso in capo alla C. successivamente alla morte del suocero Ma., a partire dal 1982.

10.1. Lo stesso vizio viene anche denunciato come falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere erroneamente escluso che la C. non avesse assolto alla prova di essere proprietaria in forza della continuità dei titoli nel corso del periodo previsto dalla legge.

11. Con il quarto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione della sentenza d’appello per avere escluso con argomentazione apparente la valenza probatoria delle prove testimoniali acquisite con riferimento alla parte del terreno facente parte della particella n. 65 ed occupata dal M..

12. Il secondo, terzo e quarto motivo strettamente connessi perchè riguardanti l’individuazione dell’onere probatorio posto dalla corte territoriale a carico della C., possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

13. Va premesso che ci si trova in presenza di azione di rivendicazione e non di azione di restituzione, giacchè non viene fatto valere il venir meno di un titolo contrattuale inter partes, ma viene dedotta l’assenza originaria di ogni titolo in capo all’occupante l’immobile; è azionato dunque “il diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (così testualmente Cass. Sez. Un. 7305/2014).

14. Ciò posto, a fronte della domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà avanzata dalla C., sulla deduzione che esso sarebbe inciso dall’atto di vendita stipulato dalla signora T., qualificatasi proprietaria in forza di intervenuta usucapione, con il M. e del quale l’attrice ha chiesto – con la citazione originaria – pronunciarsi la nullità, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi probatori relativi alla prova diabolica della proprietà a carico della C..

15. La corte territoriale ha, invece, ancorato la sua decisione all’accertamento, emerso in sede di ctu, che la particella *****, i cui confini apparivano incerti, risultava distinta, seppure in due parti, una di mq 6.500 circa in possesso del M. e l’altra in possesso della C.. Sulla base di tale accertamento ha individuato un onere probatorio differenziato per ciascuna parte. Così procedendo, però, la corte ha disatteso gli ordinari criteri sulla prova diabolica della proprietà che pure era stata offerta dalla C. a mezzo di documenti e testi e che,come lamentato nel quarto motivo di ricorso, non sono stati presi in esame.

16. A questo riguardo va evidenziata la circostanza che il titolo di acquisto fatto valere dai convenuti era basato sull’asserita usucapione di chi si era proclamato venditore, con la conseguenza che la mancata prova dell’usucapione inficia il valore della compravendita.

17. In altri termini, e correlativamente a quanto osservato in relazione alla posizione allegata dall’attrice, la posizione del resistente rispetto alla domanda di rivendicazione non poteva non risentire della (mancata) prova fornita all’eccezione di usucapione. Anche a questo riguardo la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei criteri ordinari sulla prova che, come osservato nel terzo motivo, stante l’eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, poneva in rilievo la considerazione sull’onere probatorio attenuato, sostenuta dall’orientamento maggioritario (cfr. Cass. sez. 2, n. 25793/2016; Cass. sez. 2, n. 8215/2016; Cass. sez. 2, n. 15539/2015; Cass., sez. 2, n. 22598/20109; Cass. n. sez. 2, n. 9303/2009; Cass., sez. 2, n. 4975/2004; escludono l’attenuazione Cass. sez. 3, 14734/2018; Cass. sez. 2, n. 5131/2009; Cass., sez. 2, n. 11555/2007), cui questo collegio esprime adesione e rilevante nel caso in esame per la peculiarità della vicenda di acquisto fatta valere dai convenuti.

18. La fondatezza delle censure comporta l’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo.

19. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che a seguito dell’illegittima occupazione della porzione della particella ***** posta in essere dal M., alla C. andava comunque riconosciuto il risarcimento del danno in re ipsa.

20. L’esame della censura è assorbito nell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo.

21. Con il ricorso incidentale l’originario convenuto M. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2909 e 1158 c.c., per avere la pronuncia appellata erroneamente escluso l’impugnazione della statuizione relativa all’efficacia e validità dell’atto pubblico del 10/8/2000 e non avere considerato la stretta connessione tra i capi della sentenza di primo grado impugnata e l’intervenuta usucapione in favore del M..

21.1. La censura è fondata.

21.2. Va richiamato al riguardo quanto già osservato nell’ambito dell’esame del primo motivo del ricorso principale poichè il gravame proposto dal M. ha riguardato l’intera statuizione del giudice di prime cure, compresa la declaratoria di nullità dell’atto di trasferimento.

21.3. Assorbite appaiono le censure svolte dal ricorrente incidentale nei confronti di quella parte della motivazione con cui la corte palermitana conclude per la mancanza di prova del possesso ultraventennale in capo alla sua dante causa T..

22. In conseguenza dell’accoglimento dei motivi secondo, terzo, quarto del ricorso principale e dell’accoglimento di quello incidentale nei limiti indicati sub 13, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà al riesame delle domande attoree e delle eccezioni del convenuto sulla scorta dei principi di diritto sopra enunciati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo ed assorbito il quinto motivo; accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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