Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18606 del 30/06/2021

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Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorchè avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa, la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4847/2019 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Duca Di Genova n. 15, presso lo studio dell’avvocato Tiberio Pierluigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Russo Cinzia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, R.G., Sindaco del Comune di Roma quale tutore della minore R.A.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma – sezione Minorenni – con sentenza depositata il 27 dicembre 2018, ha rigettato il reclamo proposto da F.I. avverso il decreto, depositato il 24 aprile 2018, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Roma la aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore R.A., nata il *****.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto la sig.ra F. totalmente inadeguata a prendersi cura della minore, in ragione della totale inconsapevolezza della gravità delle condizioni psichiche della figlia (clinicamente riconducibili all’area “del disturbo depressivo, disturbo psicotico, disturbo d’ansia generalizzato, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo del comportamento alimentare”), e dell’assenza di ogni rapporto empatico con la stessa.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione F.I., affidandolo ad un unico articolato motivo.

La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 336 e 315 bis c.c. e art. 78 c.p.c., nonchè la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione alla mancata costituzione in giudizio della minore R.A..

2. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Va osservato che questa Corte (Cass. n. 23019 del 16/09/2019) ha, recentemente, enunciato il principio di diritto secondo cui il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorchè avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa, la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda.

Nel caso di specie, R.A., nata il *****, è divenuta maggiorenne il 24.4.2019. Ne consegue che è intervenuta la caducazione del provvedimento di decadenza della potestà genitoriale in precedenza pronunciato.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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